Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 1
Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli artt.186 del codice della strada e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l'accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.
Commentari • 2
- 1. Guida in stato di ebbrezza: accertamento dello stato di alterazione tramite qualsiasi elemento sintomaticohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. è un'azione da ritenersi legittima?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 29 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/1998, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza penale
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 16/12/98
1. Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco TATOZZI Consigliere N. 2920
3. " Ennio MALZONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS rel. Consigliere N. 40879/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO DA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10/7/1998 pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere dr. Romis;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. V. Meloni il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Ferrara condannava PO DA alla pena di giorni venti di arresto e lire 600.000 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza. A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 10/7/1998, confermava l'impugnata decisione. Ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato ritenendo che, nella specie, non sarebbe stato dimostrato lo stato di ebbrezza non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, il solo accertamento strumentale in mancanza di altri segni evidenti quali, ad esempio, un linguaggio non articolato oppure una incerta deambulazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali- con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, (in tal senso, "ex pluribus", Sez. 3, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, già più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì enunciato dalle stesse Sezioni Unite le quali, infatti, hanno ritenuto opportuno puntualizzare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).
Nel caso di specie la Corte d'Appello ha dato conto del proprio convincimento, ritenendo incontestabilmente accertato lo stato di ebbrezza del PO mediante l'etilometro usato dagli Agenti della Polizia Stradale, ed evidenziando, al riguardo, che l'imputato, sottoposto a due test a distanza di 19 minuti l'uno dall'altro, presentava, nel primo, una concentrazione alcoolemica di 2,01 g/l e, nel secondo, una di 1,89 g/l, misure entrambe notevolmente superiori al limite massimo consentito (0,8 g/l). La Corte di merito ha poi osservato che, ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, non è necessario che l'accertamento strumentale trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato;
tale affermazione è certamente condivisibile alla luce della chiara formulazione degli artt. 186 del Codice della strada e 379 del relativo regolamento che, infatti, non richiedono alcun ulteriore elemento, ai fini della configurabilità del reato "de quo", oltre l'accertamento tecnico eseguito con le modalità prescritte (che nella specie risultano essere state regolarmente osservate) ed a condizione che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti: il che si è verificato nel caso in esame (e giova sottolineare che le due determinazioni, risultate concordanti, sono state effettuate addirittura con un intervallo ben superiore a quello di cinque minuti stabilito dalla norma). Orbene, trattasi, all'evidenza, di apparato motivazionale caratterizzato da argomentazioni assolutamente coerenti e logicamente concatenate;
per cui, sulla scorta dei principi di diritto sopra ricordati, l'impugnata sentenza deve ritenersi del tutto esente da censura. Appare opportuno rilevare, ancora, ai fini di una completa disamina della questione, che le Sezioni Unite (con la decisione N. 1299/96, imp. Cirigliano, RV. 203634), nel precisare che lo stato di ebbrezza, specie in considerazione del principio del libero convincimento del giudice, può ben essere accertato e provato con qualsiasi mezzo - e, quindi, non necessariamente ne' unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada - non hanno certo inteso affievolire il significato probatorio di detto accertamento strumentale, così come non hanno evidentemente voluto affermare la necessità che l'accertamento stesso trovi conferma in ulteriori elementi perché possa ritenersi sussistente lo stato di ebbrezza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo e congruo determinare in lire un milione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999