Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/1998, n. 1049
CASS
Sentenza 16 dicembre 1998

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Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli artt.186 del codice della strada e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l'accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.

Commentari2

  • 1Guida in stato di ebbrezza: accertamento dello stato di alterazione tramite qualsiasi elemento sintomatico
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2è un'azione da ritenersi legittima?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 29 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/1998, n. 1049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1049
Data del deposito : 16 dicembre 1998

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