Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2002, n. 9085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9085 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
090 85 / 0 2 2 - 7 0 - 6 1 2 D E L 6 2 4 . l 3 P R D . l . 1 a a b t r 1 t a . EPUBBLICA ITALIANA E S N E E T D M A I P S O A T D B I L O O L т ч е IN NOME DEL POPOL i xp RTE SUPRE DICASSAZIONE Oggetto E SEZIONE PRIMA CIVILE Bosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3447/00 PresidenteDott. Rosario DE MUSIS Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 24686 Dott. FR Maria FIORETTI Consigliere 1836 Rep. CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo MACIOCE - Consigliere Ud. 07/02/02 Dott. Luigi ha pronunciato la seguente CORTE CU DIC AZIONE SENTENZA UFFICIO CO S Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.Sile per diritti € 4,55 CAPUTO GUSTAVO, CAPUTO FRANCESCO, CAPUTO CLAUDIO, POSITANO CAPUTO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati 21- 2002 in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso l'avvocato ENRICO PAMPHILI, rappresentati e difesi dall'avvocato GAETANO CANCELLERIA DE MAURO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti
contro
COMUNE DI TRICASE;
- intimato avverso la sentenza n. 499/98 della Corte d'Appello di 2002 LECCE, depositata il 28/12/98; 284 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza pub- blicata il 28 dicembre 1998, rigettava la opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occu- pazione di un terreno posto in territorio del Comune di Tricase proposta a norma degli artt. 19 e 20 legge 865/1971 dagli espropriati GU PU, FR PU e NA NO PU nei confronti dello stesso Comune espropriante, avendo ritenu- to (conformemente all'accertamento del consulente tecnico d'ufficio) che il terreno in questione fosse compreso in zona agricola e fosse perciò inedificabile e che non valesse a conferire ad esso attitudine di fabbricabili- tà il rapporto di prossimità alle zone "B" e "C", tali definite dal programma di fabbricazione approvato nel 1977, già dotate delle opere di urbanizzazione essenzia- li, pur se non immediatamente edificabili in difetto del prescritto strumento urbanistico attuativo. Contro questa decisione gli espropriati PU han- no proposto ricorso per cassazione argomentando due mo- locand 2 tivi di impugnazione illustrati con memoria. Il Comune di Tricase non ha svolto difese in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo del ricorso gli espropriati PU, prospettando "violazione e falsa applicazione" dell'art. 5 bis del d.l. 339/1992 - convertito nella legge 359/1992 - nonchè violazione dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 -, censurano la decisione la dove la Corte di merito ha fatto esclusivo riferimento alla classifi- cazione urbanistica dell'area (compresa nella zona agricola come definita dal programma di fabbricazione) e ha negato rilevanza alle caratteristiche di edifica- bilità di fatto documentate nella relazione del consu- lente tecnico d'ufficio che aveva accertato come il terreno in questione facesse parte dell'agglomerato ur- bano che costituisce la Marina di Tricase, essendo con- finanti con un lotto edificato, posto in prossimità di costruzioni di civile abitazione e ricadenti in un com- prensorio di aree che in massima parte nel vigente p.d.f. sono tipizzate come "B" e "C". Affermano i ri- correnti che, così erroneamente decidendo, la Corte di merito ha vanificato la previsione normativa di una edificabilità di fatto che impegna a valutare le possi- bilità effettive di edificazione disgiuntamente da quelle legali, come è confermato dal rinvio operato dal юнего 3 7.1 comma 5 dell'art. 5 bis al potere regolamentare (altrimenti privo di significato) al fine di definire "i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilità di fatto di cui al comma 3" dello stesso articolo. Secondo un ulteriore profilo di censura, la considerazione del contesto urbanistico in cui è com- presa l'area espropriata avrebbe dovuto in ogni caso indurre a riconoscere la stessa sua edificabilità lega- le, giacchè l'accertamento compiuto dal consulente tecnico rendeva palese che, applicati i criteri norma- tivi di identificazione delle zone territoriali omoge- nee di cui all'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968, l'area in questione era legittimamente compresa nella "zona B", dovendo la definizione normativa prevalere sulla erro- nea destinazione dello strumento urbanistico (secondo il principio affermato dal Consiglio di Stato Sez. V - con sentenza n. 1058 del 1992). Il motivo, così argomentato, è infondato. Ben può dirsi consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 172/2001) il principio secondo cui il comma 3 dell'art. 5 bis legge 359/1992 non detta criteri sui quali fonda-due autonomi e alternativi losavs re la valutazione della attitudine edificatoria delle aree, ma indica due requisiti necessariamente concor- renti per la identificazione delle "aree edificabili tali riconoscibili secondo la disciplina urbanistica pposizione del vincolo (e,vigente al momento della secondo la interpretazione adeguatrice della Corte Co- stituzionale, al momento del provvedimento espropriati- vo, se modificata nel senso di ampliare a favore del proprietario le facoltà di utilizzazione economica dell'area) e per l'apprezzamento in concreto delle ca- ratteristiche specifiche della singola area che varia- mente condizionano quella utilizzazione (forma e misura dell'area in rapporto alla eventuale prescrizione di unità minima di intervento, osservanza di distanze da limitrofe opere pubbliche o da costruzioni su fondi vi- cini, esistenza di vincoli paesaggistici o di interesse storico-artistico, inidoneità morfologica del terreno a ricevere edifici, etc.). Non indicano i ricorrenti ragioni nuove che convin- cano a dissentire da tale indirizzo, fondato su un im- prescindibile principio di legalità, che preclude di riconoscere, ai fini della determinazione della indenni- una utilizzazione economica del tà di espropriazione, bene, in contrasto con la disciplina urbanistica, che non potrebbe formare oggetto di alcun provvedimento abilitativo e che integrerebbe dunque un abuso edili- zio, perfino penalmente sanzionato. Nè può dirsi che nell'ambito della previsione di edificabilità del piano When 5 ; regolatore generale (che attraverso la disciplina delle zone territoriali omogenee conforma il contenuto. del diritto di proprietà dei suoli in esse compresi) non vi sia spazio per la concorrente valutazione della realiz- zabilità effettiva di quella previsione in rapporto al- le caratteristiche proprie della singola area che ben incidere sulla misura della edificabilità inpossono concreto e perfino, al limite, precluderla. Ineccepibile è dunque la decisione impugnata fonda- ta sulla non controversa.. inclusione del terreno in questione nella zona territoriale omogenea "agricola" del Comune di Tricase secondo la previsione del pro- gramma di fabbricazione, avendo i giudici di merito correttamente escluso che valesse a conferire a quel terreno la vocazione edificatoria (negata dallo strumen- to urbanistico) la situazione di contiguità a "zone" diversamente disciplinate dallo stesso p.d.f. - come "B" e "C" per effetto di una asserita (ma inconcepi- bile) efficacia espansiva della disciplina di tali zone ai terreni più prossimi inclusi nella diversa "zona agricola". Inammissibile - e per più ragioni è l'altro pro- filo della censura, secondo cui la Corte di merito, sul fondamento dell'accertamento compiuto dal consulente tecnico, avrebbe dovuto riconoscere nell'ambito terri- toriale in cui si situa l'area in questione i caratteri obbiettivi della "zona B" secondo la definizione norma- tiva del d.m. 2 aprile 1968 (attuativo del disposto dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) preva- lente sulla diversa destinazione urbanistica del pro- gramma di fabbricazione. La prospettazione è innanzitutto nuova, poichè (della "obiettiva" qualificazione dellala questione zona in cui è inclusa l'area espropriata) non ha forma- to oggetto di discussione nel giudizio di merito, nè, conseguentemente, il consulente tecnico ha indagato sulle effettive condizioni dell'insediamento edilizio- urbanistico di Marina di Tricase al tempo della adozio- ne del programma di fabbricazione (approvato nel 1977) per verificare, in ipotesi, se l'area dei consorti Capu- to dovesse considerarsi già -allora - integrata in una zona "parzialmente edificata" secondo gli indici di densità fondiaria e territoriale indicati nell'art. 2, sub B, del d.m. 2 aprile 1968. Ma la censura - in se inammissibile, perchè,- invocando la disapplicazione del programma di fabbri- cazione quanto alla classificazione dell'area espro- priata, non prospetta già un profilo di non conformità alla legge (rilevabile dal giudice ordinario a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) 7 della specifica previsione regolamentare, ma deduce un presunto vizio nell'esercizio della discrezionalità tecnica che l'art. 17 legge 765/1967 (introducendo l'art. 41 quinquies nella fondamentale legge 1150/1942) rimette ai Comuni in sede di formazione e revisione de- gli strumenti urbanistici (e di definizione delle "zone territoriali omogenee"), assolutamente estraneo al sin- dacato della autorità giudiziaria ordinaria.
2. Il secondo motivo del ricorso che censura il re- golamento delle spese adottato, in conformità al prin- cipio di soccombenza, dalla Corte di merito (che perciò implicitamente ha escluso la sussistenza di giusti mo- norma dell'art. 92, c. 2, tivi di compensazione a palesemente inammissibile, poichè è sottrat- c.p.c.), to al controllo di legittimità il mancato esercizio della facoltà discrezionale dall'art. 92, c.2, rimessa all'apprezzamento esclusivo del giudice del merito.
3. Il ricorso dunque, affidato a censure in parte infondate e in parte inammissibili, deve essere riget- tato. Poichè il Comune di Tricase intimato non ha svolto difesa in questa fase, non v'è luogo a provvede- re in ordine al regolamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
loter La Corte rigetta il ricorso. Roma, 7 febbraio 2002. 8 Il Presidente Il Consigliere estensore Rosari De Musis Giovanni Losavio дажийваний CORTE SUPRADICASS P Depralen il 21 GIU. 2002 IL CANCELLIERE 109T129 .129.11. 6.00 8667 TOT. 135,11 A: 2: 4 M RO 2805 BELLE /11 1 TRATE 5 OV 3. EN .N 4 ELLE .4 q € dat2 le D rsa ac ZIA e in ervi v EN Grails bike, wri S rda stre G A irigento A is A ervicio g (Dott.ssa Maria e lu R D S n # sable al # (our espon . r. M R D ( 1 ) 9