Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco IA - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA LI e MA IE, quali eredi di MA GE, elettivamente domiciliati in Roma, via Pasquale Leonardi Cattolica 3, ora in via Dardanelli, 37 presso l'avv. Giuseppe Campanelli, rappresentati e difesi dall'avv. Liliana Uncini giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN AL, elettivamente domiciliata in Roma, via Asiago 8, ora in via IAnna Dionigi, 57 presso l'avv. Giancarlo Sabbadini che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Pietro Aresta giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 855 del 24.07/03.11.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/03 dal Relatore Consigliere Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14.05/03.11.99 il Tribunale di Ancona, in veste di giudice d'appello, dichiarava inammissibile il gravame proposto da GE MA, contumace in primo grado, avverso la sentenza del Pretore di Ancona che, accertato il confine tra il fondo del MA e quello di AN LV, lo condannava al rilascio di quanto eventualmente occupato in esubero.
Rilevava il tribunale che la sentenza era stata depositata il 10.07.92, che l'appello era stato notificato il 12.04.94 e che il MA, pur avendo dedotto la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio, perché effettuata, a mezzo posta, in via Torre di Cupramontana al numero civico 40, anziché al 36 ove era la sua residenza, non aveva però dimostrato che tale nullità gli aveva impedito di aver conoscenza del processo, dal momento che era presumibile, date le modeste dimensioni della località, che la citazione fosse giunta ugualmente a destinazione, come erano giunti a destinazione la diffida stragiudiziale 11.07.89, la sentenza ed il precetto notificati il 26.03.94; d'altra parte, il figlio del MA non poteva non averlo informato del tentativo di accesso del c.t.u., nominato nello stesso processo. Con successivo decreto 02.06.00 venivano espunti, per correzione, vari errori materiali in cui era incorsa la sentenza. IA CO e IE MA, dichiarandosi unici eredi di GE MA, deceduto il 20.09.97, proponevano ricorso per Cassazione con atto notificato il 31.10.00, esponendo due motivi di censura.
Resisteva AN LV con controricorso notificato il 28.11.00. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti sostengono che l'ipotesi, avanzata dalla sentenza impugnata, di raggiungimento dello scopo della notifica nonostante l'errato numero civico, era rimasta priva di supporto probatorio, mentre era certa la nullità, perché già riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. 2391/99) quando - come nel caso - la notifica avviene per compiuta giacenza della citazione indirizzata in luogo in cui il destinatario non ha la propria residenza. Ugualmente destituita di fondamento era la presunzione che GE MA avesse avuto notizia del processo dalle raccomandate inviategli dal c.t.u., dal momento che anche le raccomandate erano state inviate all'indirizzo sbagliato. Infine, poiché GE e IE MA non erano conviventi, nessun valore poteva avere la notifica effettuata dall'agente postale a mani di quest'ultimo. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 327 c.p.c. nonché vizio di motivazione. Poiché solo la rituale notificazione dell'atto introduttivo determina la conoscenza legale del giudizio, ove tale notificazione sia nulla, si deve presumere che la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo ed è onere dell'appellato vincere tale presunzione. Nel caso, l'appellato non aveva fornito alcuna prova mentre le presunzioni semplici a cui aveva fatto ricorso il tribunale erano insufficienti e contraddittorie.
Il secondo motivo del ricorso deve essere esaminato per primo, perché solo se risultasse che il MA non era decaduto dal potere di impugnare potrebbe essere presa in esame l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado.
I referenti temporali sono costituiti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (10.07.92) resa in contumacia del MA, la notifica della sentenza stessa in forma esecutiva e del precetto il 26.03.94 e la notifica dell'appello il 12, 04.94, implicitamente assumendo il MA che solo la notifica dell'apparente titolo giudiziale l'aveva posto in grado di conoscere il processo. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (cfr. per tutte S.U. 925/99;
4196/90; Cass. 31/99; 8210/95) il contumace che assume di non aver avuto conoscenza del processo per vizio della notifica dell'atto introduttivo del processo e degli ulteriori eventuali atti previsti dall'art. 292 c.p.c., non può limitarsi a dedurre la nullità della notifica, ma deve anche dimostrare di non aver avuto conoscenza del processo: prova che deve, evidentemente, affidarsi a mezzi presuntivi non potendo, da un lato, risolversi nella prova della nullità e, dall'altro, in una prova diabolica.
Nel caso in esame, peraltro, il MA si è limitato a dedurre la nullità della notifica dell'atto di citazione senza impegnarsi nella prova dell'ulteriore condizione della mancata conoscenza, affidandosi ad una impostazione (Cass. lav. 10248/91) che è rimasta, da tempo isolata (Cass. 9255/00). Il tribunale avrebbe quindi potuto arrestarsi alla constatazione che, delle due condizioni atte ad impedire la decadenza secondo le previsioni dell'art. 327.2 c.p.c., della seconda - mancata conoscenza del processo - non vi era prova ne' offerta di prova. L'indicazione, ad abundantiam, di elementi presuntivi atti a far ritenere che, anzi, tale conoscenza era stata verosimilmente raggiunta non valgono a mutare il tema del decidere che, anche per il carattere pubblicistico della normativa (la decadenza dall'impugnazione è rilevabile d'ufficio) si esaurisce nel rilievo che una delle due condizioni il cui concorso impedisce la decadenza non sussiste.
Il secondo motivo di censura è, come si è detto, assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, Euro 100,00 per spese vive, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004