Ordinanza 9 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/10/2018, n. 45140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45140 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2018 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GH AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
RITENUTO IN FATTO -E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato AR GH, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di truffa alla pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, c.p.p., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché presentato per un motivo non consentito, assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (in quanto reiterativo di doglianze già esaminate e non accolte dalla Corte di appello) e comunque manifestamente infondato. Il motivo reitera, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte, risultando, pertanto, privo della specificità necessaria ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p. (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), e, comunque, meramente assertivo nonché manifestamente infondato, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la contestata statuizione valorizzando, oltre alla premessa gravità del fatto, anche i plurimi precedenti penali dell'imputato e l'assenza di resipiscenza, nel complesso comunque pervenendo all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 26 giugno 2018 Il Co igliere estensore Il