Sentenza 12 marzo 2014
Massime • 1
In materia di misure alternative alla detenzione, a seguito della modifica dell'art. 47 ter, comma primo bis, Ord. Pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. b n. 1, del D.L. 1 luglio 2013 n. 78 e, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 94, non sussiste più il divieto di concessione della detenzione domiciliare ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2014, n. 14687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14687 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2014 |
Testo completo
14 6 8 7 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/03/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO N. 817/2014 Dott. MASSIMO VECCHIO Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N. 551/2013 Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS ER WA N. IL 28/04/1973 avverso il decreto n. 2165/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 19/11/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dett сли Udit i difenser Avm.) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -- SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 551/2013 R.G. Udienza del 12 marzo 2014 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Francesco Salzano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'an- nullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. Rileva 1. Con decreto, deliberato il 19 novembre 2012 e depositato in pari data, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bre- scia, ha dichiarato inammissibili le richieste del condannato ER SS OT di affidamento in prova ai servizi sociali e, gradatamente, di applicazione della detenzione domiciliare, motivando che all'accoglimento della richiesta principale osta- va l'articolo 58-quater, comma 7-bis, dell' Ordinamento peni- tenziario, in quanto l'instante (recidivo reiterato) aveva già fruito di analoga misura;
e che la recidiva reiterata non consen- tiva, ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1-bis, dell'Ordinamen- to penitenziario, la detenzione domiciliare. -2. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione mediante distinti atti del 7 e del 12 dicembre 2012, denunziando viola- zione dell'articolo 58-quater dell'Ordinamento penitenziario e ли deducendo: la condotta intramuraria è ottima, caratterizzata dal lavoro, anche esterno, e dall'affidamento di mansioni di fi- ducia;
concorrono pressanti esigenze familiari;
in precedenza l'affidamento in prova al servizio sociale è stato concesso per l'espiazione di condanna, in relazione alla quale non era stata ritenuta la recidiva;
sicché non trova applicazione il divieto dell' articolo 58-quater, comma 7-bis, dell'Ordinamento peni- tenziario, da interpretarsi restrittivamente come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2010. 3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. 3.1 - Questa Corte suprema di cassazione, in ordine al divieto di reiterazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai re- 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 551/2013 R.G. * Udienza del 12 marzo 2014 cidivi reiterati, ha fissato il seguente principio di diritto: «In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione prevista dal comma settimo-bis dell'art. 58-quater della legge n. 354 del 1975 introdotto dall'art. 7 della l. n. 251 del 2005 - opera in mo- do assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reitera- ta sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alter- nativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta ir- rogata con applicazione della medesima aggravante» (Sez. 1, n. 47324 del 29/11/2011 - dep. 20/12/2011, Autieri, Rv. 251418). Sicché il mero rilievo del giudice a quo, circa la pregressa con- cessione al ricorrente dell'affidamento in prova ai servizi socia- li, non suffraga - di per sé solo - la declaratoria di inammissibi- lità. -3.2 Inoltre, in relazione alla detenzione domiciliare, risulta rimosso, iure superveniente, il divieto che il giudice a quo ha po- sto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della pertinente istanza del ricorrente. L'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 94, ha, infatti, soppresso le parole, contenute nel secondo inciso del comma 1-bis dell'articolo 47-ter dell' Ordinamento peniten- ziario: < e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale», le quali parole escludevano, per l'appunto, l'applicazione della detenzione domiciliare prevista dal primo inciso nel medesimo comma, ai recidivi reiterati.
3.3 Conseguono l'annullamento, senza rinvio, del decreto im- pugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglian- za di Brescia per la decisione sulla istanza.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone trasmet- 3 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ricorso n. 551/2013 R.G. >k Udienza del 12 marzo 2014 tersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per la deci- sione sulla istanza. Così deciso, il 12 marzo 2014. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Massimo Vecchio) (Umberto Scanmo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4