CASS
Sentenza 1 settembre 2023
Sentenza 1 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2023, n. 25637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25637 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16373-2020 proposto da: CA SS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell'avvocato MARIA SARACINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA MESSINA;
- ricorrente -
contro INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO N.18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA ANTEZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELOISE DE RT;
- controricorrente -
nonchè contro LO TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO N. 18 presso lo studio dell'Avvocato ANTONIA ANTEZZA, rappresentato e difeso dall'Avvocato ELOISE DE CH;
Oggetto Licenziamento individuale R.G.N. 16373/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 25637 Anno 2023 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 01/09/2023 2
- controricorrente -
nonchè contro INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO N.18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA ANTEZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELOISE DE RT;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3625/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 2679/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande avanzate da AN LC (dirigente responsabile delle risorse umane) nei confronti di NT ER ST s.a. (IPA) e NT ER Assistenza Servizi s.p.a. (IPAS) in liquidazione (poi cancellata dal registro delle imprese, cui era succeduta IPA s.a.), tese ad accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da IPA s.a. il 12 dicembre 2013 avverso il quale il LC aveva proposto due distinte impugnative. 1.1. La Corte di appello - esclusa l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di IPAS s.a. e assorbite delle domande avanzate nei confronti di CO AN liquidatore di quella società - ha accertato che gli addebiti erano stati tempestivamente contestati al lavoratore. Ha poi ritenuto che i fatti che ne erano oggetto - consistiti nell’attribuzione a sé stesso e ad altri dirigenti dell’elemento retributivo “contributo 3 autovettura”, nell’ inserimento tra i beneficiari dell’assicurazione della sorella e nell’addebito alla medesima assicurazione di spese nell’interesse della figlia della sorella – erano risultati provati. Ha ritenuto assorbite le domande che avevano ad oggetto il licenziamento orale, asseritamente intimato da IPAS, osservando che si trattava di deduzione contrastante con il contenuto del ricorso rivolto
contro
IPA e comunque infondata in relazione al disposto dell’art. 31 d.lgs. n. 276 del 2003 tenuto conto dei rapporti tra IPAS e IPA, rispettivamente controllata e capogruppo, avendo escluso il rapporto di lavoro del LC con IPAS. Ha poi accertato che la richiesta di corresponsione del bonus 2013 era infondata stante la mancanza di prova del raggiungimento degli obiettivi. Infine, ha ritenuto che non fosse stata provata la natura ritorsiva del licenziamento. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AN LC che ha articolato sette motivi ai quali hanno resistito con tempestivo controricorso IPA s.a. Rappresentanza generale per l’Italia, IPA s.a. e AN CO. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., nonché degli usi aziendali, deducendosi l’errata valutazione del materiale probatorio e l’omessa considerazione della prassi, dimostrata documentalmente, in base alla quale con una politica permissiva la società concedeva benefits ai dirigenti senza alcun limite. Inoltre, si evidenzia che non vi era prova di un comportamento fraudolento o doloso del lavoratore e di un intento di rappresaglia in relazione alla mancata sottoscrizione di un accordo transattivo. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. Come è noto l'attività di integrazione compiuta dal giudice di merito della nozione di giusta causa di licenziamento, dettata dall'art. 2119 c.c., norma cd. elastica, non può essere censurata 4 in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, accertato dal giudice di merito, nella norma generale sulla base di una specifica denuncia di non coerenza del giudizio formulato rispetto a standard che siano conformi ai valori dell'ordinamento rinvenibili nella realtà sociale (cfr. Cass. 20/05/2019 n. 13534). 4.2. Nella specie la Corte di merito ha operato una condivisibile ricostruzione dei fatti ed ha ragionevolmente ritenuto che le condotte accertate, e provate, anche per le modalità con le quali erano stati conseguiti i vantaggi indebiti, ed erano gravi tenuto conto anche del ruolo di vertice con piena autonomia rivestito dal lavoratore. La censura, quindi, pur denunciando una violazione di legge, si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti acquisiti al processo che non è consentita al giudice di legittimità. 5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost., è inammissibile poiché la censura, formulata in termini di violazione dell’onere della prova e nella sostanza si incentra su una diversa valutazione dei fatti acquisiti al processo e delle prove raccolte. Si deduce l’omesso esame di elementi probatori decisivi in ordine all’esistenza del dedotto uso aziendale e dell’esistenza di un rapporto di lavoro, nello stesso periodo, alle dipendenze di IPAS che nulla ha a che vedere con il tema dell’errata distribuzione degli oneri probatori investendo piuttosto la motivazione della sentenza sotto il profilo di una illogica ricostruzione dei fatti e della mancata valutazione, nel senso auspicato dal ricorrente, di alcune delle emergenze istruttorie senza che tuttavia sia stato denunciato un vizio di motivazione nei limiti in cui esso è ancora proponibile (cfr. per i limiti di applicazione del novellato art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053 e 8054). 6. Analoghe considerazioni valgono poi per ritenere inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso. 5 6.1. Col primo dei due motivi è denunciata la violazione dell’art. 2094 c.c. in relazione alla ritenuta inesistenza di un rapporto di subordinazione con IPAS. Il ricorrente deduce che l’esistenza di una procura non sarebbe significativa dell’inesistenza di un rapporto subordinato con IPAS e che la subordinazione avrebbe dovuto essere verificata tenendo conto degli atti e dei documenti prodotti a sua firma nello svolgimento di un rapporto di lavoro con detta società. In sostanza la Corte avrebbe dovuto verificare se l’attività che era stata svolta era soggetta alla direzione dell’amministratore delegato di IPAS oppure no. 6.2. Il quarto motivo invece ha ad oggetto la falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 276 del 2003 e si sostiene che non vi sarebbe alcun nesso tra gli adempimenti che potevano essere svolti in virtù dell’art. 31 come attività amministrative e quelle invece svolte sulla base di direttive impartite da CO e riferite ad IPAS e non ad IPA. 6.3. Si tratta ancora una volta di censure che pretendono da questa Corte un diverso esame delle circostanze di fatto prese in esame dal giudice di appello che ha motivatamente escluso, sulla base della documentazione acquisita e degli elementi di fatti ritenuti idonei a sostenere il convincimento raggiunto, che non erano presenti indici rivelatori della subordinazione con la società appartenente al medesimo gruppo ed ha valutato, in tale prospettiva, sia l’esistenza della procura conferita al ricorrente - sulla base della quale era stata svolta una specifica attività in favore di IPAS s.p.a. - sia l’applicabilità dell’art. 31 citato che regolamenta l’attività dei gruppi di impresa consentendo di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. Va qui ribadito che il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina "ex se" l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro 6 con una di esse alle altre dello stesso gruppo. La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone invece l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società (cfr. Cass. 09/01/2019 n. 267). Il ricorrente, peraltro, neppure specifica in che maniera l’attività svolta in virtù della procura e della disposizione citata potesse essere tale da giustificare invece l’esistenza di una vera e propria subordinazione, di cui lo stesso ricorrente dubita tanto che fa riferimento anche all’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo. 7. Ugualmente inammissibile il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, in relazione ai principi di buona fede e correttezza, e dell’art. 2697 c.c. e si insiste per l’erroneità della decisione nella parte in cui è stata esclusa la tardività della contestazione. Si deduce che il contributo per l’auto risultava già inserito nella busta paga del mese di settembre del 2013 e non in quella del mese di ottobre. Inoltre, si precisa che l’inserimento della sorella e della figlia della sorella nell’assicurazione risalivano rispettivamente al 1.10.2012 ed al 6.2.2013, vale a dire 10 mesi prima del licenziamento. Si tratta all’evidenza di una rivalutazione dei fatti plausibilmente ricostruiti dal giudice di appello senza che sia possibile ravvisare alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede né un’irragionevolezza della scelta operata dalla Corte di merito trattandosi comunque, come accertato, di un arco temporale contenuto. Neppure è ravvisabile una violazione dell’onere della prova atteso che il giudice di appello ne ha desunto la sussistenza sulla base delle particolari caratteristiche dei singoli fatti addebitati e tenendo conto del tempo oggettivamente trascorso, con valutazione che, ove come 7 nella specie risulti ragionevolmente argomentata, appartiene al giudice del merito (cfr. Cass. 12/01/2016 n. 281). 8. Il sesto motivo di ricorso con il quale si denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per essere incerti i soggetti cui essa si riferisce - IPA s.a. - Rappresentanza generale per l’Italia e IPA societé anonyme – non può essere accolto pur con le seguenti precisazioni. 8.1. Va premesso che dagli atti risulta che con il primo ricorso il lavoratore aveva chiesto che si accertasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli da IPA RGI con lettera del 12/15 dicembre2013 ed aveva chiesto il pagamento di somme a vario titolo spettanti. Con un successivo ricorso poi lo stesso ricorrente aveva convenuto in giudizio IPAS s.p.a. in liquidazione per sentir accertare l’esistenza di un ulteriore e concorrente rapporto di lavoro e la nullità di un licenziamento orale intimato il 3 gennaio 2014. Dopo la proposizione del primo giudizio IPAS s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta ed in suo luogo si è costituita la NT ER ST SA (società di diritto belga) che le era succeduta per effetto di una fusione. Correttamente, perciò, la società incorporante è formalmente intervenuta nel giudizio (arg. ex Cass. s.u. 30/07/2021 n. 21970) nell’ambito del quale, poi, è stata rigettata la domanda del lavoratore perché in fatto esclusa l’esistenza di un rapporto di lavoro. 9. L’ultimo motivo di ricorso, che ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., è infondato avendo la Corte di appello fatto applicazione corretta applicazione del principio della soccombenza nei confronti delle società che sono risultate integralmente vittoriose. Quanto alla disposta compensazione delle spese questa è connessa alla reciproca soccombenza realizzatasi tra il lavoratore, appellante principale e la NT 8 ER ST s.a. appellante incidentale il cui ricorso è stato del pari rigettato. 10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna delle parti singolarmente costituite nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti costituite che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma il 23 maggio 2023
- ricorrente -
contro INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO N.18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA ANTEZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELOISE DE RT;
- controricorrente -
nonchè contro LO TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO N. 18 presso lo studio dell'Avvocato ANTONIA ANTEZZA, rappresentato e difeso dall'Avvocato ELOISE DE CH;
Oggetto Licenziamento individuale R.G.N. 16373/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 25637 Anno 2023 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 01/09/2023 2
- controricorrente -
nonchè contro INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO N.18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA ANTEZZA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELOISE DE RT;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3625/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 2679/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande avanzate da AN LC (dirigente responsabile delle risorse umane) nei confronti di NT ER ST s.a. (IPA) e NT ER Assistenza Servizi s.p.a. (IPAS) in liquidazione (poi cancellata dal registro delle imprese, cui era succeduta IPA s.a.), tese ad accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da IPA s.a. il 12 dicembre 2013 avverso il quale il LC aveva proposto due distinte impugnative. 1.1. La Corte di appello - esclusa l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di IPAS s.a. e assorbite delle domande avanzate nei confronti di CO AN liquidatore di quella società - ha accertato che gli addebiti erano stati tempestivamente contestati al lavoratore. Ha poi ritenuto che i fatti che ne erano oggetto - consistiti nell’attribuzione a sé stesso e ad altri dirigenti dell’elemento retributivo “contributo 3 autovettura”, nell’ inserimento tra i beneficiari dell’assicurazione della sorella e nell’addebito alla medesima assicurazione di spese nell’interesse della figlia della sorella – erano risultati provati. Ha ritenuto assorbite le domande che avevano ad oggetto il licenziamento orale, asseritamente intimato da IPAS, osservando che si trattava di deduzione contrastante con il contenuto del ricorso rivolto
contro
IPA e comunque infondata in relazione al disposto dell’art. 31 d.lgs. n. 276 del 2003 tenuto conto dei rapporti tra IPAS e IPA, rispettivamente controllata e capogruppo, avendo escluso il rapporto di lavoro del LC con IPAS. Ha poi accertato che la richiesta di corresponsione del bonus 2013 era infondata stante la mancanza di prova del raggiungimento degli obiettivi. Infine, ha ritenuto che non fosse stata provata la natura ritorsiva del licenziamento. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AN LC che ha articolato sette motivi ai quali hanno resistito con tempestivo controricorso IPA s.a. Rappresentanza generale per l’Italia, IPA s.a. e AN CO. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., nonché degli usi aziendali, deducendosi l’errata valutazione del materiale probatorio e l’omessa considerazione della prassi, dimostrata documentalmente, in base alla quale con una politica permissiva la società concedeva benefits ai dirigenti senza alcun limite. Inoltre, si evidenzia che non vi era prova di un comportamento fraudolento o doloso del lavoratore e di un intento di rappresaglia in relazione alla mancata sottoscrizione di un accordo transattivo. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. Come è noto l'attività di integrazione compiuta dal giudice di merito della nozione di giusta causa di licenziamento, dettata dall'art. 2119 c.c., norma cd. elastica, non può essere censurata 4 in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, accertato dal giudice di merito, nella norma generale sulla base di una specifica denuncia di non coerenza del giudizio formulato rispetto a standard che siano conformi ai valori dell'ordinamento rinvenibili nella realtà sociale (cfr. Cass. 20/05/2019 n. 13534). 4.2. Nella specie la Corte di merito ha operato una condivisibile ricostruzione dei fatti ed ha ragionevolmente ritenuto che le condotte accertate, e provate, anche per le modalità con le quali erano stati conseguiti i vantaggi indebiti, ed erano gravi tenuto conto anche del ruolo di vertice con piena autonomia rivestito dal lavoratore. La censura, quindi, pur denunciando una violazione di legge, si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti acquisiti al processo che non è consentita al giudice di legittimità. 5. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost., è inammissibile poiché la censura, formulata in termini di violazione dell’onere della prova e nella sostanza si incentra su una diversa valutazione dei fatti acquisiti al processo e delle prove raccolte. Si deduce l’omesso esame di elementi probatori decisivi in ordine all’esistenza del dedotto uso aziendale e dell’esistenza di un rapporto di lavoro, nello stesso periodo, alle dipendenze di IPAS che nulla ha a che vedere con il tema dell’errata distribuzione degli oneri probatori investendo piuttosto la motivazione della sentenza sotto il profilo di una illogica ricostruzione dei fatti e della mancata valutazione, nel senso auspicato dal ricorrente, di alcune delle emergenze istruttorie senza che tuttavia sia stato denunciato un vizio di motivazione nei limiti in cui esso è ancora proponibile (cfr. per i limiti di applicazione del novellato art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per tutte Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053 e 8054). 6. Analoghe considerazioni valgono poi per ritenere inammissibili anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso. 5 6.1. Col primo dei due motivi è denunciata la violazione dell’art. 2094 c.c. in relazione alla ritenuta inesistenza di un rapporto di subordinazione con IPAS. Il ricorrente deduce che l’esistenza di una procura non sarebbe significativa dell’inesistenza di un rapporto subordinato con IPAS e che la subordinazione avrebbe dovuto essere verificata tenendo conto degli atti e dei documenti prodotti a sua firma nello svolgimento di un rapporto di lavoro con detta società. In sostanza la Corte avrebbe dovuto verificare se l’attività che era stata svolta era soggetta alla direzione dell’amministratore delegato di IPAS oppure no. 6.2. Il quarto motivo invece ha ad oggetto la falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 276 del 2003 e si sostiene che non vi sarebbe alcun nesso tra gli adempimenti che potevano essere svolti in virtù dell’art. 31 come attività amministrative e quelle invece svolte sulla base di direttive impartite da CO e riferite ad IPAS e non ad IPA. 6.3. Si tratta ancora una volta di censure che pretendono da questa Corte un diverso esame delle circostanze di fatto prese in esame dal giudice di appello che ha motivatamente escluso, sulla base della documentazione acquisita e degli elementi di fatti ritenuti idonei a sostenere il convincimento raggiunto, che non erano presenti indici rivelatori della subordinazione con la società appartenente al medesimo gruppo ed ha valutato, in tale prospettiva, sia l’esistenza della procura conferita al ricorrente - sulla base della quale era stata svolta una specifica attività in favore di IPAS s.p.a. - sia l’applicabilità dell’art. 31 citato che regolamenta l’attività dei gruppi di impresa consentendo di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. Va qui ribadito che il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina "ex se" l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro 6 con una di esse alle altre dello stesso gruppo. La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone invece l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società (cfr. Cass. 09/01/2019 n. 267). Il ricorrente, peraltro, neppure specifica in che maniera l’attività svolta in virtù della procura e della disposizione citata potesse essere tale da giustificare invece l’esistenza di una vera e propria subordinazione, di cui lo stesso ricorrente dubita tanto che fa riferimento anche all’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo. 7. Ugualmente inammissibile il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, in relazione ai principi di buona fede e correttezza, e dell’art. 2697 c.c. e si insiste per l’erroneità della decisione nella parte in cui è stata esclusa la tardività della contestazione. Si deduce che il contributo per l’auto risultava già inserito nella busta paga del mese di settembre del 2013 e non in quella del mese di ottobre. Inoltre, si precisa che l’inserimento della sorella e della figlia della sorella nell’assicurazione risalivano rispettivamente al 1.10.2012 ed al 6.2.2013, vale a dire 10 mesi prima del licenziamento. Si tratta all’evidenza di una rivalutazione dei fatti plausibilmente ricostruiti dal giudice di appello senza che sia possibile ravvisare alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede né un’irragionevolezza della scelta operata dalla Corte di merito trattandosi comunque, come accertato, di un arco temporale contenuto. Neppure è ravvisabile una violazione dell’onere della prova atteso che il giudice di appello ne ha desunto la sussistenza sulla base delle particolari caratteristiche dei singoli fatti addebitati e tenendo conto del tempo oggettivamente trascorso, con valutazione che, ove come 7 nella specie risulti ragionevolmente argomentata, appartiene al giudice del merito (cfr. Cass. 12/01/2016 n. 281). 8. Il sesto motivo di ricorso con il quale si denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per essere incerti i soggetti cui essa si riferisce - IPA s.a. - Rappresentanza generale per l’Italia e IPA societé anonyme – non può essere accolto pur con le seguenti precisazioni. 8.1. Va premesso che dagli atti risulta che con il primo ricorso il lavoratore aveva chiesto che si accertasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli da IPA RGI con lettera del 12/15 dicembre2013 ed aveva chiesto il pagamento di somme a vario titolo spettanti. Con un successivo ricorso poi lo stesso ricorrente aveva convenuto in giudizio IPAS s.p.a. in liquidazione per sentir accertare l’esistenza di un ulteriore e concorrente rapporto di lavoro e la nullità di un licenziamento orale intimato il 3 gennaio 2014. Dopo la proposizione del primo giudizio IPAS s.p.a. è stata cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta ed in suo luogo si è costituita la NT ER ST SA (società di diritto belga) che le era succeduta per effetto di una fusione. Correttamente, perciò, la società incorporante è formalmente intervenuta nel giudizio (arg. ex Cass. s.u. 30/07/2021 n. 21970) nell’ambito del quale, poi, è stata rigettata la domanda del lavoratore perché in fatto esclusa l’esistenza di un rapporto di lavoro. 9. L’ultimo motivo di ricorso, che ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., è infondato avendo la Corte di appello fatto applicazione corretta applicazione del principio della soccombenza nei confronti delle società che sono risultate integralmente vittoriose. Quanto alla disposta compensazione delle spese questa è connessa alla reciproca soccombenza realizzatasi tra il lavoratore, appellante principale e la NT 8 ER ST s.a. appellante incidentale il cui ricorso è stato del pari rigettato. 10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuna delle parti singolarmente costituite nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle parti costituite che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma il 23 maggio 2023