Sentenza 18 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
сеee 74045 8 .3947/03 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Compos La dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 1254/01 - Rel. Consigliere Cron. 3040 Dott. Stefano MONACT Dott. Mario CICALA Consigliere Rep- Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ud. 03/07/02 ConsigliereDott. Stefano BENINT ha pronunciato la seguente ESENTE DA REGISTRAZIONE ai seun Art. 13 SENT ENZA Quies della liffe Peri sul ricorso proposto da: 26/5/84 M-159 MIN STERO DELLE FINANZE, ir persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOCHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo DI CASSAZIONE rappresenta e difende ope legis;
CIVILE ricorrente SUPREMA E N CORTE PIO contro 4045 M CA EL IN IC;
7 N. intimato AVVEI30 la sertenza 1. 466/99 della Commissione tributaria regiona e di CAMPOBASSO, depos: Lata il 2002 10/ 1/99; 3081 udita 15 relazione della causa svolta nella pubblico udienza Gel 03/07/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato delic Stalo LANCIA, che ha chiesto la rinuncia del ricorso;
udito il P.M. in persone del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che Ea concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor DE AR CH residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa ē notificava al contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. prixullo del coclitrend Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissionc Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2° bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. La parte intimata non si è costituita. 3081 All'odierna udienza l'Avvocatura di Stato, in qualità di procuratore costituito dell'Amministrazione ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionalc è stata depositata in cancelleria il 10 novembre 1999, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solamente il 28 dicembre 2000, quando ormai, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, era trascorso il termine annuale di decadenza dall'impugnazione di cui al primo comma dell'art.327 c.p.c. Per termine di decadenza sarebbe dovuto scadere il 26 dicembre 2000, ma dato che quest'ultimo era giorno festivo (S.Stefano) era prorogato per legge al successivo giorno 27, che, peraltro, era giorno feriale (mercoldi) e non comportava ulteriori proroghe. Non rimane perciò che dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Dato che la parte intimata non si è costituita non sussistono spese di lite suscettibili di rifusione su cui la Corte debba provvedere.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 3 luglio 2002. Il Consigliere estensore (dy. Stefano Monaci) IL CANCELLERE C1 OS NI T ESENTE DA REGISTRAZIONE I Presidente ( Alfio Finocchiaro) ELLERIADEPOSITATO IN 18 MAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 OS NI