Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
La liberazione anticipata può essere concessa anche in relazione a periodi trascorsi in detenzione domiciliare. (Fattispecie, nella quale l'istanza era stata dichiarata inammissibile dal Presidente del tribunale di sorveglianza, sul rilievo che il condannato non aveva trascorso in carcere il periodo di riferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/1999, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Camillo Losana Presidente del 15/3/1999
Dott. Bruno Rossi Consigliere SENTENZA
Dott. Severo Chieffi " N.2136
Dott. Giorgio Santacroce " REGISTRO GENERALE
Dott. Dario De Pascalis " N.28342/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FO LU avverso il decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania in data 13 aprile 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto;
OSSERVA
Con il decreto impugnato il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata (art. 54 Ord. Penit.) avanzata dalla FO, in quanto la stessa non aveva trascorso in carcere il periodo di riferimento, bensì in stato di detenzione domiciliare.
In sede di ricorso l'interessata ha contestato una simile interpretazione della normativa in materia di liberazione anticipata. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Posto infatti che la liberazione anticipata ha una evidente finalità di induzione del detenuto alla compartecipazione all'opera di rieducazione e di recupero sociale propria della pena, e posto che tale finalità può essere perseguita (e quindi va parimenti incoraggiata) anche in stato di detenzione domiciliare, dove il controllo del soggetto è pur sempre possibile ad opera degli organi a ciò preposti, non ritiene questo giudice che sussista incompatibilità fra tale misura alternativa della pena ed il beneficio della liberazione anticipata.
Ne consegue che il presupposto motivazionale del decreto in esame risulta errato in diritto.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per la deliberazione sull'istanza.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999