Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2003, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
03 0 8 8 /0 3 NO DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto festatura nello sight SEZIONE SECONDA CIVILE humps il mun the confi. ne Cart. 892, n.c., con. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: liv.); int nell siefe not confine on- PresidenteDott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 4964/00 levanzo. Whe Cron. 1 132 Dott. Antonio VELLA - Consigliere- - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 856 Rel. Consigliere Dott. SArio DE JULIO Ud.12/06/02 - - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente Me fala humanis, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente TT OS, NA RO, domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103 presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, difesi ARTURO DEL GIUDICE, giusta delega in dall'avvocato atti;
- ricorrenti
contro
IE, elettivamente domiciliata in ROMA TT - VIA CERVETERI 8, presso lo studio FARALLO, difesa dall'avvocato ALVARO PAGLIEI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 - nonchè contro 924 -1- TT GI;
intimato avverso la sentenza n. 1111/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 10/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. SArio DE JULIO;
udito l'Avvocato DEL GIUDICE Arturo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22.11.1994 TI TO e TI IG convenivano in giudizio TI OS e DI SA, chiedendo la loro condanna alla potatura della siepe lungo il muro di confine tra le proprietà della parti, in modo che la stessa non superasse l'altezza del medesimo muro, nonché alla recisione di tutti i rami protesi sulla corte e balconi degli attori. Con comparsa di risposta del 19.12.1994 si costituivano in giudizio TI OS e DI SA i quali tra l'altro evidenziavano come la distanza dal confine della siepe di bambù e delle piante di olmo erano del tutto conformi a legge. Veniva ammessa ed espletata C.T.U.. Il Pretore di Ceccano pronunciava sentenza in data 13.6.19976, con la quale i convenuti venivano condannati al taglio dei rami protesi nella proprietà di TI TO e TI IG, nonché alla riduzione della siepe di bambù ad una altezza non superiore alla sommità del muro divisorio. Avverso la detta sentenza TI OS e DI SA proponevano appello innanzi al Tribunale di Frosinone, in ordine alle statuizioni 3 contenenti la condanna degli appellanti al taglio della siepe di bambù. Con sentenza in data 10.12.1999 il Tribunale di Frosinone respingeva l'appello. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione TI OS e DI SA con tre motivi di controricorso TI gravame;
resiste con TO. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 892, ult. n. 3 comma, cod. civ., in relazione all'art. 360 sentenzac.p.c., per avere erroneamente la impugnata disposto che il canneto di bambù fosse tagliato sino all'altezza del muro di confine esistente tra i fondi delle parti in causa, senza che risultassero minimamente violate le distanze legali. Deducono i ricorrenti che la distanza della siepe di bambù dal confine, misurata dal C.T.U. in m. 1,20, era risultata superiore a quella stabilita in cm. 50 dall'art. 892 n. 3 cod. civ.. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge per contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia in appello (art. 360 n. 5 c.p.c.), per essere la contraddittoria sul punto sentenza impugnata dagli appellanti, relativo decisivo prospettato alla statuizione di condanna al taglio del canneto per la parte eccedente l'altezza del muro di confine, perché il giudice di appello, pur riconoscendo che la siepe oggetto di causa AV trovava a distanza legale, richiamava erroneamente il disposto dell'art. 892, ult. comma, cod. civ., applicabile alla diversa ipotesi di siepi che non rispettano la distanza legale dal confine;
confondendo la questione di cui all'art. 892 ult. comma (altezza della siepe) con quella di cui allo art. 896 cod. civ. (rami protesi nel fondo altrui), non dedotta nell'atto di appello. I due motivi per la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. Gli attori avevano chiesto al pretore di condannare i convenuti alla potature della siepe lungo il confine in modo da tenerla ad un'altezza non superiore alla sommità del muro, oltre al taglio di tutti i rami che si protendevano sulla loro corte e nel loro balcone. Correttamente la sentenza impugnata, pur dando S atto che la siepe di bambù è posta a distanza legale dal confine, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 892, ult. comma, cod. civ., - il quale stabilisce che le siepi di qualunque natura devono essere tenute ad un'altezza non superiore alla sommità del muro, - ha condannato i ricorrenti al taglio della siepe nella parte che ha superato il muro divisorio della proprietà, nonché al taglio dei rami protesi nella proprietà degli attuali controricorrenti (art. 896 cod. civ.). La sentenza impugnata ha riconosciuto, in base alla C.T.U., che la siepe, oggetto di causa, nella parte superiore, mai tagliata, si era allargata fino ad invadere la proprietà degli attori, provocandone anche una diminuzione di aria e di luce. I due motivi vanno pertanto respinti. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano omessa motivazione nella determinazione delle spese di giudizio di primo grado ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Il motivo è palesemente inammissibile perché teso a censurare il potere discrezionale del giudice nella liquidazione delle spese del giudizio, con l'unico limite di non condannare la parte risultata vittoriosa. 6 Ricorrono giusti ed equi motivi per compensare le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
compensa le La Corte rigetta il ricorso e spese. Così deciso in Roma il 12 giugno 2002 Il Prendente Al lounghiere est. Ne Juli Romario IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna MAR. 2003 DEPOSITATO IN CANCELLOL 3 JECT Roma