Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2002, n. 6356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6356 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OME DEL POPOLO ITALIANO063 56 / 02 LA CO E Oggetto PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE COMPENSO PROFESSIONALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RI SPADONE Presidente R.G.N. 14784/99 Cron. 18245Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Alfredo MENSITIERI Consiglierewww Rep. 1382 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere- Ud. 10/10/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta R dal Sig. SENTENZA per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: ▲ 3 MAG 2002- IL CANCELLPRE CANNAS MARINA, DELOGU SEBASTIANO, CH GI, PUDDU MARCO, PUDDU MAURO, MUSIO JOSTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CABRAS, che li difende unitamente all'avvocato MARCELLO VIGNOLO, giusta . delega in atti%;B CANCELLERIA ricorrenti
contro
REGIONE AUTONOMA SARDA, in persona del Presidente la Giunta Regionale p.t.elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE .2001 DELLO STATO, giusta delega in atti;
1339 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 69/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 20/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.14784/99 Oggetto: Pagamento compenso professionale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 15-2-1993 il presidente del tribunale di Cagliari ingiungeva alla Regione Autonoma della Sardegna il pagamento, in favore lire dell'Ing. OS US, della somma di 3.699.415.179, oltre interessi legali a far data a titolo di dal 5-6-1989 e spese del procedimento, residuo compenso per prestazioni professionali progettazione esecutiva dei lavori di costruzione del tronco della strada statale Villanova-Lanusei eseguite da esso US e dai colleghi ingegneri TA DD, RI CA, MP AL ė IA OG. Avverso il decreto predetto proponeva opposizione la Regione Autonoma della Sardegna, eccependo, in rito, il difetto di legittimazione attiva del Ing.US, per ciò che atteneva alle eventuali posizioni creditorie degli altri professionisti DD, CA, AL e DE, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, della quale chiedeva pertanto il rigetto, a motivo che il pagamento del saldo richiesto dal ricorrente - dopo 2 - il versamento, da parte della Regione, dell'acconto di lire 1.714.351.083, relativo all'importo di lire 34.000.000.000 inizialmente previsto per i lavori in questioine - era subordinato alla condizione, non avveratasi, della inclusione nei programmi dell'ANAS dei nuovi finanziamenti occorrenti per la realizzazione delle parti dei progetti esecutivi ancora non finanziati, il cui importo complessivo era stato previsto e calcolato in lire 172.431.000.000. Nel costituirsi in giudizio, l'Ing.US evidenziava, tra l'altro, l'incongruenza che vi sarebbe stata fra l'approvazione di un progetto di + un importo di lire 101.780.000.000 e massima per l'autorizzazione alla progettazione esecutiva dello stesso con la mancata inclusione nel nuovo - programma di finanziamento delle opere da realizzare;
assumeva, inoltre, che la Regione, con l'approvazione della parcella e l'assunzione dell'impegno di spesa, aveva, comunque, rinunciato tacitamente alla dedotta condizione sospensi va del pagamento del saldo e concludeva per il rigetto dell'opposizione. Intervenivano volontariamente in giudizio gli ingegneri DD, CA, AL e OG, facendo 3 proprie le posizioni già espresse dal US, in ordine al potere di rappresentanza di essi interventori in capo allo stesso, e chiedendo, in via subordinata, che venisse riconosciuto a ciascuno un quinto della somma portata dal decreto ingiuntivo. Tutti chiedevano, in ulteriore subordine, che regionale fosse condannata al 1'Amministrazione dell'indennizzo previsto dall'art.2041 pagamento C.C. Con sentenza 30-1/15-5-1997, il tribunale di Cagliari revocato l'opposto decreto ingiuntivo, rigettava le domande proposte dai professionisti e condannava gli stessi alle spese del giudizio a favore della Regione Autonoma della Sardegna. Proponevano appello CA, AL, OG e RC e RI DD, questi ultimi quali eredi di TA DD, e, con separato atto, OS US;
ma la corte di appello di Cagliari, riuniti gli appelli, con sentenza in data 20 febbraio 1999, li ha rigettati, condannando gli appellanti alle spese, per i motivi che qui di seguito si riassumono: per la corte territoriale, correttamente il tribunale ha qualificato come condizione sospensiva la clausola contenuta nell'art.l della convenzione 4 del 10-9-1982, in virtù della quale "Qualora l'importo del progetto esecutivo 1 per la costruzione del tronco della strada statale Villanova-Lanusei, per la cui redazione la Regione Sardegna aveva dato incarico agli ingegneri US, PI, CA, AL e OG, n.d.e.) per imprescindibili ragioni di funzionalità dovesse superare le somme allo scopo previste nei programmi finanziari dell'ANAS, gli onorari verranno determinati ed erogati, provvisoriamente, corrispondentemente a tali somme. Resta inteso, però, che entro un anno dalla inclusione nei programmi dell'ANAS dei nuovi finanziamenti occorrenti per la realizzazione delle parti dei progetti esecutivi non finanziati, si provvederà all'adozione degli atti occorrenti per la liquidazione del saldo degli onorari spettanti” (ai predetti professionisti). Il giudice di appello ha specificato, quindi, gli They elementi, oltre a quelli evidenziati dal primo giudice, sulla base dei quali la clausola in questione deve essere intesa come condizione sospensiva dei futuri pagamenti ai professionisti, e non come termine, secondo quanto da costoro preteso, ponendo l'accento, tra l'altro, per 5 questione dal confermare la soluzione data alla delle parti, tribunale, sulla comune intenzione risultante dal loro comportamento successivo e dalla interpretazione complessiva della menzionata convenzione (art.1362 c.c.), nonché sulla finalità che l'Amministrazione regionale aveva inteso perseguire con l'inserimento della clausola nella convenzione medesima, chiaramente individuabile nella necessità di ancorare il proprio impegno economico per la progettazione delle strade al dato certo del costo delle opere previsto nei programmi onde evitare che i finanziari dell'ANAS, progettisti arrivassero alla previsione di opere a costi astronomici, con conseguente lievitazione anche dei loro onorari. Da ciò deriva, pertanto, che il pagamento delle somme dovute per la progettazione in eccesso ad un importo di lavori inizialmente previsto in lire oltre M 34.000.000.000 (lievitato, poi, ad considerato dalle 170.000.000.000 !) non venne parti assolutamente certo, bensì condizionato all'evento futuro ed incerto dell'inclusione del progetto esecutivo eccedente la predetta somma nei programmi dell'ANAS. Ribadita la natura di condizione sospensiva della 6 clausola de qua e spiegate le ragioni per le quali -= convincimento, la corteè pervenuta a tale territoriale ha, poi, escluso che l'interpretazione della clausola nei termini sopra riferiti possa trasformare il contratto d'opera di cui trattasi in contratto aleatorio e che, di conseguenza, la clausola e/o l'intero contratto debbano ritenersi nulli, o che la nullità della prima discenda dalla pretesa violazione dell'art.1341 comma 2 c.c. (mancata specifica approvazione per iscritto), che, invece, non si è riscontrata nella che, infine, la condizione debbafattispecie, considerarsi avverata, "per essere mancata per causa imputabile alla Regione" (per preteso accantonamento del progetto). Ricorrono per la cassazione della sentenza RI CA, BA OG, MP AL, RC DD, UR DD e ST US, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso la Regione Autonoma Sarda, in persona del presidente p.t. della Giunta Regionale. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1° comma, 1362, 1363, 1368, 1369, 1370 e 1371 C.C. Difetto di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), in relazione alla errata interpretazione, da parte della corte di appello, della clausola di cui all'art.1 della convenzione stipulata tra le parti il 10-9-1982, cui è stata attribuita, in contrasto con quella che era stata la reale volontà dei contraenti, espressa in termini inequivocabili nel documento, natura di condizione sospensiva degli ulteriori pagamenti spettanti agli ingegneri- chiaro significato, ilprogettisti, laddove il senso logico e la corretta interpretazione delle thy espressioni usate dalle parti avrebbero dovuto indurre quel giudice a ritenere che l'inserimento dei nuovi finanziamenti nei programmi dell'ANAS non aveva natura di elemento condizionante il sorgere didel vincolo negoziale, ma soltanto 10 scopo fissare il tempo (ossia, di porre un termine) per l'adempimento dell'obbligazione. Con la clausola in questione, le parti avevano inteso, in effetti, soltanto differire 8 l'esigibilità della prestazione al momento in cui fosse stato definito l'iter burocratico relativo "all'inserimento nei programmi ANAS"; cosicchè, secondo i una volta venuto meno l'inserimento, " ritenersi principi, la prestazione doveva immediatamente esigibile", essendo già intervenuta, a suo tempo, l'approvazione in linea tecnica del condizionante, essa sì, gli ulteriori progetto, pagamenti. La soluzione data alla questione dalla corte territoriale contrasta, inoltre, con le disposizioni del capitolato d'oneri approvato con D.P.G.R. del 13-10-1966 n.54 e modificato con D. P.G.R. del 22-1-1974 n.245, le cui disposizioni sono state richiamate nell'art.2 della citata 2 convenzione 10-9-1982, ricavandosi da dette disposizioni che mai i corrispettivi relativi all'esecuzione dell'incarico professionale possono essere sottoposti a condizione sospensiva;
e contrasta, altresì, anche con il principio affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 4339/85, nella parte in cui ribadita la necessità che la volontà contrattuale di subordinare il compenso dell'opera professionale al verificarsi di una condizione deve emergere "in 9 maniera inequivocabile” dal contesto dell'atto. La qual cosa non è dato certamente riscontrare nel risultando, per converso, che la caso in esame, Regione ha sempre manifestato, per facta concludentia, la intenzione di adempiere 1'obbligazione di pagamento e non ha mai ritenuto che questo fosse sottoposto a condizione sospensiva. In definitiva, una corretta applicazione dei criteri dettati dalle norme indicate in rubrica, in materia di interpretazione ed esecuzione dei contratti, avrebbe dovuto portare la corte di appello a statuire che il pagamento dei corrispettivi richiesti dai professionisti per l'opera commissionata loro dalla Regione Sardegna e "condizionato", ma regolarmente compiuta non era Thin decorso il quale soltanto sottoposto a termine, eseguito con le esso doveva essere senz'altro modalità e per gli importi puntualmente stabiliti nella convenzione. Violazione degli artt. 1322 e 1353 c.c. Con tale motivo i ricorrenti censurano la motivazione con cui il giudice di appello ha ritenuto, in presenza della volontaria esecuzione, anche parziale, del contratto da parte della 10 Regione in pendenza della condizione ( pagamenti di corrispettivi superiori а quelli relativi all'importo di lire 34.000.000 ed impegno a pagare anche il saldo residuo), che tale comportamento non implicasse tacita rinuncia alla condizione stessa. Violazione dell'art. 1359 C.C., in relazione alla circostanza, dedotta dagli attuali ricorrenti in entrambi i giudizi di merito, del mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla Regione, che, avendo interesse a che l'evento non si verificasse, non aveva più preteso l'inserimento del progetto predisposto dai professionisti nei programmi dell'ANAS e, quindi, una pronuncia definitiva di questo ente. Il ricorso è infondato. La censura rivolta con il primo motivo alla sentenza impugnata ripropone, ancora una volta, la questione della interpretazione della clausola di cui all'art.l della convenzione del 10-9-1982 narrativa), che per i ricorrenti (riportata in conterrebbe solamente la previsione di un termine entro il quale la Regione Autonoma Sardegna avrebbe dovuto liquidare il saldo degli onorari spettanti ai professionisti, per cui, essendo decorso 11 inutilmente il termine stesso, la regione si è resa senz'altro inadempiente alla obbligazione assunta;
laddove sia il Tribunale che la corte di appello di Cagliari, ritenendo che con detta clausola le parti intesero sottoporre a condizione sospensiva il pagamento delle ulteriori somme, sono pervenuti alla conclusione che, non essendosi verificato l'evento condizionante, i professionisti non possono pretendere tale pagamento. Tale essendo la questione principale sottoposta si osserva che nella all'esame di questa Corte, della clausola in questione da interpretazione parte del giudice di appello non è dato riscontrare le violazioni di legge denunciate dai ricorrenti con il primo motivo, atteso che nel procedimento interpretativo che ha portato alla conclusione cui appena fatto cenno, quel giudice hasi è puntualmente seguito i canoni ed i criteri ermeneutici fissati nelle norme che si assumono violate. Sulla base, invero, dell'accertamento ed esame degli elementi costitutivi della concreta fattispecie (convenzione tra le parti del 10-9- 1982) e della valutazione di tutte le risultanze acquisite al processo operazioni, queste, che 12 siccome correttamente compiute nella competente sede di merito non possono essere rimesse qui in discussione, e, del resto, a ben vedere, non sono state neppure censurate dagli odierni ricorrenti la corte territoriale, facendo, appunto, corretta applicazione delle regole interpretative dei contratti fissate negli artt.1362 e segg. c.c., ha ritenuto, ed ha spiegato con argomentazioni logiche e convincenti, donde l'insussistenza anche del denunciato difetto di motivazione - che la clausola de qua, per le espressioni usate, per il contesto nel quale è stata inserita, per le finalità ed esigenze tenute presenti dalle parti, soprattutto dell'ente di carattere economico e finanziario pubblico, e, non da ultimo, per le determinazioni, Ch in merito, di competenza di altro ente (A.N.A.S.), destinate ad incidere in misura rilevante sulla stessa fattibilità dell'opera per la quale era l'incarico di stato conferito ai professionisti progettazione, non può essere intesa se non nel senso che il saldo dei compensi a questi ultimi sarebbe stato pagato solo e se i nuovi finanziamenti occorrenti per la realizzazione delle parti dei progetti esecutivi non finanziati fossero stati inclusi nei programmi dell'ANAS. 13 Poiché è stata fatta, dunque, corretta applicazione delle ricordate regole ermeneutiche in materia di riscontrandosi, d'altra parte, contratti, e non inadeguatezza di motivazione, le illogicità censure di cui al motivo in esame appaiono prive di pregio (sent.n.5893/96; n.3205/95; n.6744/88). Altrettanto chiaramente e convincentemente la corte cagliaritana ha spiegato, poi, le ragioni che non consentono di pervenire a diversa conclusione sul punto, come preteso dai ricorrenti i quali hanno - il richiamo, contenuto nellaricordato che convenzione, delle disposizioni del capitolato d'oneri per le progettazioni di competenza della regione dovrebbe convincere della validità del loro assunto, circa l'impossibilità di sottoporre a condizione il pagamento dei corrispettivi per prestazioni professionali atteso che la convenzione ha espresamente derogato, sullo specifico punto, come era consentito fare, a tale capitolato, con un'apposita previsione contrattuale contenuta proprio nell'art.1 della convenzione medesima;
ed ha escluso, altresì, sempre con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che la previsione della condizione sospensiva in parola abbia trasformato in contratto aleatorio quello 14 stipulato dalle parti, dal momento che è rimasto soltanto il sospeso, nella concreta fattispecie, ulteriori compensi, di cui, pagamento degli peraltro, era già stato corrisposto ai professionisti un importo più che consistente (un miliardo e mezzo). Deve ribadirsi, in definitiva, che la soluzione data dalla corte di appello alla questione qui dibattuta esatta, ricavandosi dalle argomentazioni svolte nella sentenza la logicità e la coerenza del ragionamento con cui il giudice, da un lato, ha individuato nella clausola de qua i connotati propri della condizione sospensiva, con le peculiarità che distinguono tale elemento वहु accidentale del negozio giuridico dall'altro elemento accidentale che è il termine, sulla base dei criteri più volte enunciati da questa Suprema Corte (ex plurimis: sent.n.5575/83; n.1970/77); e, dall'altro, ha escluso che la condizione potesse ritenersi non valida о come non apposta, per preteso contrasto con norme inderogabili. Anche con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme (artt.1322 e 1353 c.c.), sotto il profilo, peraltro, di "motivazione insufficiente ed erronea" e per "interpretazione illogica"; ma 15 ancora una volta deve riconoscersi che la corte di appello, con una approfondita valutazione delle risultanze processuali e con motivazione logica ed aderente alla realtà dei fatti, ha escluso, e non poteva statuire diversamente, che la volontaria esecuzione, anche se parziale, del contratto da parte della regione, con i relativi adempimenti di carattere contabile-burocratico (tutti puntualmente esaminati dal giudice) volti al pagamento degli ulteriori compensi ai professionisti, potesse implicita essere interpretata come tacita rinuncia а far valere la condicio facti, all'avveramento della quale era subordinato il pagamento stesso. In presenza, infine, dell'affermazione del giudice di merito, circa la concreta attività svolta dagli organi regionali presso 1'ANAS, per portare a compimento la pratica di finanziamento dal cui esito positivo dipendeva il pagamento dei compensi pretesi dai ricorrenti, si rivela del tutto priva M di pregio la censura di cui al terzo motivo (violazione dell'art.1359 c.c.), con la quale si deduce che, non essendosi avverata, viceversa, la condizione per causa imputabile alla -regione e si è appena detto che ciò non corrisponde alla 16 realtà dei fatti accertati la condizione si sarebbe dovuta considerare come avverata. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in (€6197487 (€37.13) lire $2.00 v, oltre a lire 12.000.000 (dodici milioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001 Il consigliere est. Il presidente 1 (Dr. Olindo Schettino)ettino) (Dr.RI Spadone) вравми IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Latorico DEPOSITATO IN CONCELLE Roma IL CANCELLIERE C1 109T 129 11 456T 5165 TOT. 180,76 8067 ₤17,00 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 4t6.MAR-2005erie 4 at A. 8528 versate €198, 76 (SUTO SEM.CONONANCOVY /76 (euro p. Drigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grada DIFF UPP)) Responsible Servizio Dr. M. BACTERI