Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 14165
CASS
Sentenza 3 novembre 1999

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Il presupposto comune di applicazione delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro è costituito dalla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato "strictu sensu". Ciò comporta la non applicabilità delle disposizioni in questione al lavoro a domicilio, che per sua stessa definizione, anche normativa, implica l'espletamento nel domicilio del prestatore o, comunque, in locali a questo equiparabili (avendone la disponibilità il lavoratore stesso e non anche il datore di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 14165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14165
    Data del deposito : 3 novembre 1999

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