Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Il presupposto comune di applicazione delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro è costituito dalla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato "strictu sensu". Ciò comporta la non applicabilità delle disposizioni in questione al lavoro a domicilio, che per sua stessa definizione, anche normativa, implica l'espletamento nel domicilio del prestatore o, comunque, in locali a questo equiparabili (avendone la disponibilità il lavoratore stesso e non anche il datore di lavoro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 14165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14165 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IO Pioletti Presidente del 3.11.1999
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. " Guido De Maio " N. 3651
3. " Aldo Grassi " REGISTRO GENERALE
4. " Luigi Piccialli " rel. N. 33619/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RI EL, n. l'11/12/1955 ad Empoli e res. in Montelupo Fiorentino, e
OL IO, n. il 29/8/1927 a Montelupo Fiorentino, ivi res. avverso la sentenza del Pretore di Pistoia, sez. dist. di Pescia, del 26.2.1999, con mot. dep.ta il 12.4.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste Udito il difensore dei ricorrenti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di denunzia dell'U.S.L. territorialmente competente, EL IG e IO BA, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della società "Umbria Vetro" e "Vetreria Etrusca", vennero tratti al giudizio del Pretore di Pistoia, nella sez. dist. di Pescia, per rispondere di varie contravvenzioni previste e punite dalla normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. 27/5/1955 n. 547 e da quella sull'igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19/3/1956 n. 303, nonché della contravvenzione di cui all'art 40 D.P.R 15/8/1991 n. 277 (per omessa valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio rumore).
Gli addebiti, in punto di fatto, si riferivano ad undici lavoratrici "a domicilio", le quali eseguivano le convenute prestazioni, l'impagliatura di fiaschi, commessa abitualmente dalle sole due citate società e da quelle retribuito "a cottimo", in un immobile sito nel Comune di Uzzano, condotto in locazione dalle predette (con contratto intestato ad una sola delle medesime, al pari delle utenze elettrica ed idrica, e con effettivi oneri ripartiti fra tutte le lavoratrici), in cui erano state rilevate le varie carenze, di sicurezza e di igiene, penalmente sanzionate dalle citate normative. All'esito del giudizio, nel corso del quale era emerso che il lavoro veniva, in assoluta autonomia organizzativa e di orario, svolto con l'ausilio di "macchinette" fornite dalle due ditte committenti, a cura delle quali i fiaschi venivano periodicamente ritirati in loco, e che, peraltro, a seguito degli stessi accertamenti che avevano dato luogo al procedimento penale, erano state aperte, a carico delle società datrici di lavoro, alcune posizioni assicurative presso la sede provinciale dell'I.N.A.I.L., quel giudice, con sentenza del 26/2/1999, motivata il 12/4/99, affermava la responsabilità di entrambi gli imputati in ordine a tutte le contravvenzioni loro ascritte, e concesse alla sola IG le attenuanti generiche, li condannava alle rispettive varie ammende, complessivamente determinate, per la predetta in L. 16.250.000 e per il BA in L. 23.500.000, oltre al solidale pagamento delle spese processuali con il beneficio di cui all'art 175 c.p. alla sola donna. Il Pretore, pur qualificando in termini di lavoro a domicilio i rapporti vertenti tra le due società, rappresentate dagli imputati, e le undici lavoratrici, ed escludendo al riguardo ogni ipotesi di simulazione, premesso un dettagliato excursus storico - sistematico sull'istituto giuridico in questione, perveniva alla conclusione dell'odierna estensibilità ai rapporti de quibus delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sull'assunto di un dovere di vigilanza incombente sui datori di lavoro, anche al di fuori dei locali di rispettiva pertinenza aziendale, attesa, la fruizione delle prestazioni lavorative, rese da soggetti versanti in situazione di "subordinazione economica" e, per di più, assicurativamente gravanti sui datori stessi, come comprovato dalle recenti aperture delle relative posizioni presso l'I.N.A.I.L.
Avverso detta sentenza hanno proposto, unitamente a comune difensore, congiunto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, in due motivi e con diffuse argomentazioni, essenzialmente evidenzianti indebita applicazione analogica delle norme penali, violazione ed erronea applicazione sia della legge penale, sia di quella civile integratrice del precetto, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Alla pubblica udienza il P.G, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, per insussistenza del fatto, e la difesa per l'accoglimento in tal senso, del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Pretore, dopo aver correttamente e con aderenza alle acquisite ed esposte risultanze processuali, qualificato in termini di lavoro a domicilio i rapporti intercorsi tra le società, rappresentate dai due imputati, e le undici lavoratrici, associatesi nella conduzione di un locale e nei relativi oneri ai fini dell'espletamento delle rispettive prestazioni, pur convenendo sulla peculiarità dei rapporti di lavoro in questione, caratterizzati da una subordinazione "attenuata", con particolare riferimento alle modalità di tempo e di luogo di adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, è pervenuto tuttavia, con singolare ed imprevisto salto logico e sulla base di mere considerazioni socio - economiche, prive di valenza giuridica confacente al caso, all'affermazione di penale responsabilità, al di fuori dei casi previsti dalle fattispecie incriminatrici tipiche.
Secondo il giudicante di merito l'evoluzione normativa, caratterizzante l'istituto giuslavoristico in questione, avrebbe portato ad un'estensione del dovere "quantomeno di vigilanza", del datore di lavoro, anche nei casi di lavoro a domicilio, in ordine alle condizioni di lavoro, in cui quei "soggetti - seppure formalmente autonomi perché esercenti la loro attività in locali fisicamente separati da quelli dell'imprenditore - sono chiamati ad operare".
Ciò in quanto l'odierna normativa, sia per la previsione, peraltro indiretta, dell'art. 2 c. 1^ della L. 877/73 (sulla disciplina del lavoro a domicilio), sia per l'espresso richiamo operato dall'art. 1 c. 3^ del D.Lgs. 626/94 (attuativo di normativa comunitaria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori), avrebbe reso obbligatorie le assicurazioni previdenziali ed assistenziali in favore di tali soggetti "economicamente più deboli" rispetto ai datori;
conseguentemente, una volta addossato ai datori di lavoro l'obbligo di assicurare anche i rischi derivanti da malattie professionali o infortuni, con conseguente diritto di rivalsa dell'I.N.A.I.L., sarebbe giocoforza ritenere gli stessi responsabili delle condizioni di salubrità e sicurezza dei locali di lavoro, anche se esterni alle rispettive aziende o, addirittura, di pertinenza dei prestatori.
Quale che sia l'esattezza della premessa sopra esposta, relativa all'assoggettamento totale di tali rapporti agli obblighi assicurativi, segnatamente in materia di infortuni e malattie professionali, invero oggetto di vivi contrasti nella giurisprudenza di merito (tant'è che i ricorrenti hanno prodotto copia di una sentenza del Pretore - giudice del lavoro della stessa sede di Pistoia, pronunziata in data 18/3/99 e passata in giudicato, con la quale, con riferimento alle stesse lavoratrici oggetto della presente vicenda penale, siffatti obblighi sono stati esclusi), questa Corte, senza doversi addentrare in dette questioni, deve rilevare come indebitamente, dalla ravvisata estensione di tali obblighi assicurativi, sia stata desunta l'avvenuto ampliamento dei precetti penali, di cui alle rubricate contravvenzioni.
Questi ultimi vivono di "vita propria", indipendente dall'evoluzione normativa di altri settori del diritto, attinenti al regime assicurativo dei rapporti, che non possono implicare anche l'estensione degli obblighi di vigilanza e garanzia in ordine alle condizioni di lavoro, che ove ravvisati, da una parte snaturerebbero del tutto l'istituto del lavoro a domicilio, così come delineato dalle norme che lo definiscono e regolano (leggi n. 977/67 ed 877/73 D.M. 6/11/74) e, dall'altra, porterebbero ad una inammissibile, e non voluta dal legislatore penale, dilatazione delle fattispecie contravvenzionali.
Sotto il primo profilo va osservato che come lo stesso giudice di merito premette (v. pag. 5 u.p. della sentenza impugnata), "sono considerati lavoratori a domicilio le persone che, con vincolo di subordinazione, eseguono o nel proprio domicilio o in locale di cui abbiano la disponibilità anche con l'aiuto accessorio di membri della famiglia... lavoro retribuito... etc.", sicché la circostanza che il lavoro de quo possa essere svolto anche fuori del proprio domicilio, ma in locali comunque a disposizione del lavoratore, senza efficacia discriminante, chiaramente denota, esigendo tale disponibilità, che i locali stessi siano comunque fuori della sfera di vigilanza datoriale;
a seguire la diversa tesi del Pretore, si perverrebbe, attesa la parificazione, all'assurda conseguenza che anche il lavoro svolto nel proprio domicilio (e con l'eventuale collaborazione dei familiari) sarebbe, del pari, soggetto a siffatta vigilanza.
Sotto il secondo, e decisivo, profilo va considerato che il presupposto comune di applicazione delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro (v. l'art 1 dei rispettivi D.P.R ) ivi comprese quelle di cui alla L. 277/91, è costituito dalla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato stricto sensu, la cui definizione, agli effetti delle norme in questione, è fornita: a) dall'art. 3 del D.P.R. 547/1955, a termini del quale "agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui..."; b) dall'art. 3 del D.P.R. 303/1956, che fornisce definizione identica a quella di cui sopra;
c) dall'art. 1 c.3^ del D.Lgs. n. 277/91, che rinvia, al riguardo, all'art 3 del D.P.R n. 303/1956.
L'avere il legislatore penale richiesto la condizione che il lavoro sia svolto fuori del proprio domicilio comporta la non applicabilità delle disposizioni sopra citate al lavoro a domicilio, che per sua stessa definizione, anche normativa, implica l'espletamento nel domicilio del prestatore o, comunque, in locali a questo equiparabili (avendone la disponibilità il lavoratore stesso e non anche il datore). L'altra condizione, che il lavoro si svolga sotto la direzione altrui, esclude, altresì, ogni possibilità di estendere l'accezione, agli effetti penali in questione, della qualità di lavoratore subordinato a quei lavoratori che svolgano le prestazioni fuori del proprio domicilio, ma comunque in locali di cui abbiano la disponibilità, atteso che le prestazioni stesse avvengono in piena autonomia e, quindi, al di fuori di ogni ingerenza direttiva ed organizzativa da parte datoriale.
Deve, dunque, concludersi che l'impugnata sentenza di condanna è frutto non di interpretazione estensiva del precetto penale, rimasto inalterato ed insensibile alle assunte evoluzioni normative dei collegati istituti giuslavoristici (attese le riportate e precise definizioni dei rapporti assoggettati alle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro) bensì di applicazione analogica (in cospetto di un'eadem ratio, ravvisata a fronte delle menzionate esigenze socio - economiche), della norma penale a situazioni in essa non contemplate, in evidente violazione del divieto di cui all'art. 14 delle "preleggi" e del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 1 del codice penale. Detta sentenza va, conseguentemente, annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto, in relazione a tutte le contravvenzioni ascritte.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in ordine a tutti i reati ascritti, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999