Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
Legittimato a proporre il ricorso previsto dall'art. 6, comma quarto, della legge n. 217 del 1990 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è soltanto l'interessato, e non anche il difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2000, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 15/02/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. " AM TE " N. 1044
3. " CH EV " REGISTRO GENERALE
4. " RI AN " N. 33652/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA NI n. il 22.02.1972
avverso ordinanza del 11.12.1998 CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO lette/sentite le conclusioni del P.G.
DO GL ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
la richiesta gli è stata rigettata ed ha proposto reclamo l'avvocato Giancarlo Ghidoni nel suo interesse. La Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il "ricorso" non essendo legittimato a proporlo il difensore. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione censurando che sia stata ritenuta la legittimazione del solo interessato a proporre il reclamo.
Il ricorso è manifestamente infondato.
È consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. I sent. 14.4.98 n. 1254 Lucchese) che legittimato a proporre il ricorso previsto dall'art. 6 co. 4 L. n. 217/90 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al "gratuito patrocinio" è soltanto l'interessato, non anche il difensore. L'interpretazione letterale contenuta al riguardo dalla legge citata (art. 6 co. 4) si salda col contenuto del primo comma dello stesso art. 6 che dispone la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al solo interessato e con quello del quinto comma che riconosce il diritto a proporre ricorso per cassazione al medesimo interessato (Cass. Sez. I sent.
4.4.98 n. 1251 Lucchese). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con le conseguenze di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000