Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
Non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. il titolare della patente, sospesa per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dall'art. 119 C.d.S., che non ottemperi all'ordine di consegnare il documento ai competenti uffici della motorizzazione civile.
Commentario • 1
- 1. Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività .https://www.studiocataldi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2013, n. 20203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20203 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 375
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 12047/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH DR N. IL 02/08/1965;
avverso la sentenza n. 1824/2010 TRIBUNALE di UDINE, del 26/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv.to Angelelli in sostituzione dell'Avv. Di Rito.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Udine ha condannato AN FO alla pena di Euro 100,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 c.p., per non essersi presentato presso gli Uffici della Provincia di Udine al fine di consegnare la patente di guida in seguito al provvedimento di sospensione per una segnalazione in merito alla certificazione di temporanea di non idoneità alla guida.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Di Rito, AN FO, deducendo l'assenza di prova in ordine alla ricezione della comunicazione dell'ordine di consegna del documento di guida da parte del ricorrente. L'avviso fu ricevuto dal padre del ricorrente e non v'è in atti prova del fatto, pure addotto in sentenza, che l'addetto alla consegna della posta abbia richiesto ed ottenuto l'esibizione di una delega da parte del diretto interessato. Peraltro, l'ordine di consegna della patente di guida è stato emesso da Autorità incompetente ad emanare provvedimenti di tal genere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. La disposizione del codice della Strada prevede che i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C, sospendano la patente di guida qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. Non v'è nella legge la previsione di un concorrente potere di ordinare la consegna del documento e a tal proposito, proprio ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p., questa Corte ha già affermato che "non risponde del reato...
il titolare della patente sospesa per detta causa che non ottemperi all'ordine dell'autorità amministrativa di consegnare il documento, dal momento che il relativo potere non compete alla pubblica Amministrazione, ove non espressamente contemplato" - Sez. 1, n. 3544 del 16/06/1998 - dep. 13/08/1998, P.G.in proc.Posarelli, Rv. 211269 - . Come ricordato anche nel testo della massima da cui ora si è tratto per la testuale indicazione il principio di diritto, questa Corte ha individuato l'argomento a sostegno nel dato che "in relazione ad altre ipotesi - revoca della patente o suo ritiro in conseguenza della commissione di reati - è espressamente previsto che l'autorità ordini al titolare della patente la consegna del documento" ed ha ulteriormente chiarito che "è inapplicabile in subiecta materia l'art. 212 C.d.S., comma 4, secondo cui è responsabile ex art. 650 c.p. il soggetto che trasgredisca l'obbligo di cessare da una determinata attività, sia per la non riferibilità alla fattispecie in questione della norma, sia per la sua inestensibilità oltre i casi espressamente previsti". Altra e coeva decisione - Sez. 1, n. 3646 del 19/6/1998 (dep. 16/7/1998), P.G. in proc. Massidda, Rv. 211155 - ha però affermato una posizione nettamente in contrasto, rilevando che "integra il reato previsto dall'art. 650 c.p. il comportamento di chi ometta di consegnare la patente di guida ai competenti uffici della motorizzazione civile che gli abbiano intimato tale adempimento a seguito della perdita dei requisiti fisici o psichici indispensabili alla guida", valorizzando l'assunto secondo cui "l'ordine in tal senso impartito dalla Direzione generale della motorizzazione civile all'interessato è legalmente dato per motivi di sicurezza pubblica, inerendo ad ovvie finalità preventivo - interdittive, con riguardo alla prevenzione sia di illeciti amministrativi e/o reati, sia, più in generale, dei pericoli che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare". Tale ultima decisione sembra però trascurare l'esigenza di stretta interpretazione della norma incriminatrice, e quindi la necessità che l'individuazione del provvedimento legalmente dato dall'Autorità, la cui violazione integra il reato, non possa essere affidata soltanto alla definizione dell'ambito di incidenza, costituito dalle ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o d'igiene. La nozione di provvedimento legalmente dato implica, innanzitutto, che sia accertata in capo all'organo emittente la competenza a provvedere, requisito essenziale di legalità, ancor prima dell'apprezzamento delle finalità per le quali il provvedimento è adottato.
E allora, se la legge, nel prescrivere che i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C, hanno il potere di sospensione della patente di guida, non ha anche conferito loro il potere di ordinare la consegna del titolo abilitativo, non è possibile affermare che la violazione dell'eventuale ordine di consegna integri la fattispecie criminosa, seppure quell'ordine sia chiaramente assistito da finalità preventivo-interdittive.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013