Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2013, n. 20203
CASS
Sentenza 19 marzo 2013

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Massime1

Non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. il titolare della patente, sospesa per la temporanea perdita dei requisiti psichici o fisici prescritti dall'art. 119 C.d.S., che non ottemperi all'ordine di consegnare il documento ai competenti uffici della motorizzazione civile.

Commentario1

  • 1Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività .
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2013, n. 20203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20203
Data del deposito : 19 marzo 2013

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