Sentenza 3 dicembre 1998
Massime • 1
Le questioni già dedotte con l'atto d'appello ed in quella sede investite da motivi cui l'appellante abbia definitivamente rinunziato concludendo l'accordo previsto dall'art. 599 quarto comma cod. proc. pen., sono improponibili con il ricorso per Cassazione - Fanno eccezione le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, o concernenti vizi dello stesso procedimento camerale di appello. (Fattispecie in tema di eccepita revoca implicita della costituzione di parte civile, che la Corte non ha ritenuto far parte delle questioni rilevabili di ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/1998, n. 13561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13561 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 3.12.1998
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. " CA AN " N. 1354
3. " RD CE IG " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " N. 34894/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IL IN n. il 22.06.1958
avverso sentenza del 08.06.1998 C. ASS. APP. di VENEZIA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cedrangolo che ha concluso per inammissibilità
Udito, per la parte civile, l'avv. Foletto.
Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Venezia, sull'accordo intervenuto tra le parti ai sensi degli artt. 599, 4^ co., e 602, 2^ co., c.p.p., ha ridotto ad anni 10 di reclusione la maggior pena inflitta a IL DI dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza per l'omicidio di AR GI, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo ed occultamento di cadavere, prendendo atto della rinunzia dell'imputato appellante a tutti i motivi del gravame diversi da quello relativo alla misura della pena, tra cui un'eccezione di intervenuta revoca implicita della costituzione di parte civile ex art. 82, 2^ co., c.p.p. per l'asserita omissione della presentazione di conclusioni scritte a norma dell'art. 523, 2^ co., c.p.p.
Il IL ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello lamentando, con l'unico motivo, il mancato esame del motivo attinente alla dedotta revoca implicita della costituzione di parte civile, sull'assunto che il giudice del gravame avrebbe dovuto conoscerne indipendentemente dall'accordo intervenuto in ordine alla misura della pena, e sollecitando, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuita conferma delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, con declaratoria di intervenuta revoca della costituzione di parte civile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, sulla scorta del principio, reiteratamente affermato (vedi, per tutte, Cass., sez. I, 27.1.1996, ud. 6.12.1995, Ladini, Ced Cass., rv. 203.674, e 15.2.1995, ud. 7.12.1994, Benvenuto, id., rv. 200.254), della improponibilità, con il ricorso per cassazione, di tutte le questioni già dedotte con l'atto di appello ed in quella sede investite da motivi cui l'appellante abbia definitivamente rinunziato in sede di conclusione dell'accordo previsto dall'art. 599, 4^ co., c.p.p., fatte salve quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o concernenti vizi dello stesso procedimento camerale di appello. La questione relativa all'eccepita revoca implicita della costituzione di parte civile non rientra tra quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, per il che occorre una espressa previsione normativa, come quella formulata dagli artt. 20, 1^ co., e 21, 1^ co., per il difetto di giurisdizione o per l'incompetenza per materia od, ancora, dall'art. 129 per l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e dall'art. 179 in tema di nullità assolute.
Una siffatta previsione esplicita manca, invece, nel combinato disposto degli artt. 82, 2^ co., e 523, 2^ co., c.p.p., con la conseguenza che la questione in esame, proposta con motivo cui l'appellante ha validamente rinunciato ai sensi dell'art. 599, 4^ co., c.p.p., non poteva più essere esaminata e decisa dal giudice del gravame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende oltreché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che liquida in complessive L. 2.620.000, di cui L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998