Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate al comma primo dell'art. 315 cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2005, n. 12607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12607 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 24/01/2005
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 147
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 040551/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OL RI, N. IL 17/07/1953;
contro
MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 18/06/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
OL RI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 18 giugno 2003 della Corte d'Appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta, la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 4 al 17 gennaio 1994 a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere (sostituita da quella degli arresti domiciliari l'8 gennaio 1994) per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. dal quale era stato prosciolto con sentenza 5 marzo 1996. Il ricorrente evidenzia che, pur essendo la data di: irrevocabilità della sentenza anteriore di oltre due anni rispetto alla proposizione della domanda di riparazione non è a questa data che occorre far riferimento. Nel procedimento in questione il ricorrente era infatti indagato, e poi imputato, anche del delitto di usura e per questo reato era stato rinviato a giudizio venendo poi assolto definitivamente, con sentenza 6 dicembre 1999. È alla data di irrevocabilità di quest'ultima sentenza che occorre far riferimento, secondo il ricorrente, e rispetto a questa data la domanda è da ritenere tempestiva.
Ciò premesso si osserva che il ricorso è infondato in quanto la Corte fiorentina ha correttamente applicato la normativa sul punto. Il quesito sottoposto all'esame di questa Corte riguarda il caso di persona attinta da misura cautelare nell'ambito di un procedimento in cui è indagata anche per altri reati per i quali non è stata emessa alcuna misura cautelare.
Ora, mentre non appare dubbio che, nel caso di emissione della misura cautelare per una pluralità di reati, il termine per la riparazione decorra dalla data di irrevocabilità del provvedimento che definisce l'ultimo dei reati contestati - perché in caso di condanna per uno di questi reati la detenzione potrebbe ritenersi non ingiustamente sofferta - non v'è alcuna ragione per ritenere che il termine non possa decorrere quando il procedimento è definito per tutti i reati per i quali è stata applicata la misura cautelare.
Se il giudice della riparazione deve accertare l'esistenza dei presupposti per riconoscere l'indennizzo solo in relazione ai reati per i quali è stata applicata la misura cautelare sarebbe infatti privo di giustificazione subordinare l'esercizio di questo potere dovere a presupposti estranei a questi reati.
Sotto diverso profilo l'avente diritto alla riparazione sarebbe svantaggiato da questa situazione perché non potrebbe proporre la domanda di riparazione fino a che, per tutti i reati contestatigli, non sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento. Questa interpretazione si conferma all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, se è vero che, nel caso di formazione progressiva del giudicato, deve ritenersi che il termine decorra dalla data di irrevocabilità dell'ultima decisione sui vari reati contestati questo principio trova il suo presupposto nella circostanza che si tratti dei reati per i quali è stata applicata la misura cautelare detentiva e non di imputazioni inidonee a legittimarla: cfr. Cass., sez. 4^, 28 maggio 2003 n. 31185, Stornelli;
13 novembre 2001 n. 3125, Fraquelli.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005