Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2007, n. 24239
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Sentenza 27 aprile 2007

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Il divieto assoluto relativo a lavori e atti su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, penalmente sanzionato dall'art. 96 R.D. 25 luglio 1904, n.523, opera esclusivamente per le acque pubbliche non potabili (nella specie, aste fontanili intese quali canali di bonifica e di irrigazione), non estendendosi alle stesse la depenalizzazione riguardante invece le acque potabili conseguente all'abrogazione espressa della L. n. 36 del 1994 (cosiddetta legge Galli) da parte del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la mancata estensione della depenalizzazione alle acque non potabili si giustifica per il loro particolare rilievo economico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2007, n. 24239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24239
    Data del deposito : 27 aprile 2007

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