Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6516 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
65 1 66 5 1 6 7 0 1 6/ 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL SOLO IT SSAZIONE ORTE SUPREMA D LA Oggetto } Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza d'ufficio Composta agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12367/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron.14578 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 25/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di REGGIO CALABRIA, con ordinanza del 13/06/00, nella causa iscritta al n°. 586/98+3138/95 vertente tra ER EN, ER ES;
AM NA RI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
2001 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 159 Generale Dot t. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si 1 и р dichiari: a) la competenza del Tribunale di Reggio Calabria -> Sez. distaccata di Melito Porto Salvo a conoscere dlla causa possessoria in esame;
b) la competenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Reggio Calabria a conoscere della domanda riconvenzionale formulata in via condizionata alla convenuta MI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Reggio Calabria -che con ordinanza emessa nella sezione distaccata di Melito Porto Salvo aveva reintegrato, nel possesso di un fondo ubicato in frazione Annà del medesimo comune, dal quale erano sta- ti spogliati da AN IA MI, IC e France- scantonio Sergi- decidendo nel merito la controversia possessoria con sentenza depositata il 12.3.1998, in accoglimento della eccezione della convenuta in ordine alla incompetenza per materia dell'adito giudice, ri- metteva le parti innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Reggio Calabria, giudice rite- nuto competente in ragione della necessità di verifica- re preliminarmente la legittimità e la sussistenza del- la successione nel rapporto agrario, sul quale era fon- data la detenzione qualificata assunta a base della pretesa possessoria. La sezione specializzata agraria del tribunale di 2 que Reggio Calabria, innanzi alla quale le parti avevano riassunto il giudizio, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 45 c.p.c. in data 13.6.2000, ritenendo di es- sere a sua volta incompetente, ha richiesto d'ufficio a questa Corte di regolare la competenza sul rilievo che, nella specie, la controversia, all'epoca appartenente alla competenza per materia del Pretore, deve allo sta- to, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgv. n. essere de- 51/98 e dell' abrogazione dell'art. 8 c.p.c., mandata al giudice monocratico del tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che il conflitto in esame è del tutto am- missibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c., giacchè, secon- do consolidata giurisprudenza di questo giudice di le- gittimità (ex plurimis: Cass. n. 13384/91; Cass. n. 7247/92; Cass. n. 4610/97), nei rapporti tra il Tribu- nale in composizione ordinaria e la Sezione Specializ- zata Agraria le relative questioni sono di competenza e invece, di ripartizione degli affari dell'interno non, del medesimo ufficio, rileva questa Corte che, secondo un risalente e pacifico indirizzo interpretativo, sono escluse dalla competenza delle Sezioni Specializzate Agrarie le azioni possessorie relative ai fondi rusti- ci, poiché in ordine ad esse si controverte su questio- ni di fatto e non su diritti ed obblighi derivanti da e qu 3 contratti agrari (Cass. 4620/80; Cass. 4590/80). L'art. 26 della legge 11.2.1971 n. 11, infatti, che attribuisce espressamente alle Sezioni Specializzate Agrarie i provvedimenti cautelari di cui al capo III, titolo I, del libro IV del codice di procedura civile, implicitamente esclude dalla competenza delle sezioni suddette i procedimenti possessori, che restano, per- tanto, attribuiti, sia per la fase interdittale che per quella successiva del giudizio di merito, alla compe- tenza del giudice unico monocratico, la quale rimane ferma pur quando la detenzione del fondo si basi su un rapporto agrario, la cui sussistenza venga contestata. La questione circa la esistenza di detto rapporto, invero, non può escludere la difesa del possesso -come situazione meritevole di tutela, indipendentemente dal- la sua legittimazione in base a valido titolo- né può mutare l'oggetto e la natura del giudizio possessorio (Cass. n. 8132/93; Cass. n. 3008/90). Né la situazione è mutata con la emanazione della legge 14.2.1990, n. 29, che art. 9 ha attribuito alla competenza della sezione specializzata agraria tutte le controversie nascenti da un contratto agrario, o conse- guenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, poiché detta norma, secondo quanto pure già è stato ritenuto da questa Corte (Cass. n. 8132/93), non 4 зин veniva a comprendere anche i procedimenti possessori, che, ai sensi dell'allora vigente norma dell'art. 8, 2° comma, c.p.c., rimanevano affidati alla competenza per materia del pretore anche quando avevano ad oggetto un bene facente parte di un rapporto agrario, siccome con- fermava anche la legge 26.11.1990 n. 353. In base alle considerazioni esposte, pertanto, deve questa Corte, statuendo sulla questione di competenza concernente l'azione possessoria, risolvere il conflit- to denunciato dichiarando la competenza del tribunale ordinario di Reggio Calabria, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio possessorio, di compe- tenza già, in modo esclusivo, del pretore ed attribui- to allo stato -in virtù della sopravvenuta normativa del decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, istitutiva del giudice unico in primo grado- alla competenza del tri- bunale ordinario in composizione monocratica. Detta conclusione esaurisce il "thema decidendum" regolamento di competenza d'ufficio, non dovendo del questa Corte prendere in esame la questione diversa di competenza, prospettata dal P.M. nelle conclusioni di cui alla requisitoria scritta. In rapporto alla situazione sussistente nel giudi- innanzi alla sezione specializzata agraria -nel zio quale la convenuta nella riassunta causa possessoria que 5 ha proposto domanda riconvenzionale, formulata in via condizionata all'accoglimento della domanda di reinte- grazione nel possesso ed avanzata per la prima volta innanzi al giudice specializzato agrario- il P.M. ha chiesto a questa Corte non solo di stabilire la compe- tenza del tribunale ordinario di Reggio Calabria nella causa possessoria;
ma di stabilire, altresì, che sulla domanda riconvenzionale della convenuta MI, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto agrario relativo al medesimo fondo per scadenza del termine di proroga legale, permane, invece, la competenza della Sezione Specializzata Agraria del medesimo tribunale. La seconda richiesta di statuizione di competenza sulla domanda riconvenzionale costituisce, infatti, istanza in questa sede non ammissibile, non potendo questa Corte risolvere, d'ufficio ed in via preventiva, questioni di competenza che ad essa non siano state ri- tualmente proposte con il mezzo di impugnazione del re- golamento ad istanza di parte, necessario (art. 42 c.p.c.) ovvero facoltativo (art. 43), il quale suppone una pronuncia positiva о negativa del giudice adito sulla competenza;
oppure con il mezzo del regolamento di ufficio secondo la previsione dell'art. 45 c.p.c., che pure deve trovare il necessario presupposto di una già intervenuta pronuncia negativa della competenza del 6 ри giudice preventivamente adito, che il giudice, cui la causa viene riproposta, dichiari di non condividere. Infatti nel caso in esame, seppure si dovesse at- tribuire alla ordinanza emessa dalla Sezione Specializ- zata Agraria sul conflitto circa la competenza a giudi- care sull'azione possessoria la valenza anche di prov- vedimento statuitivo della competenza in ordine alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la risoluzio- ne del rapporto agrario, relativamente a detta conte- stuale ed eventuale pronuncia aggiuntiva a questa Corte non è stata proposta la impugnazione con il rimedio di cui all'art. 42 c.p.c. né è stato denunciato il con- flitto per la sussistenza della situazione ex art. 45 stesso codice. P.T.M. La Corte, statuendo sulla questione di competenza relativo all'azione possessoria, dichiara la competenza del tribunale di Reggio Calabria. Roma, 25 gennaio 2001. Spartan Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE зири LC CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lìli 10-MAG. 2001 A I IL CANCELLIERE S c. E R Giovanni GiambattisteWS P U S E T N E O A Z I R O C