Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
Sussiste concorso materiale delle contravvenzioni previste dagli art. 186 e 187 Cod. Strada nel caso in cui il soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l'influenza sia dell'alcool che di sostanze stupefacenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2011, n. 3313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3313 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 11/11/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 3665
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 18287/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IC, N. IL 09/02/1984;
avverso l'ordinanza n. 1988/2010 GIP TRIBUNALE di SONDRIO, del 15/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SS ER ricorre in Cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, avverso l'ordinanza del 15 marzo 2011, con la quale Tribunale di Sondrio, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua domanda intesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del concorso formale fra due reati, entrambi da lui commessi in Sondalo il 18 ottobre 2009, allorché era stato sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di alterazione sia per uso di alcool, sia per uso di sostanze stupefacenti, in tal modo violando sia l'art. 182 comma 2, sia il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 7. 2. Il Tribunale ha ritenuto che si trattasse nella specie di due azioni distinte e solo in parte coincidenti, si da integrare due distinti reati, secondo le regole del cumulo materiale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da CO ER è infondato.
2.Il provvedimento impugnato infatti, nel respingere la sua istanza, intesa ad ottenere la riunificazione dei due reati descritti in parte narrativa sotto il vincolo del concorso formale, ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale le fattispecie contravvenzionali previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S., le quali puniscono rispettivamente chi si pone alla guida in stato di alterazione causata dall'uso di alcool e chi si pone alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna uno specifico e peculiare campo di applicazione, siccome regolanti specifiche e diverse situazioni, nelle quali assume importanza una diversa causa dell'alterazione psico-fisica del guidatore;
pertanto non può ritenersi che, quando un soggetto si ponga alla guida di un veicolo sotto l'influenza di entrambe le sostanze, sia ravvisabile un concorso formale di reati, trattandosi di azioni distinte, solo in parte coincidenti, la cui commissione da luogo a concorsi di reati, secondo le regole del cumulo materiale (cfr., in termini, Cass. sez. 4, n. 11367 del 7/12/2005, dep. 31/03/2006, Pavan, Rv.233907).
3.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da CO ER, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2012