Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
I compiti del disciolto INAM sono stati ripartiti tra il Servizio Sanitario nazionale, al quale sono attribuite le funzioni in materia di prestazioni mediche, e l'INPS, al quale sono state affidate l'erogazione dell'indennità economica di malattia e le attività di controllo e certificazione della stessa; ne consegue che i compiti di controllo e certificazione, già spettanti all'INAM in base alla convenzione con l'ente mutualistico tedesco (Allgemeine Ortskranken Kasse), in relazione al pagamento di contributi per malattia in costanza di rapporto di lavoro all'estero, non possono essere ritenuti di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ne' può essere addebitata allo stesso alcuna responsabilità per la non tempestiva trasmissione all'estero degli accertamenti effettuati dal disciolto INAM, non avendo le unità sanitarie locali e le Regioni la veste di successori ex lege dell'ente mutualistico soppresso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ME, AN PP, AN AR IA, nella qualità di coeredi della Signora IM IA, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PP COTRONEO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE SANITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AUSL/3 CATANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3072/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/08/99 - R.G.N. 5396/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione al ET di Catania, depositato il 20 gennaio 1988, dopo che il ET di Acireale aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla stessa domanda, i signori ME GA e AZ NO chiedevano la condanna dell'ente previdenziale tedesco Allgmein Ortskrankekasse alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi indicati in ricorso ed in base ad una dedotta convenzione stipulata fra detto ente e il disciolto IN.
In via subordinata chiedevano la condanna dell'USL n. 37 (in quanto subentrata all'IN) e, occorrendo, del Commissariato per l'assistenza sanitaria della Regione Sicilia, al risarcimento del danno da essi subito per la mancata corresponsione del trattamento di malattia.
A sostegno della domanda esponevano che avevano svolto attività lavorativa in Germania (il GA fino al 1981 e la NO fino al 1980), godendo dell'assicurazione contro le malattie presso l'ente previdenziale tedesco;
che la signora NO era stata posta in malattia 1^ maggio 1980, mentre il GA era stato posto in malattia il 3 giugno 1981; che la signora NO, rientrata in Italia, aveva percepito l'indennità di malattia solo fino al mese di marzo 1981, pur perdurando la malattia dopo tale data e pur venendo sottoposta a visite di controllo da parte del disciolto IN;
che il signor GA, rientrato anch'egli in Italia, aveva ricevuto l'indennità solo fino al mese di giugno 1981, pur perdurando lo stato di malattia e pur venendo anch'egli sottoposto a visite di controllo da parte dell'IN.
Assumevano che l'ente tedesco aveva giustificato il proprio rifiuto con la circostanza che l'ente italiano non aveva tempestivamente inviatola comunicazione dell'inabilità al lavoro secondo quanto previsto dalla convenzione tra i due enti.
L'ente tedesco ed il Commissariato regionale non si costituivano, mentre l'USL n. 37, costituitasi, deduceva che l'IN aveva trasmesso, ancorché in ritardo, la documentazione riguardante la malattia.
Nelle more del giudizio decedeva la ricorrente AZ NO e si costituivano gli eredi ME GA, PE GA e MA AZ GA.
Con sentenza del 27 maggio 1992 il ET rigettava la domanda. L'appello dei soccombenti, cui resisteva la sola USL n. 37, dopo la interruzione per la cessazione della appellata e la riassunzione nei confronti della Azienda USL n. 3, che si costituiva resistendo (mentre restavano contumaci sia l'ente tedesco che l'Assessorato alla sanità della Regione Sicilia, del quale era stata ordinata la chiamata in causa), veniva accolto dal Tribunale di Catania solo per la posizione di ME GA.
I giudici di secondo grado condannavano l'Azienda USL n. 3 a pagare al signor GA la somma di lire 7.702.041, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
confermavano, invece, il rigetto della domanda degli eredi della signora NO, osservando che la documentazione in atti dimostrava che l'erogazione della indennità di malattia era stata interrotta perché la lavoratrice era priva della copertura assicurativa.
Per la Cassazione della decisione di appello (sentenza del 25 maggio/23 agosto 1999) ricorrono, nei soli confronti della Azienda USL n. 3 di Catania e dell'Assessorato per la Sanità della Regione Sicilia, ME GA, PE GA e MA AZ GA, nella loro qualità di eredi di AZ NO.
Si è costituito, resistendo con controricorso, il solo Assessorato regionale per la Sanità della Regione Sicilia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo dei due motivi di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del Regolamento CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e del Reg. CEE n. 574/72 del 21 marzo 1972, nei testi approvati con il Reg. CEE n. 2001/83 del 2 giugno 1983 e ulteriormente modificati con atti successivi;
violazione e falsa applicazione della convenzione stipulata tra l'AOK e la USL n. 37;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. c.c., e degli artt. 112, 115, 116 e 101 e ss. c.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deducono che l'assunto del Tribunale, secondo il quale l'ente tedesco avrebbe interrotto l'erogazione della indennità di malattia per essere la signora NO priva di copertura assicurativa, è smentito dagli atti.
Assumono che dalla documentazione prodotta risulta che la signora NO veniva posta in malattia in data 1^ maggio 1980, in costanza di rapporto di lavoro in Germania e in costanza di rapporto assicurativo con l'AOK; rilevano che la stessa, rientrata in Italia, aveva continuato a godere dell'indennità di malattia, per il tramite del disciolto IN (che ancora nel 1982 la sottoponeva a visite di controllo), fino al marzo 1981; che l'AOK, nelle note del 18.10.1982, si era limitato ad affermare che l'indennità alla signora NO non era dovuta perché la documentazione era arrivata in ritardo, e non perché la stessa fosse priva di copertura assicurativa.
Sostengono che il Tribunale ha immotivatamente ignorato tali risultanze processuali e quindi assolto la Usl dalle domande, senza neppure disporre la richiesta CTU, nonostante il notevole ritardo con il quale questa aveva inviato la documentazione, a fronte dei brevissimi termini imposti dalla convenzione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 91 c.p.c., i ricorrenti deducono che, a causa degli errori evidenziati con il primo motivo il Tribunale ha erroneamente compensato le spese tra le parti.
Il ricorso non è fondato.
Rileva la Corte che il dedotto contenuto della nota del 18 ottobre 1982, con la quale l'ente tedesco avrebbe affermato che l'indennità non era dovuta solo perché la documentazione era arrivata in ritardo, e non per carenza della copertura assicurativa, è smentito dall'esame diretto della nota in questione, redatta in tedesco ed accompagnata da una traduzione effettuata a cura delle parti (ME GA e AZ NO) che l'hanno prodotta. In detta nota si afferma che "Bei Beginn Ihrer Arbeitsunfahigkeit am 8.6.1981 bestand damit keine Mitgliedschaft bei unserer Kasse", vale a dire, secondo la allegata traduzione, che "Quando è iniziata la sua inabilità al lavoro all'8.6.1981 lei non era più membro della nostra cassa mutua".
A ciò si deve aggiungere che, con la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) e la conseguente soppressione degli enti mutualistici, il servizio sanitario si è trasformato in un servizio sociale a carattere nazionale, basato sulla solidarietà generale e non su quella corporativa.
Le prestazioni mediche, quindi, sono erogate a tutti i cittadini e non più solo a coloro che, vigente il sistema mutualistico- corporativo, rivestivano lo status professionale di lavoratori. Nella sfera della tutela previdenziale, quella riservata ai soli lavoratori, sono rimaste le sole prestazioni economiche di malattia. L'art. 74 della legge n. 833 del 1978 ha stabilito che dal 1^ gennaio 1980, e fino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità, già erogate dagli enti estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). I compiti di accertamento e controllo della malattia, con il rilascio delle necessarie certificazioni, sono stati affidati all'INPS, che può avvalersi delle strutture sanitarie pubbliche (art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e succ. modificazioni).
Per quanto concerne i crediti verso il soppresso IN, la gestione degli stessi, così come di quelli degli altri enti soppressi, è stata affidata all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro (art. 77 della legge n. 833 del 1978; d.l. n. 663 del 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980 n. 33). Dal quadro sopra delineato risulta che i compiti del disciolto IN sono stati ripartiti fra il Servizio Sanitario Nazionale, cui sono state attribuite tutte le funzioni in materia di prestazioni mediche, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, cui sono stati affidate l'erogazione della indennità economica di malattia e le attività di controllo e certificazione della stessa, ancorché anche per il tramite delle strutture pubbliche del SSN. Ne consegue che i compiti di controllo e certificazione, che, secondo l'assunto dei ricorrenti, facevano carico, nella convenzione fra l'Allgemeine Ortskranken Kasse e l'IN, al disciolto ente mutualistico, non possono ritenersi trasferiti alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi ala USL n. 37 di Acireale;
ne' la eventuale responsabilità del disciolto IN per l'omessa trasmissione tempestiva dei controlli all'ente previdenziale stranieri può ricadere sul Servizio Sanitario Nazionale e, quindi sulle unità sanitarie locali o alla Regione Sicilia, che non hanno la veste di successori, ex lege, dell'ente mutualistico soppresso. La sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda degli eredi della signora NO perché la stessa non era coperta dall'assicurazione malattie al momento di inizio dell'infermità, risulta conforme a diritto anche in virtù di tale autonoma considerazione, che ben può essere rilevata di ufficio in sede di legittimità, non essendosi formato, sul punto alcun giudicato. La domanda proposta dagli eredi NO è stata, infatti, rigettata per una ragione pregiudiziale: la carenza di responsabilità dell'ente tedesco per mancanza della copertura assicurativa. Anche nella eventuale ipotesi di sussistenza della copertura assicurativa, correttamente ritenuta insussistente dal Tribunale, la responsabilità per il dedotto colposo ritardo negli accertamenti e nella trasmissione del prescritto modello all'AOK, non potrebbe, infatti, mai essere imputata agli attuali convenuti (A.U.S.L. n. 3, quale successore dell'ASL n. 37 di Acireale, ed Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia).
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Si ritiene equo compensare fra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003