Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2520
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Sentenza 20 febbraio 2003

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I compiti del disciolto INAM sono stati ripartiti tra il Servizio Sanitario nazionale, al quale sono attribuite le funzioni in materia di prestazioni mediche, e l'INPS, al quale sono state affidate l'erogazione dell'indennità economica di malattia e le attività di controllo e certificazione della stessa; ne consegue che i compiti di controllo e certificazione, già spettanti all'INAM in base alla convenzione con l'ente mutualistico tedesco (Allgemeine Ortskranken Kasse), in relazione al pagamento di contributi per malattia in costanza di rapporto di lavoro all'estero, non possono essere ritenuti di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ne' può essere addebitata allo stesso alcuna responsabilità per la non tempestiva trasmissione all'estero degli accertamenti effettuati dal disciolto INAM, non avendo le unità sanitarie locali e le Regioni la veste di successori ex lege dell'ente mutualistico soppresso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2003, n. 2520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2520
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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