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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13422 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
Composta da: SENTENZA RO SI D’GO est. Presidente N. SEZ. 500/2026 AR IA LM Consigliere REGISTRO GENERALE N. 4320/2026 IApaola RI rel. Consigliere SA ON Consigliere SS IZ Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari nel procedimento a carico di: 1) GA AR, nato a [...] il [...] 2) RA EL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IApaola RI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Pedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore Avv. Corrado Isimbaldi, che ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato, con ogni conseguente provvedimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13422 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2025 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava AR GA e NE RA colpevoli del delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e li condannava alla pena di dieci mesi di reclusione e 180,00 euro di multa ciascuno, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di avere indotto in errore l’I.N.P.S., mediante artifici e raggiri, circa la sussistenza dei requisiti per percepire il reddito di cittadinanza per gli anni 2019, 2020 e 2021, conseguendo così un ingiusto profitto pari a 31.039,74 euro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari deducendo con un unico motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 640-bis, 640-quater cod. pen. e 7, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Deduce il ricorrente che il Giudice per l’udienza preliminare ha correttamente dichiarato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata, previsto dall’art. 640-bis cod. pen., ma ha poi omesso di ordinare la confisca del profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, la confisca di beni nella disponibilità degli imputati per un valore corrispondente a detto profitto, ai sensi dell’art. 640-quater dello stesso codice. Il Giudice ha ritenuto di non disporre tale misura ablativa ritenendo non quantificabile il profitto;
tuttavia, l’art. 7, comma 4, del citato decreto-legge prevede che «quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni posta a fondamento dell’istanza [….] la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva», con conseguente obbligo del beneficiario di «restituzione di quanto indebitamente percepito». È lo stesso legislatore, pertanto, ad avere espressamente previsto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’intera somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza sia ab initio indebita e quindi costituisca «ingiusto profitto», obbligatoriamente confiscabile, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 640- quater cod. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti. 2. Secondo l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, integrano il delitto di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) – e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter cod. pen. – le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza. Una recente pronunzia di questa Sezione ha svolto una puntuale analisi delle norme incriminatrici in questione e ha evidenziato la ratio sottesa alla disciplina in materia di reddito di cittadinanza, alla luce anche delle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 12/02/2025). Si è quindi affermato che detto reddito «deve intendersi quale strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziali alla persona, la cui erogazione è riservata ex lege all'INPS. Non appare invece possibile ascrivere il beneficio alle erogazioni pubbliche contemplate dall'articolo 640-bis cod. pen., costruito quale circostanza aggravante dell'articolo 640 cod. pen., integrata laddove gli artifizi e i raggiri abbiano riguardato contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee» (Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956 – 01; in senso adesivo cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 12747 del 25/02/2026, Scaffini, non mass.). Anche successivamente si è affermato che colui che rende dichiarazioni false od ometta informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, non commette il delitto ex art. 640-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, Lo Piccolo, Rv. 288995 – 01). Con una recentissima pronuncia (Sez. 2, n. 6530 del 21/01/2026, Cristiano, non mass.) questa Sezione, ad esito di ampie argomentazioni, ha ribadito che la fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 «si configura “speciale” sia nei confronti di quella prevista dall’art. 640-bis che di quella prevista dall’art. 316-ter cod. pen. Si tratta di un concorso apparente di norme che va risolto facendo applicazione dell’art. 15 cod. pen. come interpretato dalle Sezioni unite che hanno affermato che nella materia del 4 concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01)». Pertanto, la condotta di falsa od omessa rappresentazione delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza va punita esclusivamente sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del citato decreto-legge. 3. Ciò premesso, va ricordato che il Procuratore generale ricorrente ha chiesto la confisca, diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. (che richiama l’art. 322-ter dello stesso codice), sul presupposto che gli imputati abbiano commesso il reato ex art. 640-bis cod. pen. e non già quello ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione al quale il comma 4 del medesimo articolo prevede, su un piano ben diverso, la revoca del sussidio con efficacia retroattiva da parte dell’amministrazione erogante e il conseguente obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito. Incidentalmente si rileva che lo stesso Giudice per l’udienza preliminare ha affermato che nel caso di specie sarebbe stato “certamente ravvisabile” il delitto previsto dal più volte citato articolo 7, comma 1, non contestato però dal Pubblico ministero, salvo poi ritenere sussistente il concorso con quello ex art. 640-bis cod. pen., in contrasto con il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio. Si tratta ora di verificare quale effetto abbia la intangibilità della condanna per il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen., in assenza di impugnazione da parte degli imputati (che, in ragione del giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e circostanza aggravante, hanno beneficiato di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello che avrebbero ricevuto in caso di condanna per il delitto ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019). In particolare, ci si deve chiedere se alla condanna per il reato così come contestato e qualificato dal Giudice di merito debba seguire la confisca ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. ovvero se, ritenuta errata la qualificazione giuridica del fatto, detta misura debba essere esclusa. 4. Ritiene il Collegio che sia corretta la seconda soluzione prospettata. Secondo un principio da tempo acquisito in dottrina e giurisprudenza, il giudice è il dominus della qualificazione giuridica del fatto: l’individuazione della corretta fattispecie incriminatrice applicabile al fatto contestato in imputazione 5 costituisce espressione tipica della funzione giurisdizionale, non condizionata dalla qualificazione prospettata dall’accusa. L’equilibrio fra le funzioni del pubblico ministero quale dominus del fatto e giudice quale dominus del diritto è scolpito dall’art. 521 del codice di rito, là dove è consentito al giudice «dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione» (comma 1), salvi i limiti in tema di competenza e attribuzione, ma non giudicare su un fatto «diverso» da quello descritto nell’imputazione, eventualmente modificata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento (comma 2). Anche la Corte costituzionale si è occupata del tema relativo alla distinzione tra riqualificazione giuridica e modifiche degli elementi di fatto, evidenziando la eterogeneità delle situazioni processuali «quali l'accertamento che un fatto debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio», prospettate invece come parificabili dal Giudice rimettente (sent. n. 103 del 10/03/2010). Evidentemente il tema inerente alla corretta definizione giuridica del fatto può essere oggetto di un motivo d’impugnazione. Ciò che rileva nel caso di specie, però, è la verifica circa la possibilità per la Corte di cassazione di procedere d’ufficio alla diversa qualificazione giuridica. Secondo consolidata giurisprudenza, la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., con la precisazione che essa può anche essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 – 01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 – 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 – 01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 – 01; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773 – 01; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 41183 del 25/11/2025, Sisti, non mass. sul punto). Sotto altro profilo, si ritiene che anche la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, possa assegnare ex officio una qualificazione giuridica più grave al fatto accertato nella sentenza impugnata. Ciò è consentito anche senza preventivamente renderne edotte le parti qualora la riqualificazione non avvenga a sorpresa e la difesa sia stata posta in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione. In questo caso non si determina una compressione del diritto al contraddittorio, in conformità agli artt. 111, secondo comma, Cost. 6 e 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU (a partire dalla sentenza 11/12/2007, RA c. Italia). Non si pone neppure un problema di violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto esso impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore per il condannato (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 02; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03; Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 – 01; da ultimo vds. Sez. 6, n. 1144 del 18/12/2025, dep. 2026, Uzzi, non mass.). In continuità con questo orientamento della giurisprudenza si pone la modifica normativa operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto nell’art. 611 cod. proc. pen. il comma 1-sexies, secondo il quale, «se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa», la Corte di cassazione «dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza». Alla luce delle più recenti fra le pronunce ora citate, successive alla suddetta modifica, si può ritenere che detto obbligo sussista sempre che la difesa non sia già stata in condizione di interloquire sulla questione della definizione giuridica del fatto anche nel giudizio di cassazione (in questo senso cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 7068 del 11/02/2026, Luciani, non mass. sul punto). 5. Il caso in esame si presenta come peculiare in quanto per il fatto così come qualificato dal Giudice (truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.) vi è stata condanna a una pena non più suscettibile di essere modificata. Si è già anticipato che si ritiene doveroso dare al fatto contestato la diversa e corretta definizione giuridica (quella ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019), che comporta un effetto favorevole per l’imputato in quanto la confisca non è prevista per tale secondo reato. Si tratta di un accertamento in via incidentale, non nuovo, però, nella giurisprudenza di legittimità, peraltro effettuato in casi in cui la riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di legittimità o di appello ha prodotto un effetto pregiudizievole per l’imputato. Infatti, con la recente pronuncia già citata (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024) si è affermato che non vìola il divieto di reformatio in peius la sentenza con la quale la Corte di cassazione, a seguito di impugnazione da parte del solo imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. 7 Lo stesso principio è stato statuito qualora sia il giudice di appello a dare al fatto una definizione giuridica più grave che comporti la medesima modifica sfavorevole (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye Darou, Rv. 279772 – 01; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski Ahmed, Rv. 277859 – 01; Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, Coletta, Rv. 277599 – 01) ovvero la procedibilità d’ufficio e non a querela del reato (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01). 6. In conclusione, ritiene il Collegio che la corretta definizione giuridica del fatto (nel reato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4 del 2019) non avrebbe consentito la confisca, diretta o per equivalente, prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 640-quater cod. pen., e che detta misura, di conseguenza, non possa essere disposta in questa sede neppure in presenza della condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., non impugnata dagli imputati. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso l’08/04/2026. Il Presidente estensore RO SI D’GO
udita la relazione svolta dal Consigliere IApaola RI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Pedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore Avv. Corrado Isimbaldi, che ha chiesto di rigettare il ricorso, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato, con ogni conseguente provvedimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13422 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 settembre 2025 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava AR GA e NE RA colpevoli del delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. e li condannava alla pena di dieci mesi di reclusione e 180,00 euro di multa ciascuno, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di avere indotto in errore l’I.N.P.S., mediante artifici e raggiri, circa la sussistenza dei requisiti per percepire il reddito di cittadinanza per gli anni 2019, 2020 e 2021, conseguendo così un ingiusto profitto pari a 31.039,74 euro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari deducendo con un unico motivo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 640-bis, 640-quater cod. pen. e 7, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Deduce il ricorrente che il Giudice per l’udienza preliminare ha correttamente dichiarato la responsabilità degli imputati per il delitto di truffa aggravata, previsto dall’art. 640-bis cod. pen., ma ha poi omesso di ordinare la confisca del profitto del reato, ovvero, in caso di impossibilità, la confisca di beni nella disponibilità degli imputati per un valore corrispondente a detto profitto, ai sensi dell’art. 640-quater dello stesso codice. Il Giudice ha ritenuto di non disporre tale misura ablativa ritenendo non quantificabile il profitto;
tuttavia, l’art. 7, comma 4, del citato decreto-legge prevede che «quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni posta a fondamento dell’istanza [….] la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva», con conseguente obbligo del beneficiario di «restituzione di quanto indebitamente percepito». È lo stesso legislatore, pertanto, ad avere espressamente previsto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’intera somma percepita a titolo di reddito di cittadinanza sia ab initio indebita e quindi costituisca «ingiusto profitto», obbligatoriamente confiscabile, anche per equivalente, ai sensi dell’art. 640- quater cod. pen. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti. 2. Secondo l’orientamento largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, integrano il delitto di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019) – e non quelli di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. o di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter cod. pen. – le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza. Una recente pronunzia di questa Sezione ha svolto una puntuale analisi delle norme incriminatrici in questione e ha evidenziato la ratio sottesa alla disciplina in materia di reddito di cittadinanza, alla luce anche delle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 12/02/2025). Si è quindi affermato che detto reddito «deve intendersi quale strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà associato ad un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro, alle prestazioni di natura lato sensu assistenziali alla persona, la cui erogazione è riservata ex lege all'INPS. Non appare invece possibile ascrivere il beneficio alle erogazioni pubbliche contemplate dall'articolo 640-bis cod. pen., costruito quale circostanza aggravante dell'articolo 640 cod. pen., integrata laddove gli artifizi e i raggiri abbiano riguardato contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee» (Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956 – 01; in senso adesivo cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 12747 del 25/02/2026, Scaffini, non mass.). Anche successivamente si è affermato che colui che rende dichiarazioni false od ometta informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, non commette il delitto ex art. 640-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 40959 del 05/11/2025, Lo Piccolo, Rv. 288995 – 01). Con una recentissima pronuncia (Sez. 2, n. 6530 del 21/01/2026, Cristiano, non mass.) questa Sezione, ad esito di ampie argomentazioni, ha ribadito che la fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 «si configura “speciale” sia nei confronti di quella prevista dall’art. 640-bis che di quella prevista dall’art. 316-ter cod. pen. Si tratta di un concorso apparente di norme che va risolto facendo applicazione dell’art. 15 cod. pen. come interpretato dalle Sezioni unite che hanno affermato che nella materia del 4 concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01)». Pertanto, la condotta di falsa od omessa rappresentazione delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza va punita esclusivamente sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del citato decreto-legge. 3. Ciò premesso, va ricordato che il Procuratore generale ricorrente ha chiesto la confisca, diretta o per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. (che richiama l’art. 322-ter dello stesso codice), sul presupposto che gli imputati abbiano commesso il reato ex art. 640-bis cod. pen. e non già quello ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, in relazione al quale il comma 4 del medesimo articolo prevede, su un piano ben diverso, la revoca del sussidio con efficacia retroattiva da parte dell’amministrazione erogante e il conseguente obbligo del beneficiario di restituire quanto indebitamente percepito. Incidentalmente si rileva che lo stesso Giudice per l’udienza preliminare ha affermato che nel caso di specie sarebbe stato “certamente ravvisabile” il delitto previsto dal più volte citato articolo 7, comma 1, non contestato però dal Pubblico ministero, salvo poi ritenere sussistente il concorso con quello ex art. 640-bis cod. pen., in contrasto con il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio. Si tratta ora di verificare quale effetto abbia la intangibilità della condanna per il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen., in assenza di impugnazione da parte degli imputati (che, in ragione del giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e circostanza aggravante, hanno beneficiato di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello che avrebbero ricevuto in caso di condanna per il delitto ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019). In particolare, ci si deve chiedere se alla condanna per il reato così come contestato e qualificato dal Giudice di merito debba seguire la confisca ai sensi dell’art. 640-quater cod. pen. ovvero se, ritenuta errata la qualificazione giuridica del fatto, detta misura debba essere esclusa. 4. Ritiene il Collegio che sia corretta la seconda soluzione prospettata. Secondo un principio da tempo acquisito in dottrina e giurisprudenza, il giudice è il dominus della qualificazione giuridica del fatto: l’individuazione della corretta fattispecie incriminatrice applicabile al fatto contestato in imputazione 5 costituisce espressione tipica della funzione giurisdizionale, non condizionata dalla qualificazione prospettata dall’accusa. L’equilibrio fra le funzioni del pubblico ministero quale dominus del fatto e giudice quale dominus del diritto è scolpito dall’art. 521 del codice di rito, là dove è consentito al giudice «dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione» (comma 1), salvi i limiti in tema di competenza e attribuzione, ma non giudicare su un fatto «diverso» da quello descritto nell’imputazione, eventualmente modificata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento (comma 2). Anche la Corte costituzionale si è occupata del tema relativo alla distinzione tra riqualificazione giuridica e modifiche degli elementi di fatto, evidenziando la eterogeneità delle situazioni processuali «quali l'accertamento che un fatto debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio», prospettate invece come parificabili dal Giudice rimettente (sent. n. 103 del 10/03/2010). Evidentemente il tema inerente alla corretta definizione giuridica del fatto può essere oggetto di un motivo d’impugnazione. Ciò che rileva nel caso di specie, però, è la verifica circa la possibilità per la Corte di cassazione di procedere d’ufficio alla diversa qualificazione giuridica. Secondo consolidata giurisprudenza, la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle rilevabili d’ufficio dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., con la precisazione che essa può anche essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 – 01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651 – 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 – 01; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730 – 01; Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013, Piacentini, Rv. 254543 – 01; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773 – 01; da ultimo cfr. Sez. 3, n. 41183 del 25/11/2025, Sisti, non mass. sul punto). Sotto altro profilo, si ritiene che anche la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, possa assegnare ex officio una qualificazione giuridica più grave al fatto accertato nella sentenza impugnata. Ciò è consentito anche senza preventivamente renderne edotte le parti qualora la riqualificazione non avvenga a sorpresa e la difesa sia stata posta in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione. In questo caso non si determina una compressione del diritto al contraddittorio, in conformità agli artt. 111, secondo comma, Cost. 6 e 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU (a partire dalla sentenza 11/12/2007, RA c. Italia). Non si pone neppure un problema di violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto esso impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore per il condannato (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 02; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817 – 03; Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118 – 01; da ultimo vds. Sez. 6, n. 1144 del 18/12/2025, dep. 2026, Uzzi, non mass.). In continuità con questo orientamento della giurisprudenza si pone la modifica normativa operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto nell’art. 611 cod. proc. pen. il comma 1-sexies, secondo il quale, «se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa», la Corte di cassazione «dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza». Alla luce delle più recenti fra le pronunce ora citate, successive alla suddetta modifica, si può ritenere che detto obbligo sussista sempre che la difesa non sia già stata in condizione di interloquire sulla questione della definizione giuridica del fatto anche nel giudizio di cassazione (in questo senso cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 7068 del 11/02/2026, Luciani, non mass. sul punto). 5. Il caso in esame si presenta come peculiare in quanto per il fatto così come qualificato dal Giudice (truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen.) vi è stata condanna a una pena non più suscettibile di essere modificata. Si è già anticipato che si ritiene doveroso dare al fatto contestato la diversa e corretta definizione giuridica (quella ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019), che comporta un effetto favorevole per l’imputato in quanto la confisca non è prevista per tale secondo reato. Si tratta di un accertamento in via incidentale, non nuovo, però, nella giurisprudenza di legittimità, peraltro effettuato in casi in cui la riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice di legittimità o di appello ha prodotto un effetto pregiudizievole per l’imputato. Infatti, con la recente pronuncia già citata (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024) si è affermato che non vìola il divieto di reformatio in peius la sentenza con la quale la Corte di cassazione, a seguito di impugnazione da parte del solo imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione. 7 Lo stesso principio è stato statuito qualora sia il giudice di appello a dare al fatto una definizione giuridica più grave che comporti la medesima modifica sfavorevole (Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye Darou, Rv. 279772 – 01; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Maksutoski Ahmed, Rv. 277859 – 01; Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, Coletta, Rv. 277599 – 01) ovvero la procedibilità d’ufficio e non a querela del reato (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01). 6. In conclusione, ritiene il Collegio che la corretta definizione giuridica del fatto (nel reato ex art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4 del 2019) non avrebbe consentito la confisca, diretta o per equivalente, prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 640-quater cod. pen., e che detta misura, di conseguenza, non possa essere disposta in questa sede neppure in presenza della condanna per il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., non impugnata dagli imputati. Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso l’08/04/2026. Il Presidente estensore RO SI D’GO