Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3077
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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La giurisdizione, a norma dell'art. 386, cod. proc. civ., va determinata in base all'oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto 'petitum' sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, ma soprattutto in funzione della 'causa petendi', ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio. Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla domanda con la quale un ente di formazione ed addestramento professionale (nella specie, E.N.F.A.P.), convenuto in giudizio da un insegnante per il pagamento di spettanze retributive, chiami in garanzia la Regione, deducendo l'obbligo di quest'ultima di tenerlo indenne dalla pretesa dell'attore, in forza di una convenzione di finanziamento, in quanto il fatto costitutivo allegato a fondamento della domanda avanzata nei confronti della Regione è un tipico atto negoziale, soggetto, in quanto tale, alla cognizione del giudice ordinario, mentre è questione di merito e non di giurisdizione l'individuazione dei contenuti propri del negozio, allo scopo di stabilire la fondatezza della deduzione in ordine all'esistenza di un impegno di finanziamento esteso all'anno durante il quale si sono svolti i corsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3077
    Data del deposito : 3 marzo 2003

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