Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
E illegittima la decisione con cui il giudice di appello annulli la sentenza del giudice di pace per mancata indicazione nell'atto di citazione delle fonti di prova di cui si chieda l'ammissione (art. 20, comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000), disponendo contestualmente la trasmissione degli atti alla polizia giudiziaria per la rinnovazione dell'atto, considerato che tale omissione concerne esclusivamente il diritto al contraddittorio nel processo ritualmente instaurato e che, comunque, stante il disposto dell'art. 507 cod. proc. pen. - applicabile anche che nel procedimento dinnanzi al giudice di pace per il rinvio contenuto nell'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000 alle norme del codice di rito - il giudice, ove risulti assolutamente necessario, può disporre l'acquisizione di nuovi o non ritualmente proposti mezzi di prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 45406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45406 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2294
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 034096/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA;
nei confronti di:
1) RE LB NA, N. IL 22/08/1954;
avverso SENTENZA del 28/05/2004 TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udite le richieste di annullamento c.r. del S.P.G. Dott. GERACI V.. RITENUTO
1 - Il Procuratore della R. di Vallo d. L. propone ricorso avverso sentenza del Tribunale, che ha dichiarato la nullità di sentenza del Giudice di Pace, che condannava ST LB IN per percosse ed ingiuria in danno di Coccaro Rosetta, disponendo la trasmissione degli atti ai CC di Piaggine, per la rinnovazione dell'atto di citazione a giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la prima deduzione d'appello, di nullità dell'atto di citazione in 1 grado, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 6, perché carente del requisito di cui al comma 2, lett. c, ovvero l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiedeva l'ammissione.
Il ricorso denuncia inosservanza di legge perché il giudice di pace, come nella specie, se nell'atto di citazione è formulata l'imputazione, in carenza di indicazioni o inerzia di parte, può procedere ai sensi dell'art. 507 c.p.p. all'assunzione delle prove ritenute necessarie, ancorché si tratti dell'escussione della persona offesa, secondo diritto vivente (e la previsione del potere suppletivo del giudice è stata ritenuta legittima da Corte Cost. 111/93). E chiede annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2 - Il ricorso è fondato, seppure non giustifica del tutto la richiesta finale.
L'art. 20 c.p., comma 2, lett. c) dispone che la citazione dell'imputato contiene, "c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione). Proseguendo, precisa che "se viene chiesto l'esame di testimonio consulenti tecnici nell'atto devono essere indicate a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame". Correlativamente l'ultimo co. dell'articolo stabilisce: "la citazione è nulla... manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c, d ed e". La sanzione è applicabile sono nei casi tassativamente previsti, perciò innanzitutto osservando, alla luce del sistema, che mentre il difetto d'imputazione esclude ex se il retto esercizio d'azione penale, quello d'indicazione di alcuna delle fonti di prova da assumere su precise circostanze, concerne esclusivamente il diritto al contraddittorio, nel processo ritualmente instaurato. Inoltre altro è la mancata indicazione delle fonti di prova, altro l'omessa citazione di alcun teste. Pertanto, quando l'atto di citazione riporta l'imputazione in maniera sufficiente, ma non indica o non sufficientemente una delle prove da assumere (nella specie la testimonianza della p.o.), o meramente non risulta citato alcun teste, il giudice, nella specie di pace, deve procedere. E il suo provvedimento, che dichiari la nullità per mancata o insufficiente indicazione di tale fonte, con restituzione degli atti agli organi d'indagine, per la rinnovazione dell'atto di citazione, è abnorme (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 49234, P.M. in proc. Lanzara, CED rv. 226981), vieppiù che, per il rinvio del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, alle disposizioni del c.p.p., può ai sensi dell'art. 507 c.p.p.,
se risulta assolutamente necessario, disporre l'acquisizione di nuovi (ovvero non già proposti o non ritualmente) mezzi di prova. Nella specie, pertanto, nulla impediva al Giudice di Pace, come ha fatto, di disporre lui stesso l'assunzione della persona offesa, ritenendola necessaria.
Si rileva infine che l'appello propone altri motivi, all'evidenza assorbiti dall'accoglimento di quello procedurale, cosicché la sentenza va annullata con rinvio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vallo della Lucania.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005