Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 129/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 7634/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.2822 Dott. Arcangelo DE BIASE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Consigliere Ud. 17/10/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente 1441 SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato rappresenta e difende, CABIBBO SALVATORE, che lo giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale ☑appresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 3 1 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso GI DE FERRA dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTE RITA, giusta2001 -1- R. 3213 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 38/99 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 22/02/99 R.G.N. 45/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 19 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18.V.1993, IU Di RA conveniva innanzi al Pretore di Nicosia l'I.N.A.I.L. per sentirlo condannare alla corresponsione della rendita da inabilità Sosteneva inlavorativa nella misura del 40%. proposito di essere affetto da malattia professionale consistente in broncopatia da polvere e chiedeva il riconoscimento di tale stato morboso, con condanna dell'I.N.A.I.L. all'erogazione della relativa prestazione già denegata in sede amministrativa. L'Ente si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza della lamentata malattia. Il Pretore disponeva C.T.U. da cui emergeva come il ricorrente non fosse affetto dalla patologia di cui al ricorso;
pertanto la domanda veniva da quel giudice rigettata.
4. Avverso tale decisione proponeva appello il Di RA in base ad un unico motivo di censura: conclusioni cui era giunto il sosteneva che le C.T.U. di primo grado erano contraddittorie, ingiuste e illogiche, così come emergeva dall'allegata consulenza di parte. Evidenziava, in particolare, di essere affetto da compromissione polmonare riconducibile all'attività di 3 escavatorista in galleria da lui svolta per oltre dell'impugnata trent'anni: chiedeva la riforma sentenza, con conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione della relativa rendita con vittoria di spese di entrambi i gradi, da distrarsi. Si costituiva l'I.N.A.I.L., contestando le argomentazioni articolate ex adverso e chiedendo il rigetto del gravame, infondato a suo avviso - - in fatto e in diritto, con conferma della gravata sentenza e vittoria di spese. Istituita la causa con produzione di documenti e rinnovazione di C.T.U., il Tribunale di Nicosia, con sentenza n. 38, pubblicata il 22.II.1999, rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado. Per la riforma di tale sentenza propone ricorso per cassazione il Di RA sulla base di un unico articolato motivo di censura. L'I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col prodotto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 74 del D.P.R. 30.VII.1965, n. 1124, nonché vizio di omessa ed illogica motivazione su aspetto della controversia, essenziale alla decisione, prospettato dalla parte;
il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.. In sostanza, il ricorrente lamenta che il pur avendo il proprio ausiliare, in Tribunale, ladi chiarimenti, valutato all'11% sede percentuale di inabilità dovuta alla malattia da cui era affetto l'assicurato, avesse poi apoditticamente disatteso tale riconoscimento, finendo per respingere la domanda attrice in base all'erronea convinzione che la riduzione della capacità generica al lavoro (conseguente alla detta raggiungesse il minimo affezione) non indennizzabile. Il Di RA critica, in particolare, la sentenza gravata poiché i giudici di secondo grado, pur avendo - correttamente invitato il proprio Ausiliare a rendere chiarimenti in ordine al suo elaborato, non li avessero ritenuti convincenti, attestandosi sulla precedente valutazione e finendo per rigettare la domanda. La censura non coglie nel segno. A parte, infatti, la considerazione che ictu oculi, inammissibile, l'assunto appare , oltrechè infondato, in quanto inteso a ridiscutere apprezzamenti in punto di fatto compiuti dal giudice di merito senza incorrere in errori ○ 5 contraddizioni di sorta, va ribadito, nel caso che ne occupa, l'insegnamento costante di questa S. Corte secondo cui colui che vuole che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita per malattia professionale, deve provare, ex art. 2697 c.c., tutti i fatti costitutivi della sua pretesa, abbiae in particolare che tale malattia determinato un'inabilità superiore al 10% (art. 74, II comma, del T.U. 30.VI.1965, n. 1124). Infatti, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa importa non già una questione di natura giuridica, riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario (da demandare, in quanto tale, a un consulente tecnico) (cfr. Cass. n. 12910/2000). Orbene, nella fattispecie in esame, i giudici del Tribunale di Nicosia, basando la valutazione dell'effettività del danno e la determinazione (inabilità inferiore al della relativa percentuale - legali 10%) su considerazioni medico ineccepibili, in quanto la malattia denunciata non determinò un'inabilità superiore al 10% (trattandosi di una bronchite cronica ostruttiva dagli esiti inabilitanti modesti, senza alterazione della funzionalità respiratoria, conclusione diagnostica che non stata contrastata assolto egregiamentedall'interessato), hanno all'obbligo di dare adeguata contezza del loro convincimento, con motivazione congrua e del tutto adeguata. Per le esposte ragioni il ricorso va pertanto respinto. Quanto alle spese, va tenuto conto della norma di dicui all'art. 152 delle disposizioni attuazione del codice di rito: la pretesa, nella specie, non appariva manifestamente infondata о addirittura temeraria, per cui il ricorrente assolto dalla rimasto soccombente va mandato rifusione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 17 ottobre 2001. il Presidente: вла II Cons. estensore: Ar ian IL CANCELLIERE - I 0 3 A D 1 S 3 , S . Depositata in Cancelleria 5 O T A . L T R 29 GEN. 2002 L , A N ' A O Oggi, L S B 3 E L I 7 P E A - D S M D 8 E I - R I A IL CANCELLIE P N 1 S T S G 1 N O O E T R P S E A O O I M G C D I N * A G E I A , E O L D O T R T E I T T A S R I L I N L E G D E S E E R O D