Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 3
In tema di riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale, non è consentito al giudice procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, a meno che la esigenza di tale modifica possa essere soddisfatta senza bisogno di ulteriori indagini. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva dedotto violazione di legge in quanto il tribunale del riesame aveva deciso senza operare, come pure richiesto, distinzione tra partecipazione a reato associativo e concorso eventuale nello stesso, ne' aveva rilevato che, in luogo della truffa, ricorreva la ipotesi delittuosa della appropriazione indebita).
In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'indagato, internato o detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, abbia fatto richiesta di esser sentito, si verifica sospensione dei termini previsti dal comma decimo dell'art 309 cod.proc.pen. fin quando il tribunale del riesame non abbia ricevuto gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza. Poiché, per altro, tale previsione è posta dall'ordinamento a tutela dell'indagato, se l'atto assunto dal predetto magistrato non è, per qualsiasi ragione, valido, esso deve necessariamente essere rinnovato ed il conseguente rinvio dell'udienza camerale comporta il prolungamento del termine di sospensione, sino al momento in cui non giungano all'organo giudicante gli atti nuovamente e validamente assunti dal magistrato di sorveglianza.
In tema di avviso al difensore, deve ritenersi valido ed efficace l'avviso effettuato a mezzo fax o di messaggio ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, nel caso in cui di esso sussista prova, essendo onere gravante sul difensore quello di apprenderne il contenuto. (Fattispecie in cui, con unico fax, erano stati avvisati entrambi i difensori, che, tuttavia, come acclarato dal giudice, condividevano lo stesso studio).
Commentario • 1
- 1. Capitalizzazione e ammortamento alla franceseMorini Giampaolo · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018
1. Tasso annuo nominale – tasso annuo effettivo; 2. Regime di ca-pitalizzazione semplice e regime di capitalizzazione composta; 3. Capitalizzazione e anatocismo – dall'art. 120 TUB introdotto dall'art. 25 D. Lgs. 342/1999 all'art. 120 c. 2 TUB introdotto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 il cui art. 1, comma 629 norma entrata in vigore dal 1° gennaio 2014; 4. Gli interessi nel mutuo; 5. La capitalizzazione degli interessi e la trasparenza bancaria; 6. Art. 821, 1194, 1283 codice civile, una coerenza indiscutibile; 7. Conclusioni 1. Tasso annuo nominale – tasso annuo effettivo Non vi sono ormai più dubbi che la data del 26 ottobre 2008 verrà ricordata come il giorno in cui la matematica è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 15.7.1999
1. Dott. A. Amato Consigliere SENTENZA
2. " S. Occhionero " N.3910
3. " A. Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " P. Bruno " N.23390/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT AN
avverso l'ord.za 26.4.99 trib. Milano
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. Fraticelli che ha concluso per l'ann.to c.r. limitatamente al diniego degli a.d. Motivi della decisione
NT AN era sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del gip del tribunale di Busto Arsizio, quale partecipe di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffa, appropriazione inbebita, insolvenza fraudolenta e bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale), oltre che per i reati-fine. All'udienza di riesame il tribunale, in accoglimento dell'eccezione difensiva, dichiarava la nullità della audizione dell'indagato (ristretto in altra circoscrizione) da parte del magistrato di sorveglianza, per omesso avviso ad uno dei due difensori nominati. Pervenute, poi, le dichiarazioni ritualmente rese e celebrata l'udienza camerale, il tribunale confermava il provvedimento cautelare sulla scorta degli indizi acquisiti e delle esigenze cautelari di cui all'art.274, lett. a) e c) cpp.
Ricorre il difensore, denunciando primariamente la violazione di legge:
- la decisione del tribunale è intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 309, 10^ c.cpp.
Nè rileva, in contrario, che l'art.101, 2^ c.disp.att.cpp preveda che il citato termine decorre dal momento in cui pervengono al giudice "de libertate" le dichiarazioni dell'indagato ristretto validamente assunte.
La norma dell'art 309 cpp ha natura eccezionale, il decorso del termine ivi previsto non pub essere sospeso, anche perché diversamente si farebbe ricadere sull'indagato l'inosservanza di disposizioni di legge imputabile all'ufficio giudiziario. A tale conclusione induce pure la lettura della sent. 332/98 Corte Cost.le. - Nulla, in ogni caso, è l'audizione dell'indagato, poiché solo l'avviso è stato dato mediante solo un fax, non tempestivamente pervenuto, inviato ad entrambi i difensori.
Orbene, nei casi di urgenza la notifica non è necessaria, ma a condizione che si raggiunga la prova della effettiva conoscenza che qui fa difetto.
- Il tribunale non si è soffermato sulla necessaria distinzione tra la partecipazione al reato associativo ed il concorso eventuale nella stessa, così come ha mancato di rilevare che esula la figura della truffa, a pro dell'insolvenza fraudolenta.
Il ricorrente lamenta pure il vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura adottata. 4) Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni. - È pur vera che secondo un certo orientamento la nullità delle dichiarazioni rese al magistrato di sorveglianza a norma del combinato disposto degli art.127, 3^ c.cpp e 101, 2^ c.d.att. non estende i suoi effetti al munto di arrestare o addirittura annullare il decorso dei termini perentori fissati nell'interesse dell'indagato, sia perché tele effetto non è previsto espressamente dalla legge, sia perché non sarebbe comunque possibile far ricadere sull'indagato l'inosservanza di precise disposizioni normative, imputabile all'ufficio (cass.sez.VI, 7.9.93, n. 2013, Torto). Questa corte non ritiene, peraltro, di condividere tale avviso, poiché la sospensione del decorso del termine di cui all'art.309 c.10 cpp è disposta nello esclusiva interesse dell'indagato, detenuto in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, ad essere sentito e che ne abbia fatti richiesta (v.cass, sez.V, 30.4.97, n. 1006, Bennoua Mokhtar). Di conseguenza, l'atto assunto dal magistrato di sorveglianza, che per qualsiasi causa non sia valido, deve necessariamente essere rinnovata, sicché il rinvio dell'udienza camerale per l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 101, 2^c. att., comporta il prolungamento del termine di sospensione, sino quando non pervengano al tribunale del riesame gli atti nuovamente assunti dal magistrato di sorveglianza (cass.sez.VI, 22.9.93, n. 1377, Polloni). Nè rileva che un tale meccanismo non sia esplicitamente previsto dalla legge, dacché esso è conseguenza del regime delle nullità. La sospensione del termine di cui all'art. 309, 10^ c.cpp, d'altro canto, trova la sua ragion d'essere nella tutela dell'indagato, che intende offrire giustificazioni e chiarimenti in ordine alla sua posizione.
- Non sussiste la nullità della seconda audizione dell'indagato da parte del giudice di sorveglianza, non potendo revocarsi in dubbio la conoscenza del luogo e dell'ora dell'audizione stessa dei difensori, che condividono, come acclarato dal tribunale, il medesimo studio. Pertanto, deve ritenersi valido ed efficace l'avviso effettuato a mezzo di fax o di messaggio ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, ove sia prova dello stesso, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto (cass. sez. II, 23.5.95, n. 5543, Aldrighetti;
sez.VI, 29.3.94, n. 346, Bellomo;
Sez. Un. 11.1.94, n. 23;
Morteo).
- In sede di gravame avverso provvedimenti "de libertate" il tribunale non prò procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato, tranne che l'esigenza di operare tale modifica si renda evidente, senza bisogno di ulteriori indagini (cass. sez. I, 1.12.94, n. 4593, Neri;
sez. I, 30.11.94, n. 4504, Scaramozzino).
6) Non è chi non veda, poi, come la delibazione del giudice del riesame abbia carattere sommario e che la pii appropriata qualificazione Giuridica non può che discendere dal compiuto esame del fatto, che spetta solo al Giudice della cognizione. - Priva di spessore, infine, è pure la censura inerente il vizio motivazionale che inficierebbe l'apprezzamento delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura custodiale carceraria. Ed invero diffusamente ed ineccepibilmente argomentate appaiono le esigenze ex art.274, lett. e) ed a) cpp, grazie al riferimento analitica alle modalità del fatto, al ruolo svolta dal NT, alla personalità di costui, ai precedenti penalì, alla callidità di cui è pervasa tutta l'attività delittuosa ed al bisogno di identificare i complici della bancarotta patrimoniale.
Neppure merita critica la valutazione di adeguatezza, che si integra e si corrobora per il tramite delle pregnanti osservazioni attinenti il pericolo di reiterazione criminosa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con le conseguenze di legge. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata ordinanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art.94 disp.att.cpp. Così deciso in Roma, il 15 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1999