Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 3910
CASS
Sentenza 15 luglio 1999

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In tema di riesame di provvedimenti restrittivi della libertà personale, non è consentito al giudice procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, a meno che la esigenza di tale modifica possa essere soddisfatta senza bisogno di ulteriori indagini. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva dedotto violazione di legge in quanto il tribunale del riesame aveva deciso senza operare, come pure richiesto, distinzione tra partecipazione a reato associativo e concorso eventuale nello stesso, ne' aveva rilevato che, in luogo della truffa, ricorreva la ipotesi delittuosa della appropriazione indebita).

In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l'indagato, internato o detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, abbia fatto richiesta di esser sentito, si verifica sospensione dei termini previsti dal comma decimo dell'art 309 cod.proc.pen. fin quando il tribunale del riesame non abbia ricevuto gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza. Poiché, per altro, tale previsione è posta dall'ordinamento a tutela dell'indagato, se l'atto assunto dal predetto magistrato non è, per qualsiasi ragione, valido, esso deve necessariamente essere rinnovato ed il conseguente rinvio dell'udienza camerale comporta il prolungamento del termine di sospensione, sino al momento in cui non giungano all'organo giudicante gli atti nuovamente e validamente assunti dal magistrato di sorveglianza.

In tema di avviso al difensore, deve ritenersi valido ed efficace l'avviso effettuato a mezzo fax o di messaggio ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, nel caso in cui di esso sussista prova, essendo onere gravante sul difensore quello di apprenderne il contenuto. (Fattispecie in cui, con unico fax, erano stati avvisati entrambi i difensori, che, tuttavia, come acclarato dal giudice, condividevano lo stesso studio).

Commentario1

  • 1Capitalizzazione e ammortamento alla francese
    Morini Giampaolo · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018

    1. Tasso annuo nominale – tasso annuo effettivo; 2. Regime di ca-pitalizzazione semplice e regime di capitalizzazione composta; 3. Capitalizzazione e anatocismo – dall'art. 120 TUB introdotto dall'art. 25 D. Lgs. 342/1999 all'art. 120 c. 2 TUB introdotto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 il cui art. 1, comma 629 norma entrata in vigore dal 1° gennaio 2014; 4. Gli interessi nel mutuo; 5. La capitalizzazione degli interessi e la trasparenza bancaria; 6. Art. 821, 1194, 1283 codice civile, una coerenza indiscutibile; 7. Conclusioni 1. Tasso annuo nominale – tasso annuo effettivo Non vi sono ormai più dubbi che la data del 26 ottobre 2008 verrà ricordata come il giorno in cui la matematica è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 3910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3910
Data del deposito : 15 luglio 1999

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