Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2001, n. 31966
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Sentenza 26 giugno 2001

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La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice di secondo grado, senza che ciò integri violazione del divieto della "reformatio in pejus", non solo quando esista sul punto appello del pubblico ministero, ma anche quando la richiesta sia stata formulata nel dibattimento dall'imputato che dimostri in concreto di avervi interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2001, n. 31966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31966
    Data del deposito : 26 giugno 2001

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