Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice di secondo grado, senza che ciò integri violazione del divieto della "reformatio in pejus", non solo quando esista sul punto appello del pubblico ministero, ma anche quando la richiesta sia stata formulata nel dibattimento dall'imputato che dimostri in concreto di avervi interesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2001, n. 31966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31966 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO CALABRESE - Presidente - del 26/06/2001
1. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 1140
3. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 131/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IO FA, nato a [...] il 12 giugno Avverso la sentenza emessa il 25 ottobre 2000 dalla Corte di Appello di Cagliari, Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,
La Corte di Cassazione osserva:
Con sentenza emessa il 19 giugno 1996 il Pretore di Oristano condannava IO FA per i delitti di minaccia grave e lesioni aggravate.
Con sentenza in data 25 ottobre 2000 la Corte di Appello di Cagliari, su impugnazione del FA, rigettava la richiesta di assoluzione, convertiva la pena detentiva in pecuniaria ed escludeva il beneficio, concesso in primo grado, della sospensione condizionale della pena inflitta sii richiesta del difensore.
Proponeva ricorso per cassazione il FA che denunciava la violazione dell'art.597 comma 3^ c.p.p., perché il giudice di Appello non può revocare il beneficio di cui all'art. 163 c.p. senza richiesta dell'interessato e, comunque, in violazione degli artt.597 comma 3^, 581 e 585c.p.p..
Il motivo posto a sostegno del ricorso è manifestamente infondato;
anzi, per maggiore precisione, il FA non aveva alcun interesse alla impugnazione.
In effetti l'unico problema posto con il ricorso consiste nello stabilire se la Corte di Appello avrebbe potuto revocare o meno la sospensione condizionale della pena concessa al FA, condannato ad una pena detentiva, dal giudice di primo grado.
Il ricorrente assume che non vi sia stata alcuna richiesta in merito dell'interessato, ma ciò non corrisponde al vero perché, come lo stesso ricorrente ha ammesso con l'atto di impugnazione, nel corso del dibattimento di secondo grado il difensore del FA chiese la revoca del beneficio.
Ciò è accaduto perché il FA aveva chiesto la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ed aveva, quindi, ragionevolmente chiesto anche la revoca della sospensione condizionale subordinata all'accoglimento della richiesta principale.
La Corte di Appello, in accoglimento di una precisa richiesta del difensore del FA, convertì la pena e revocò la sospensione della pena, essendo evidente interesse dell'imputato non godere di una sospensione condizionale della pena per una pena non detentiva. In linea generale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non è possibile revocare la sospensione condizionale della pena se non vi sia un appello sul punto del PM., stante il divieto della reformatio in peius della decisione di primo grado - art.597 comma 3^ c.p.p. Deve tuttavia ritenersi che la revoca del beneficio di cui all'art.163 c.p. sia anche consentito al giudice di secondo grado, quando vi sia una esplicita richiesta in tal senso dell'imputato, che abbia concreto interesse alla revoca dello stesso.
Nel caso di specie una richiesta di revoca del beneficio da parte del difensore di udienza, che legittimamente rappresentava il FA, vi è stata e l'interesse concreto dell'imputato appellante ad una revoca del beneficio di cui all'art.163 c.p., subordinata alla conversione della pena detentiva in pecuniaria appare evidente. La Suprema Corte, invero, ha affermato che sussiste, nell'ipotesi di condanna alla sola pena pecuniaria, l'interesse del condannato a non vedersi riconosciuta la sospensione condizionale della pena, nella prospettiva di una futura commissione di fatti di natura contravvenzionale e - comunque, a carattere colposo (vedi Cass. 24 maggio 1994, Pagliarani, CED, Cass. n. 19988). Non è vero, pertanto, che la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di merito si sia posta in contrasto con la disposizione contenuta nell'art.568 comma 4^ c.p.p., come erroneamente sostenuto dal ricorrente, perché un interesse concreto giuridicamente apprezzabile alla revoca non poteva non essere riconosciuto al FA.
Quest'ultimo ha, poi, sostenuto che la richiesta di revoca della sospensione si sarebbe dovuta avanzare con i motivi di appello e che una istanza di tale tenore presentata in un momento successivo non potrebbe non incorrere nella sanzione di inammissibilità della impugnazione di cui agli artt.581 e 585 c.p.p. perché tardiva. La tesi non appare corretta: intanto ai sensi del comma 4^ dell'art.585 c.p.p. è sempre possibile presentare motivi nuovi, che siano esplicazione o conseguenza di quelli già presentati, sia pure entro quindici giorni dall'udienza - è vero però che in tal caso l'istanza di revoca è stata avanzata in un momento successivo. In secondo luogo, e la ragione appare assorbente, non ha il FA alcun apprezzabile interesse giuridicamente tutelabile a far valere, con il ricorso per cassazione, la mancata declaratoria di inammissibilità di una propria richiesta accolta dal giudici di appello - si tratta, invero, di un tardivo ripensamento dell'imputato che non può produrre alcuna conseguenza giuridica.
È noto che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso (in tal senso vedi Cass.14 febbraio 1997, Capozzi, CED n. 208003).
Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione soggettiva giuridicamente rilevante (Così SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino, Cass. Pen. 1996, 670). Nel caso di specie, come si è già detto, in caso di accoglimento del ricorso, al FA verrebbe riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale di una pena pecuniaria di modesta entità con possibile grave pregiudizio dello stesso nel caso di commissione di reati colposi c/o contravvenzionali, tenuto conto dei limiti di concedibilità del beneficio di cui all'art.163 c.p.. Insomma il risultato conseguito dal FA non sarebbe per lui vantaggioso, ma al contrario pregiudizievole.
Non è ravvisabile, pertanto, nel caso di specie l'interesse ad impugnare richiesto dall'art.568 comma 4^ c.p.p. Va rilevato, inoltre, che nel nostro sistema processuale viene data sempre maggiore rilevanza alla volontà dell'imputato produttrice di importanti conseguenze giuridiche se ritualmente espressa. Si pensi ad esempio ai riti della applicazione della pena a richiesta di parte ed al giudizio abbreviato.
Sarebbe, pertanto, del tutto irragionevole un sistema che consenta di accogliere la richiesta ritualmente avanzata dall'imputato di esclusione della sospensione condizionale della pena in sede di appello e riconoscere poi il diritto dello stesso a ricorrere per cassazione per eliminare tale disposizione.
Si tratta, come si è già notato, di un ripensamento che non può produrre conseguenze giuridiche.
Le ragioni indicate impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, equitativamente liquidata, in ragione dei motivi dedotti di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2001. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001