Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/1998, n. 5303
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Sentenza 27 marzo 1998

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La circostanza attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 cod. pen. può essere integrata, per l'imputato che evada dagli arresti domiciliari, anche da comportamenti equipollenti, ma è in ogni caso esclusa, allorché la condotta che ne giustifica la concessione non sia stata, oltre che spontanea, anche efficace, e cioè produttiva di risultati effettivamente idonei ad eliminare le conseguenze negative del reato, come il dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria, per effettuare le ricerche dell'evaso e la sua cattura. (Fattispecie relativa a persona allontanatasi dall'abitazione dove era ristretta in stato di custodia per commettere reati e rientratavi successivamente, senza essersi costituita ai carabinieri).

Poiché il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che conferiscono tale potere (artt. 100 cod. proc. pen., 39 disp. att. cod. proc. pen. e 83 cod. proc. civ.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti, è irrituale la costituzione di parte civile avvenuta con atto separato da quello di nomina del difensore, nel quale la procura speciale "ad hoc" sia stata autenticata dal difensore precedentemente nominato, restando assente la parte. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, potendo la costituzione di p.c. farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche per mezzo di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il preciso limite autenticatario del difensore, circoscritto al mandato "ad litem", non consente di estendere l'autentica relativa a detto mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentanza, come se l'autentica di tale sottoscrizione fosse compresa nell'attività certificatoria, espressione di pubblica funzione, attribuita al difensore nell'ambito del processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/1998, n. 5303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5303
    Data del deposito : 27 marzo 1998

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