Sentenza 10 giugno 2015
Massime • 1
A norma dell'art. 57, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., gli agenti della polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza; ne consegue che tale qualifica è limitata nel tempo e nello spazio, a differenza di altri corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo l'arresto operato da agenti della polizia municipale al di fuori del territorio di propria competenza, sebbene lì avesse avuto inizio l'inseguimento dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 35099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35099 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/06/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1199
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 51677/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RO N. IL 07/07/1956;
avverso l'ordinanza n. 6940/2014 TRIBUNALE di ANCONA, del 26/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
lette le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. NC MA propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, n. 6940/14, pronunciata in data 26 settembre 2014.
Il provvedimento impugnato ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti dell'odierno ricorrente, colto nella flagranza del reato di tentata truffa aggravata, di cui all'art. 640 c.p., comma 2. Più precisamente, l'arrestato, impiegato presso il Comando di Polizia Municipale di Ancona, veniva sorpreso, dopo essere stato pedinato per l'intera mattinata, presso la propria abitazione in orario di lavoro, sebbene il suo ingresso al comando fosse stato previamente registrato tramite l'esibizione, da parte di un collega, del badge dello stesso arrestato. Veniva invece rigettata la richiesta di applicazione di una misura cautelare.
2. Il ricorso si articola in quattro distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza degli artt. 381 e 57 c.p.p., nonché della L. n. 65 del 1986, art.
5. Nello specifico, si argomenta che l'arresto de quo, qualificabile come "arresto facoltativo", ex art. 381 c.p.p., sarebbe stato eseguito da soggetti a ciò non legittimati, in quanto privi della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Il ricorrente addiviene a questa conclusione dopo aver constatato che la misura pre- cautelare in questione è stata applicata da appartenenti al corpo di Polizia Municipale di Ancona all'interno del territorio del Comune di Osimo e, quindi, al di fuori dell'ambito territoriale entro cui agli operanti avrebbe potuto riconoscersi la suddetta qualifica, ai sensi della L. n. 65 del 1986, art. 5, e dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b).
2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p.. Nel dettaglio, si sostiene che il contestato arresto sarebbe stato posto in essere in assenza di un titolo di reato atto a giustificarlo, dal momento che non poteva configurarsi il delitto di truffa, essendo stato il badge falsamente impiegato soltanto mezz'ora prima dell'arresto; il periodo di tempo trascorso tra i due eventi non avrebbe quindi potuto considerarsi economicamente apprezzabile, cosi come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ipotesi di tal fatta.
Inoltre, il Tribunale di Ancona non avrebbe considerato che il soggetto arrestato avrebbe potuto dare comunicazione al proprio comandante del ritardo e recuperare quest'ultimo procrastinando il normale orario di servizio.
2.3. Con il terzo motivo, si contesta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'erronea applicazione degli artt. 56 e 640 c.p.,
nonché, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la manifesta illogicità della motivazione con cui il giudice a quo ha convalidato l'arresto pur avendo qualificato il fatto di reato come tentata truffa aggravata.
In particolare, si afferma che il tentativo di truffa, costituendo una figura di reato distinta dalla truffa consumata, non rientrerebbe tra gli illeciti che giustificano l'applicazione della misura dell'arresto facoltativo, ne' alla stregua del comma 1 ne' alla stregua dell'art. 381 c.p.p., comma 2. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità del fatto, la reiterazione del reato e la necessità di interrompere la condotta criminosa.
Nel dettaglio, la gravità sarebbe esclusa dall'esiguo ritardo e dal fatto che, nei mesi precedenti, l'arrestato si era recato al lavoro nonostante avesse riportato un infortunio. La reiterazione costituirebbe invece una supposizione del giudicante, non emergendo dagli atti alcun elemento a supporto. Infine, il soggetto in discorso non avrebbe denotato alcuna pericolosità.
3. Con requisitoria scritta, il P.G. chiede l'accoglimento del ricorso, ritenendo fondato il terzo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato rispetto al primo motivo. L'accoglimento dello stesso assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine agli altri motivi dedotti.
2. Osserva la Corte che l'arresto de quo, qualificabile come "arresto facoltativo", ex art. 381 c.p.p., è stato eseguito da soggetti a ciò non legittimati, in quanto privi della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. La misura pre-cautelare in questione è stata infatti applicata da appartenenti al corpo di Polizia Municipale di Ancona all'interno del territorio del Comune di Osimo e, quindi, al di fuori dell'ambito territoriale entro cui agli operanti avrebbe potuto riconoscersi la suddetta qualifica, ai sensi della L. n. 65 del 1986, art. 5, e dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b). Le disposizioni di legge sul punto sono univoche nel delimitare al territorio comunale la qualifica di agenti di polizia giudiziaria dei vigili urbani. L'art. 5 citato recita espressamente:
"1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221 c.p.p., comma 3; l'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b), prevede: "Sono
agenti di polizia giudiziaria:...b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio, mentre la L. n. 65 del 1986, art. 4, n. 4, lett. b), dispone che.." b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza". La giurisprudenza ha applicato puntualmente il quadro normativo come ricostruito affermando che "a norma dell'art. 57 c.p., comma 2, lett. b), sono agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo ("quando sono in servizio") e nello spazio ("nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza"), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (Sez. 1^, Sent. n. 8281 del 09/05/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202121).
Alla luce delle suesposte considerazioni l'arresto non poteva essere convalidato proprio perché operato da soggetti non legittimati in violazione del c.d. principio di territorialità, dovendosi escludere che nel caso di specie possa ravvisarsi un'ipotesi di arresto in flagranza operato dalla Polizia Municipale di Ancona nell'inseguire un soggetto, fuori del Comune di Ancona, subito dopo la commissione del reato perpetrato nel luogo di appartenenza degli Agenti della Polizia Municipale. L'arresto è infatti avvenuto fuori del territorio di Ancona, a seguito di un servizio di appostamento, iniziato in orario precedente alla consumazione, o meglio al tentativo di consumazione, della truffa aggravata, cosi qualificato il fatto dal giudice della convalida. Deve pertanto essere annullata l'ordinanza impugnata, senza rinvio, nonché il provvedimento di arresto operato il 29 settembre 2014 dalla Polizia Municipale di Ancona nei confronti di NC MA.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio nonché il provvedimento di arresto operato il settembre 2014 dalla Polizia Municipale di Ancona nei confronti di NC MA.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2015