Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 1
La permanenza nel territorio dello Stato dello straniero espulso con provvedimento amministrativo, prevista come reato dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, modificativo dell'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce illecito penale soltanto se riguarda l'ordine impartito a norma del precedente comma quinto-bis. Ne consegue che, ai fini della configurabilità di reato nell'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal questore, si deve accertare, in concreto, che tale ordine sia dettato dall'impossibilità di provvedere all'accompagnamento coattivo o al provvisorio ricovero in un apposito centro di permanenza, oppure al decorso dei termini di permanenza nel centro, mentre rimane penalmente irrilevante l'inosservanza degli altri provvedimenti non coercitivi di espulsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 12301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12301 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28.01.2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 503
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 025785/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ANCONA;
nei confronti di;
1) PO ON VA N. IL 04/03/1980;
avverso ORDINANZA del 16/10/2002 TRIBUNALE di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Grasso (annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata).
OSSERVA
Con l'ordinanza impugnata, per quanto qui interessa, il Tribunale monocratico di Ancona non ha convalidato l'arresto dell'immigrata extracomunitaria PO IC VA - imputata del reato di cui all'art. 14, co. 5^ ter, D.L.vo 25.7.1998 n. 286 per essersi trattenuta nel territorio dello Stato in violazione del provvedimento espulsivo del Questore - sul rilievo che tale provvedimento era anteriore alla L. 30.7.2002 n. 189, che aveva introdotto la fattispecie incriminata.
Ricorre per Cassazione il P.M., osservando che il reato previsto dal co. 5^ ter dell'art. 14 D.L.vo n. 286/1998 - per il quale il successivo co. 5^ quinquies prevede l'arresto obbligatorio in flagranza - ha natura di reato permanente, consistendo in una condotta omissiva cui il soggetto è sempre in grado di por termine facendo cessare la lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto, secondo la costante opinione degli interpreti, se la condotta ebbe inizio prima, ma si è protratta, come nel caso di specie, dopo la legge che le attribuisce rilevanza penale, la consumazione del reato di nuova introduzione deve ritenersi avvenuta sotto la vigenza della norma incriminatrice, con permanenza decorrente dalla data di entrata in vigore. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini di a seguito specificati. Infatti, prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 189/2002, l'espulsione avveniva di regola mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni (co. 6^ dell'art. 13 D.L.vo n. 286/1998, ora abrogato). Le innovazioni del 2002 da un lato restringono il campo di applicazione di tale forma di espulsione, stabilendo - pur con eccezioni -la regola dell'accompagnamento alla frontiera (nuovi commi 4^ e 5^ dell'art. 13), dall'altro prevedono una particolare ipotesi di ingiunzione a lasciare il territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile l'accompagnamento o il ricovero temporaneo in un centro di permanenza, ovvero siano decorsi i termini entro cui tale permanenza è consentita (nuovo co. 5^ bis dell'art. 14). Il co. 5^ ter dell'art. 14 non criminalizza indiscriminatamente qualsiasi inosservanza di ingiunzioni espulsive del Questore, ma soltanto quella "dell'ordine... impartito ai sensi del comma 5^ bis". Ne segue che, attualmente, costituisce reato soltanto la violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato quando non sia stato possibile provvedere all'accompagnamento o al collocamento in un centro di permanenza, ovvero siano decorsi i termini di trattenimento nel centro, mentre resta penalmente indifferente l'inosservanza degli altri provvedimenti non coercitivi di espulsione (ipotesi residuale di permesso di soggiorno non rinnovato di cui al co. 5^ dell'art. 13). Pertanto, di fronte all'inosservanza di un provvedimento espulsivo anteriore alla L. n. 189/2002, non può automaticamente ritenersi che la condotta costituisca reato dal momento dell'entrata in vigore dell'innovazione normativa, ma occorre accertare se l'ingiunzione del Questore era motivata con l'impossibilità di provvedere all'accompagnamento coattivo o al provvisorio ricovero negli appositi centri, oppure al decorso dei termini di permanenza nel centro;
solo in tal caso si tratta di comportamento la cui persistenza può trovare sanzione sotto la nuova legge. Se invece l'espulsione venne disposta per il solo stato di clandestinità del soggetto rimane ferma l'irrilevanza penale.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio per esame di tale profilo, non considerato dal giudice "a quo".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004