Sentenza 19 gennaio 1987
Massime • 2
Nel momento valutativo della prova indiziaria, il procedimento induttivo deve restringersi alla regola di una necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello noto da cui si è partiti, con la conseguenza che un'affermazione di responsabilità può essere fondata su elementi indizianti soltanto se gli stessi, partitamente indicati in motivazione ed esattamente valutati nel loro nesso logico, diano la sicura certezza dell'attribuibilità del fatto ad Azione dell'imputato, nel senso che non solo venga dimostrato che il fatto può essere accaduto nel modo che si assume, ma venga altresì dimostrato che il fatto stesso non può essersi svolto in modo contrario.*
La cosiddetta "partecipazione esterna", che ai sensi dell'articolo 110 cod. pen. renderebbe responsabile colui che pur non essendo formalmente entrato a far parte di una consorteria mafiosa abbia tuttavia prestato al sodalizio un proprio ed adeguato contributo con la consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse i suoi scopi, si risolve, in realtà, nel fatto tipico della partecipazione punibile, la quale deve ritenersi integrata da ogni contributo apprezzabile effettivamente apportato alla vita dell'ente ed in vista del perseguimento dei suoi scopi, mediante una fattiva e consapevole condivisione della logica di intimidazione e di dipendenza personale propria del gruppo e nella consapevolezza del nesso causale del contributo stesso.*
Commentario • 1
- 1. Il concorso esterno nei reati associativiGioacchino De Filippis · https://www.filodiritto.com/ · 27 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/1987, n. 8092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8092 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA. Udienza pubblica del 19/1/1987 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE SENTENZA N. 107 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Corrado CARNEVALE Dott. Presidente
NA DE TULLIO 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
VI SERIANNI 2. N.3554336 Umberto PAPADIA
Vitaliano ESPOSITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFIS ha pronunciato la seguente Riesaista all C12 SENTENZA цвет per ciri sul ricorso proposto da 1) AR EP, nato a [...] [...] 11 25 giugno 1941; 2) DO NA, nata a [...] 11 16 IL CANCELLIER ottobre 1950; 3) IA IL, nata a [...] il 5 gen- naio 1953; 4) ZZ NA, nato a [...] il [...]5
5) Di MA IE, nata a [...] il [...], ASCAZKING
6) OR LA, nato a [...] 11 29 gennaio 1934; 7) IE IZ EP, nato a [...] mare il 25 maggio 1943, rupia studio-
8) IZ US, nata a [...] 11 12 gennaio 1948 ARNULFO
9) EL RI, nato a [...] il [...], 10) AV CO, nata ad [...] il [...]. 1064 per
-4 NOV. 2011
CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 1°
febbraio 1986.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma Esprits Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
G. Suascofuesxo Generale rigetto dei ricors che ha concluso per
Udit i difensori avv. ti VI Siniscalchi, Giovan-
ni Aricò, Luigi Bacherini, EP RA, Pietro D'Ovidio,
Carlo Taormina, Mabello Melandri, Patrizio Spinelli, Al-
fredo Angelucci. Svolgimento del processo
EP AR, IL IA, NA ZZ, An-
tonietta Di MA, LA OR, EP IZ, NA
DO, US IZ, RI EL e CO AV ri-
corro per cassazione avverso la sentenza del 1° febbraio
- per la parte che 1986 della Corte di appello di Roma, che in parziale riforma della ancora in questa sede interessa sentenza della locale Corte di assise dell' 8 febbraio 1985, dagli stessi appellata, ha condannato il AR, il TO
ra, la Di MA ed il IZ alla pena di anni cinque di reclu sions cadauno, il ZZ a quella di anni 4 e mesi 2 di re-
olusione, il EL a quella di anni 4 di reclusione, la
DO a quella di anni 3 e mesi sei di reclusione, la
IZ a quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione, la Cirlan
te a quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione e l' AV a quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione, siccome colpevoli tutti, di partecipazione all'associazione camoristica "nud va camorra organizzata" (art. 416-bis, 1ª ed ultimo comma, cod.pen.) ed il EL, altresì, dei delitti, tra di loro e con quello sopra indicato uniti dal vincolo della conti-
nuazione, di porto e detenzione illegali di ordigni esplo-
sivi (artt. 9, 10 e 12 della legge n. 497 del 1974 e 61 n.
6 e 81 cod. pen.).
Deducono tempestivamente i ricorrenti, tramite i loro difensori, specifici motivi di ricorso (e, precisamente,
5 motivi il OR e la Di MA, attratorso il loro difen sore avv. Spinelli;
2 e 4 motivi il AR e la Ciarbante
tro sito d onori avv. Molanispobtiv no i loc zo e la DnLL,dri e avv. Siniscalchi;
B 4 motivi il tranite il 120 comune difensore avv. Arico;
4 motivi il
ZZ, tramite l'avv. Sili;
3 activi il EL, tramite l'avv. D'Ovidio; 5 motivi l'AV, tramite l'avv. T i- 4
na; 2 motivi la IZ, tramite l'avv. Bacherini), ulterior mente illustrati, quelli del EL, nella memoria difon siva ritualmente depositata (sottoscritta dall'avv. Mira- :
bile ed articolantoni in 7 milioni oritioi) ed ulterior mente ampliati, quelli del OR e della Di MA, noi due motivi aggiunti di ricorso, anch'essi tempestivamente presentati (e sottoscritti dai comuni difensori avv. Aŋge lucci e Spinelli).
Motivi della decisione
1. Vanno preliminarmente esaminati i motivi di ricor-
so con cui la maggior parte del ricorrenti - e, precisa-
mente, il OR e la Di MA (1° motivo principale e
1ª motivo aggiunto), il AR o la IA (2° dei me tivi isolatamente sottoscritti dagli avv. Melandri e Sini-
scalchi), il IZ e la DO (1° complesso motivo), il ZZ (2° motivo), il EL (2° motivo) e la AV
(4° motivo, proposto in via subordinata o contro la volon tà della ricorrente) deducono, con diverse argomentazio ni, la nullità, per violazione di legge, della sentenza impugnata nel punto concernente l'affermazione della loro penale responsabilità, sotto il profilo che la condotta
182 ascritta (e, per lo più dai singoli ricorrenti conte- stata nella sua sussistenza, come meglio ora si vedrà)
sarebbe stata erroncamente dai giudici del merito inquadra ta nello schema tipico del delitto di partecipazione ad associazione camorristica, mentre la stessa o non costi- tuirebbe alcun reato 0, al più, renderebbe ipotizzabile il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod.p pen.), peraltro non manibile nella maggior parte dei ca si di ppecie, ovvero. come sostenuto da un sol ricorren- 1
te (il EL), il quale deduce sul punto l'omesso esame
delle decuzioni difensive prospettate nei motivi i appel potrebbe interrare gli estremi del miner leitto di 10 - - 5 -
assistenza agli associati (art. 418 cod.pen.).
1.2. Per una migliore intelligenza del contenuto di ta li motivi, è opportuno premettere che il giudice di appel lo ha destinato un apposito "titolo" della "premessa in di ritto" (foll. 21-31) della complessa motivazione, alla ","dif ferenze fra la fattispcie li concorso nel reato associati vo e quelle di favoreggiamento personale ed assistenza a-
gli asociati", ed ha per la sola parte che in questa se de intorssa. — ritenuto "pienamente possibile il concorso eventuale di persone diverse dai concorrenti necessari nel reato plurisoggettivo". In particolre, ad avviso del giu-
dice di appello, nel delitto associativo sabebbe ipotizza bile una forma di concorso eventuale di terzi, che non si risolverebbe in un fatto di partecipazione all'associazio-
ne in sé e che sarebbe riscontrabile ogni volta il so etto, per qualsiasi motive, non sia entrato organica-
mente a far parte sodalizio ed abbia tuttavia presta-
to ad esso un proprio contributo, con la consapevolu velon tà di operare perché lo stesso realizzasse i suoi scopi.
Tali conclusioni e, soprattutto, l'iter argomonenta-
tivo su cui esse si basano, sono messe in iscussione dai ricorrenti OR e Di MA nel primo dei motivi aggiunti presentati nel loro interesse, sotto il profilo che attra verso la aprioristica adesione alla teoria di cui esse so no espressione, "il printo di stretta legalità ne usci- rebbe completamente devastato e la stessa normativa del concorso di persone nel rato perderebbe in buona parte di significato autonomo".
Tali conclusioni sono, per altro verso, poste in di scussione nel primo motivo del ricorso principale dei ri-
correnti ora indicati, sotto il profilo che le stes be sa-
rebbero inficiate dall'omossa considerazione che la condot - 6 -
ta costitutiva del ritenuto reato di associazione di tipo mafioso dovrebbe essere caratterizzata dalla forza intimi datrice e dalla condizione di assoggettamento e di omer à
che rappresenterebbero "le modalità tipiche per realiz zare la condotta dei singoli associati e non potrebbe,
-
quindi, essere ridotta, come nella specie avvenuto, a qual siasi attività prostata a favore dei singoli associati.
Tale argomento è, sostanzialmente, ripreso nel secon do motivo del ZZ, che sostiene che nella condotta ricon ducibile alla fattispecie fissata dall'art. 416-bis cod.
pen. rientrerebbero solo quei comportamenti che in modo univoco risultino essere espressione immediata e diretta della vita dell'associazione e siano con certezza finaliz zati alla realizzazione degli sc pi e dei programni sociali.
Sotto diversa angolazione, i ricorrenti OR e Di
MA con il secondo motivo principale, ripreso nel peimo
-
motivo aggiunto deducono, per la stessa causale e sullo stesso punto, la nullità della sentenza impugnata, sotto.
il profilo che il giudice di appello, pur avendo esattamen te riconosciuto, a diffenenza del primo giudice, che il dolo del delitto di associazione "dc quo" è specifico
---ossia-"diretto al conseguimento di uno degli eventi al-
ternativamente previsti dalla norma, la cui realizzazione
è posta oltre la consumazione del reato" avre be fatto
erronea applicazione di tale principio, in mancanza di qualsiasi elemento probatorio che valga a dimostrare l'esi stenza di un preciso intento di collaborazione al consegui mento delle utilità comunque illecite del sodalizio. 1.3. Ciò promesso, deve essere preliminarmente posto in evidenza che nessuno dei ricorrenti contesta
- neanche in- direttamete il convincimento espresso dai giu ici del
-
merito in ordine alla esistenza, in a, di una Etruttura: - 7 -
associativa di tipo camorristico denominata nuova camor-
secondo la pro-ra organizzata", alla quale gli stessi spettazione dell'accusa avrebbero consapevolmente ade-
-
rito. Giò vale a oireescrivere il "thema decidendum" nel verificare se tenuto conto delle doglianze dei ricorren
-
ti (ed esposte negli altri motivi dei loro ricorsi) può
-
ritenersi realizzata e provata una loro consapevole condot
-ta i partecipazione a tale sodalizio, nel senso di poter ritenere che gli stessi abbiano effettivamente apportato un contributo apprezzabile alla vita dell'ente ed in vista del perseguimento dei suoi scopi, mediante una fattiva e onsapevole condivisione della logica di intimidazione o di dipendenza personale propria di quel gruppo (la cui na tura camorristica deve ritenersi, come si è detto, pacifi camente presupposta), e nell, consapevolezza del nesso ca sale del loro contributo.
In tale prospettiva, anche l'unica tra le esposte do+
glianze che potrebbe apparire astrattamente fondata 03-
sia quella concernente l'ammissibilità, ritenuta dal giu- dice di appello, di un concorso eventuale nella realizza-
zione del delitto "de quo" - si rivela irrilevante ai fini della decisione.
Sembra a questo punto opportuno ricordare come ha
già chiarito questa Corte che il nostro sistema non pre-
-
vede (come avviene in altri Paesi, anche europoi) reati del l'associazione ("reati associativi"), na una serie di rea ti "di associazione", con i quali, pur mirando a colpire nella loro esistenza quelle associazioni che sono i tenue incompatibili con l'ordinamento, colpisce i singoli per il fatto della loro partecipazione a gradua la loro responsa-
bilità in funzione del ruplo da ciascuno svolto nell'atti-
vità dell'ass ciazione. Si tratta ti reati inquadrati nella categoria dei reati necessariamente pluricogrottivi
(in cui, ciné, è elemento essenziale la presenza di più
ou rotti—– noi quali, pur imperion i il valore lėl
reato sul risultato la partecipazion butti cia scuno dei concorrenti, oioé, in definitiva, sul fa to dol-
1'associazione, la responsabilità penale è individuale i ciascuno di essi in relazione al fatto propric e va dai fatti di promozione ed organizzazione fino a quelli di me24
partecipazione, si che il nucleo strutturale indisponsabib per integrare la condotta punibile di tali reati non si riri duce ad un semplice accordo delle volontà, m ichi un
"quid pluris", Che-on esso levo saldarsi e che consiste in quel minimo i contributo elettivo richiesto alla no mo inoriminatrice ed apportato dal si lo per la celi a
Eiche degli scopi toll'associazione, esistente e struttura ta secondo il modelle legale (fe, oio, ovviamente, al if ri dell'ipotesi della "costituzione", peraltro estraneo al paradigma legale dei delitti di associazione di tipo mafi so).
In sostanza, nel caso in esame in cui tutti i ricor renti sono imputati di mera partecipazione alla ritenuta
V esistente "nuova camorra organizzata ciò che ha rilevan-
---
za è che il contributo cosciente apportato dal singolo si innesti nella struttura dell'associazione od in vista del perseguimento della sua finalità, divenuta, così, causa 1!
comune" (civilisticamente intesa) dell'agiro suo e dell'ente.
Ora, la partecipazione "esterna", che, ai sensi del-
l'art. 110 col.pen., renderebbe responsabile Come dice
il giudice di appello - "colui che abbia prestato al soda lizio un proprio ed adeguato contributo con la consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse i suoi scop pi", si risolve, in realtà nel fatto ipico della part-
sfe cipazione.
E 9
l'esame,2. , Si impone, pertanto, alla luce dei singoli motivi di ricorso e del principio sopra indicato, della posizione di ciascun ricorronte.
In tale prospettiva, il motivato convincimento espres so dai giudici del merito e tratto dalla concreta atti-
vità materiale per ciascuno di essi accertata si sottrae
-
alle censure dei ricorrenti, per quel che attione alle po-
sizioni del OR e della Di MA, del AR, del Maa-
za e del EL.
2.1. Per quel che concerne la posizione dei conviventi
OR e Di MI, va posto in ovidenza che è pacifico in punto di fatto che essi ospitarono per qualche tempo nella loro abitazione di via Reni la latitante RO LO,
sorella del più ben noto AF LO, riconosciuto cas po dell'organizzazione "de qua" e successivamente la fece-
ro ospitare nelle abitazioni di Corso Francia e di Piazza
della Pigna di US IZ, figlia della Di MA.
Ora, contrariamente a quel che i ricorrenti deducono nel primo motivo aggiunto del loro ricorso, non è esatto che gli elementi di fatto su cui i giudici del merito si sono basati per affermare la loro personale responsabili- ta ed individuati dagli stessi ricorrenti nei rapporti con SA LO, con RO LO e con MA Ia-
cone (rispettivamente nipote o fidanzata, all'epoca, di
AF LO), con VI AS (noto"braccio de- stro del LO), con altri "cutoliani" latitanti, nel-
1'intervento personale del OR per far cess re qualche estorsione, nel linguaggio convenzionale usato nella tale-
fonate intercettate, nei contatti telefonici del OR
con il frate lo AN in vista di appalti per opere di costruzione o di partecipazione in una acciatà, nella di-
sponibilità li denaro e vita agiata e nelle indicazioni - -
accusatorie di "pentiti" sarebbero singolarmente irrile vanti e sarebbero, comunque, al più significativi di una condotta di favoreggiamento personale.
Va anzitutto posto in evidenza che i ricorrenti non contestano le affermazioni dei giudici del merito in ordi-
ne alla natura di associati (e con il ruolo qualificato a ciascuno attribuito) alla "n.c.o." dei vari personaggi ( е, segnatamente, RO LO e VI AS, anche se per quest'ultimo la natura di affiliato poteva ben eS-
sere desunta dalle notorie tragiche modalità Colla sua ut-
cisione) con cui sono via via venuti a contatto (ivi com-
presi, tra gli altri, per il OR, RI RA, "ca pozona della n.c.o. per il centro urbano di Salerno" e il.
" 'camorrista" EP PU, che la stessa esattamente in-
dica con i soprannomi di "giappone", il "cinese" o la "mun mia") ad alla stessa conoscenza de.deformolo preminente da cia- soune di essi svolti all'interno del sodalizio criminala,
e dalla "costellazione " indiziaria dagli stesui ricorren-
ti indicata (alla quale, peraltro, vanno aggiunte le va-
rie altre proposizioni argomentative pe ciascuno di essi formate xx x x xx x xx x vi nelle mati-
vazioni, che si integrano, dello sentonze di primo e se-
condo grado) i giudici del merito hanno correttamonte in-
ferito che i predetti "livennero gli elementi di punta del gruppo romano della "n.c.o." e si attivarono con partico lare assidui tà nell'assistenza ai camorristi latitanti che sempre più numerosi si rifugiavano a Roma, trovan to alloggi, curando i collegamenti con il vertice, eseguendo incarichi delicati", con ciò pone de in evidenza un ben preciso e consapevole ruolo all'interno dell'òrganizzazio
ne e per il raggiungimento delle sue contingenti finalità
sì che la relativa motivazione, s te a viai lo ioi a giuridici, si enttrae compiutamente alla consure doi ri e f e r www 11.
-
renti, che mi rano in sostanza ad una inanmissibile riva-
lutazione nel merito delle risultanze processuali.
L'ordine di idee sopra esp sto travolge anche il se-
condo motivo del ricorso principale, con i quali i ricor-
ron de ucono la nullità, per difetto di motivazione, del la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'omesso esama
degli elementi decisivi prospattati nei motivi di appello e concernenti l'iniziale imposizione, da parte del AS
(conosciuto dal OR quando l'altro era un giovane in-
dustriale del salernitano), dell'ospitalità alla LO, poi trasformatasi in omicidio e quindi al di fuori di ogni finalizzazione all'organizzazione, i rapporti con VA
re Di MA (meglio noto come. "Tore o guaglione") o NI
IA, i pretesi investimenti illeciti, la mediazione in estorsione (§ danno di SC e PO), significativa di estraneità all'organizzazione, il linguaggio criptico del-
le telefonate, significativo di favoreggiamento, etc..
Infondato è, poi, il secondo motivo aggiunto con il quale si deduce la nullità, per violazione di legge, della sentenza impugnata per essere stato il giudizio dei giudi-
ci del merito fondato su atti conernenti altri procedimen ti penali non ancora definiti e su dichiarazioni "de rela-
to" di "pentiti", nessuno dei quali, peraltro, avrebbe ri-
ferito fatti determinati.
Il requisito dell'esser già concluso il processo dei oui atti può esser data lettura, previsto dal 2° comma del l'art. 466 è stato dal legislatore senza alcun danno ri- "
mosso (come è stato incisavammte osservato in ottrina) dal la di posizione di cui all'art. 144-bis (sia pur incongrua mente dislocata dalla legge n. 534 acl 1977 tra "le dispo- sizioni generali" sugli atti), mentre bon può il giudice,
nel processo di libera formazione del suc convincimento;
come è, appunto, avvenuto nel caso in esame- raccor are a proposizione argomentativa scaturente da un - ib. 1 indizio qual è la dichiarazione accusatoria, anche "de relato", resa da persona imputata di reati connessi in pro celinento separato con tutte le altre ircostanze indi-
zianti emerso nel procedimento, ciò, anzi, riporta al uni-
tà l'attività del giudice, la quale, nol suo momento con-
clusivo si presenta nella forma di una argomentazione pro bato ia, che normalmente risulta fondata su di una serie variamente disposta di proposizioni argomentative, ciasou na delle quali risulta ancorata ad una premessa. 2.2. L'ordine di idee sopra esposto impone, però, l'an nullamento della sentenza impugnata nei confronti di Fau-
sta e EP IZ, figli della Di MA, e di NA DO
LL, moglie di quest'ultimo, non sottraendosi il convin-
cimento espresso dai giudici del merito in ordine al ruolo consapevolmente svolto dagli stessi all'interno dell'orga nizzazione alle censure esposte nei rispettivi motivi di ricorso.
Va premesso che il delitto contestate ei ricorrenti mera partecipazione certamente si configura come rea-
to a forma libera, nel senso che qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita purché ovviamente consape:
-le e causale rispetto all'evento tipice---è costitutiva della materialità del fatto di tale delitto. Ma ciò non significa che nell'ambito della distribuzione dei compiti caratteri zante ogni struttura associativa finalizzata ad uno scopo e costituente il quadro di riferimento della in condotta tipica non si debba sp re concretamente
-
la parte, con consapevole volontà svolta dal compartecipe o, se si preferisce, il tassello, sia pure mobile e sosti-
tuibile, del mosaico concreto, ovvero il contributo minimo ma non insignificante dal singolo apportato alla vita del-
la strutura din vista del perseguimento lei suoi scopi,
mediante, come si è già detto, una fattiva e Onu pevole - 13
condivisione della logica di intimidazione e di dipendenza personale propria del gruppo, e nella consapevolezza del nesso causale del suo contributo. 2.2.1 Ora, per quel che attiene alla IZ, è pacifico che la stessa ospitò la LO dapprima nel suo apparta mento di corso Francia e poi in quello di Piazza della Pi
gna ed accompagnò la medesima a Fiuggi, con la sua autove:
tura, al momento el trasferimento in quella località, av venuto il 22 novembre 1982.
La valutazione effettuata dal giudice di apollo.
secundo oui la con otta dalla stessa esplicata "osurbitò
dei limiti del raporto con l'cappoto, per ioulversi in un fattivo contributo in favore dell'intera organizzazio-
- non si sottrae alle puntuali censure della ricorren-ne"
te.
La circostanza, invero, probatoriamente valorizzata dei soi rapporti con MA IA (allora fidanza-
ta, come già si detto, i AF LO) non stata verificata come giustamente soutiene la ricorrente Pop! -
sotto il prifile, inutilmente prospettato ai giudici di appello, dolle assoluta irrilevanza della stessa, dato chą
la AC non in cort note ili to alla c orba od i suoi contatti con il fidanato orano toriznati all'
torità giudiziaria.
Manca, cioé, qualsiasi prova como giustamente de-
duce la ricorrente di una sua volontà di cooperare al
-
conseguimento d e finaliti proprie dell'adociazione са
morristica". Ed analoghe valutazioni valgono por le altre.
circostanze valorizzate dal giudice i appollo, significa+
tiva, al più, li una notta di favoro giamento, ma non certo di un uolo nel senso sopraindicato. E ciò senza con siderare che in ordine a Que delle preé te circolanze $ 14-
(pretesa sua conoscenza della "direttrice", personaggio di spicco dell'organizzazione e pretesa sua ricerca di un appartamento per la LO) le apodittiche affermazioni del giudice di appello non teng no conto delle articolate deduzioni e richieste formulate dalla imputata, anche con i motivi di appollo.
2.2.2. Considerazioni sostanzialmente analoghe valgo-
no per EP IZ e NA DO.
E' pacifico in punto di fatto che i coniugi riceveva+
no frequentemente, nella abitazione di proprietà della
DO in via Cassia, il AS, a qui disposizione. a-
vevano posto un locale box alibito ad ufficio, munito di derivazione telefonica, ove avvenne l'incontro del 24 ot-
t bre 1982 tra il AS, la LO ed il TOrs (envi vente, come ci è visto, della madre dal IZ).
Deduc no i ricorrenti, con il primo motivo del loro complesso ricorso, la nullità, per violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento del fatto, della sentenza impugnata, sotto il profilo che le condotte loro ascritte potrebbero integrare un favoreggiamento "non si sa neppure quanto punibile" (perché ignoto quanto tale fa-
voreggiamento sia stato libero e spontaneo) e comunque di-
fetterebbero di qualsiasi efficienza causale ai fini della
--
realizzazione degli scopi dell'associazione. Per quel che attiene all'ospi talità che ad avviso dei ricorronti pa-
-
cificamente non comportò l'assicurazione di un rifugio si deduce che tale efficienza causale sarebbe smentita dalla circostanza, riconosciuta dallo stesso giudice el merito, che risulterebbe che da quell'utenza non furono dal AS effettuate telefonate. Ed ancora, per quel che attiene all'elemento ritenuto in iziente, dalla fornituraj
Si mobili a VAre Di MA, de ucono i rib enti che il giudice del merito roba rifiutato la prova: - 15 -
telefonate intercettate risulterebbe solo che il IZ
che aveva, appunto, un negozio di mobili si interessò
solo della regolarità, ai fini fiscali, delle fatture con-
cernenti la fornitura effettuata. Lo stesso sarebbe a dir si per la riunione del 24 octobre che la DO, come ri sulterebbe dalle telefonate, dovette subire e solo attra-
verso un autentico travisamento del fatto il giudice del mi merito avrebbe affermato che tale riunione fu dalla Den-
LL effettuata. Illogiche, oltre che basate sul travisa-
mento del fatto, sarebbero i "passeggi" della sentenza sul l'attività commerciale del IZ, limpide quanto alla fon-
to ed al contenuto, ma rapportate dai giudici ad affari non realizzati ed alcuni quello con il Nuzzo sulla ven-
-
tilata scissione dell'Enalotto dal Coni addirittura smentiti da tre testi su quattro. Illogica, infine, sareb-
bo la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla pacifica insussistenza di ogni ultoriore rapporto della coppia IZ con altri camoristi, raportata dai giudici di appello alla necessario "prudenza" successiva alla mor-
te del AS.
Le censura colgono sostanzialmente nel segno neila
misura in ui della motivazione dol a sentenza impugnata non è dato cogliere quale sarebbe stato il consapevole ruolo svolte dai ricorrenti in sono all'organizzazione.El
ben vero che, anche in questo caso, l'attività espletata nei confronti del Casillo è certamente significativa come del resto gli stessi ricorr nti ammetten riconoscono-
di una condotta i favore giamento, ma non certo in base:
all'id quod plerumque accidit di una finalizzazione del-
-
la stessa agli scopi dell'associazione comoristica. Di
ciò sembra ben conscio il iu del rito, che ha tut-
tavia ritenuto che "l'abbivi l IZ nen u afasto ir s itta al rape con il AS, ma si astrinsecÒ! 16
-
in altre direzioni, sempre riconducibili agli interessi della n.c.o.". Ma al di là di tale apolittica allemazione,
dalla natura dei singoli rapporti con presunti camorristi posti in evidenza nella motivazione non è dato evincore -
Come giustamente rilevano i ricorrenti che il Rizzo abbia
-
"mai operato per conto della camorra o che comunque, tali rapporti superassero i limiti delle relazioni
-non inte-
con le singole!ressa in questa sede se illeciti o leciti.
persone con le quali il IZ venne in contatto. D'altra parte lo stesso giudice del merito riconosce che il IZ
era "titolare di una fabbrica di mobili in via Tiburtina
e di varie società commerciali, nonché di un negozio di arredamento in piazza di Spagna, poi venduto a certo Nico-
la Capuano", sì che non è chiaro in base a quale no sima diesperianza possa ritenersi che la fornitura dei mobili al Di MA avvenisse nell'interesse dell'organizzazione.
3. Per quel the attione alla posizione el Mazzo leve
.
essere posto in evidenza che è pacifico, in punto i fat-
to, che lo stesso acquistò, per conto della AV, nelie del AS, un appartamento alla via Manassei, intestato alla sua convivente, RI SU AT, che fu poi u-
tilizzato dal AS e dalla sua convivente IO Ma-
tarazzo.
Deduce la nullità, per travisamento d.
1. fatto. sul
punto decisivo concernente la cua qualità di persona gio inserito nella"n.c.o.", desunta, tra l'altro, dalla circe-
"stanza che subito Lopo il-fattol'Esplosione dell'auto del
AS, il ZZ sarebbe stato fermato a Napoli, insieme a RO LO e ad Immacolaba AC. Ad avviso del ricorrente l'episodio non si sareble mai verificato ed il giudice del merito vrebbe fatto confusione con altro epi-
sodio, avvenuto prima della morte del ASe concernenta due ragazze con le quali stata riontrando mawruxyɛ a Na-
l f e r - 17-
poli. Questa circostanza sarebbe risultata fuorviante per i giudici di appello, che sulla base del suo ritenuto in-
serimento nella" nuo.o." avrebbero ritenuto l'episodio del l'incarico per l'acquisto dell'appartamento finalizato alle esigenze dell'organizzazione, mentre invece non sus-
si terebbe alcun alemento da cui possa desumersi che pri-
ma dell'acquisto avesse avuto rapporti con camorristi.
Le doglianze non possono trovare accogliment✡.
Gli argomenti sopra indicati costituiscono solo due dei molteplici elementi e da soli non muniti da rilevan te efficienza dai quali il giudice del merito ha tratto
-
il motivato convincimento (espresso con adeguata motivazion e neanche censurato in questa sede esente da vizi logici o giuridici dell'organico in- ne,
serimento del ZZ nella struttura criminale, con il com-
pito di fornire supporti logistici ed operativi ossenziali per la vita dell'ente e per il suo inserimento nel terri- torio romano. E ciò, come ha ben sottolineato il giudice del merito, indipendentemente dai rapporti rapporti c-on l'AV.
4. Il rigetto del ricorso del ZZ introd.ce l'esame di quello della AV, moglie separata del AS e tito-
lare di un negozio di abbigliamento "la gang" in San
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EP Vesuviano.
Deduce, tramite il suo lifensore, tre motivi di ri-
ན corso in vrši. pu l concernente l'affermazione della sua penala responsabilità.
Deve anzitutto essere posto in evidenza che la cireo stanza che la stessa, bench separata dal marito, continua se a tenere con lo stesso, sia pur latitante, contatti,
nin costituisce neanche un labile indizio della sua compar teoipazine ad un sodalizio camorristico, me solo un element to alla cui luce verificare doverosamente gli altri elemen -
ti ritenuti indizianti dai giudici del merito
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Così l'incarico dato al ZZ di reperire un apparta mento a Roma pagandolo 70.000.000 ed utilizzato da AS
AZ e UO, la circostanza di aver ceduto al ZZ
l'autovettura liberamente utilizzata dal AS fino al giorno della sua morte (e sulla quale trovò, apunto, la
morte), il fatto stesso che quando la donna visitava il marito erano presenti ia la AZ (attuale convivente) che la CA (precedente convivente), costituiscono tut ti elementi che avrebbero dovuto superare il filtro del particolare rapporto legante i due (che tra l'altro aveva no procreato tre figli), per assurgere alla dignità di prova del fatto da provare.
Al riguardo questa Corte ha più volte sottolineato che nel momento valutativo della prova indiziaria, il pro+
cedimento induttivo deve restringersi alla regola di una necessaria derivazione logica del dato ignoto da quello noto da cui si è partiti, con la conseguenza che un'affer mazione di responsabilità può essere fondata su el menti indizianti soltanto se gli stessi, partitamente indicati in motivazione ed esattamente valutati nel loro ne so lc-
gico, diano la sicura certezza dell'attribuibilità del fatto ad azione dell'imputato, nel serio che non solo vonj ga dimostrato che il fatto può essere accaduto nel mo.c che si assume, ma venge altresì dimostrato che il fatto stesso non può essersi svolto in modo contrario.
Valenza, questa, non certo attribuibile alle circo-
stante predatte, aventi vilevanse, tra l'altro, (specie le prime lue) vontuali ilevanza in o ne alla consap vo- za di leza, la parte della AV, dello st o sito que, dalle sue tività illecite, non i 0,
in ring UK artoci d a li ca-
istico.
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15. Per quel che attiene agli altri due coniugi, che ri-
sultano computati nel presente provedimento, ossia AR
IA, si impone il rigetto del ricorso del primo e
1'accoglimento di quello della seconda
Contrariamente invero a quel che deduce il primo con il primo motivo del suo esclusivo difensore, il giudice del merito non ha risolto il caso da una massima di esperienza,
[secondo cui quando tre persone siano collegato da un rappor to di affari, partecipando a più società, e due siano par-
tecipi anche di una società camorristica, anche il terzo non può
può non farne parte. I giudici del merito hanno ben messo,
in evidenza non solo messo ovidenza i suoi rapporinvece,
ti con SO SAnova ("noto boss outoliano, ucciso da un commando mentre era ricoverato in ospedale") e con EP
AT (""camorrista affiliato"); parimenti morto in un aggua to camorristico ) relativi al cd. "periodo salernitano", ma soprattutto il ruolo rilevante dallo stesso svolto in Roma
nell'espansione della "n.c.o." in questa città, quale rici-|
clatore ed operatore finanziario dell'organizzazione. E ta-
le ruolo, contrarimente a quel che deduce l'altro suo di-
fensore è stato tratto da incontroversi fatti significati-
vi in base all'id quod plerumque accidit del fatto da
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provare. Non si tratta, invero, delle sole dichiarazioni ac cusatorie del coimputato D'BR (rese in procedimento separato) ma dei suoi rapporti con il AS (non solamente per quel che attiene alla "vendita a costui dell'appartamento in Roma alia via Gregorio XIII, usato come "covo", ma anche alla "vendita", tramite la CC, convivente del AS,
del "residence" di Fiuggi, dove trovò alloggio la LO pri ma ed il D'CO, altro latitante cutoliano, poi,e delle
relative dubbie modalità di pagamento) e, soprattutto, del-
l'intensa attività di copravendita di palazzetti, ville ai castelli romani, appartamenti nel cuore di Roma, con un mo vimento di denaro, he i giudici del merito hanno ritenuto impossibile rapportare soltanto al modesto capitale che lo stesso AR ha dichiarato di aver portato con se waRoma
Per considerazioni sostanzialmente analoghe a quella.
poste in evidenza per l'AV (ed alla relativa motivazio- ne si rinvia), si impre l'accoglimento del ricorso della
IA. Come per l'AV, infatti, la piena consapevo-
lezza dell'attività del marito (peraltro conosciuto nel novembre del 1981 e col quale contrasse matrimonio il 24
ottobre 1982) e la circostanza che nel maggio del 1982, :
alla morte del AT, sia divenuta amminsitratrice uni-
ca delle soc. "Saci" e Bomaedil", non sono significative del fatto da provare. Anche nei suoi confronti, invero,
il problema preliminare e fondamentale dell'accertamento dell'elemento oggettivo del reato - a parte un rilievo, da solo non significativo, di un rapporto con il AS e la AZ al momento dell'acquisto dell'appartament.
di ria Gregorio XIII - non risulta correttamente posto dalla motivazione non si comprender esattamente quale sarebbe stato il consapevole contributo dalla IA
prestato all'organizzazione ed integrante la connotta ma-
teriale del delitto di partecipazione a lei contestato ed in sostanza apoditticamente ritenuto sussistente.
.
6. Si impone, infine, il rigetto del ricorso del Casel
la.
Infondato è, invero, il suo primo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità, per difetto di motiva-
zione della sentenza impugnata sul punto concernent l'af-
fermazione della sua penale responsabilità, sotto il pro-
filo che non sussisterebbe a suo carico alcun elemento del la sua ritenuta pa tecipazione, ancorata all'apodittica affermazione della necessaria conoscenza del contenuto del la borsa, ove erano custodilo "lo tonce" (ossia llo bom- 1.21.
be), ed affermata nonostante la prova contraria, risultante dalla telefonata delle 9.14 del 4 febbraio 1983, dato che egli non poteva essere la persona interessata a tale tele-
fonata per essere in quel momento presente nell'appartamen to in cui avveniva la telefonata.
Anche in questo caso, invero, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non è stata affermata esclusivamente in relazione all'episodio ora indicato, ma su di un coacervo di elementi indizianti aventi ad oggetto i suoi rapporti con elementi di spicco dell'organizzazione
(inizialmente con il SAnova e, quindi, con il AS
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il OR e la Di MA), I giudici del merito hanno al-
tresi valorizzato le dichiarazioni accusatoria del unİADI
"pentito" 'CO ed hanno ritenuto che lo stesso svolges-
se un ruolo"considerevole" nell'ambito della organizzazio-
ne, sottolinenado la circostanza pacifica in atti
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che il SI ebbe ad affidargli in custodia una borsa conten nte una borsa. La circostanza dell'omessa conoscen-
za del contenuto della borsa è stata dal giudice di appel-
lo disattesa con crongrua motivazione, che si so trae in questa sede alle censure del ricorrente.
Il rigetto di questo motivo di ricorso, assorbe anche il secondo motivo, con il ule il ricorrente invoca la sussistenza del men grave reato provisto dall'art. 418 c.p
7. Vanno, altresi, rigettati i motivi di ricorso con i quali il AR, il ZZ, la Di MA, il TO ed il EL deducono la nullità, per fetto di motivazione,
della sentenza impugnata, nel punto concernente il diniegd delle circostanze attenuanti generiche, risultando per ola scono di essi indicato, nalle sentenze di primo e secondo grado che si in giano, gli elementi provalenti i gimi-
zio considerati (per tutti li imputati, l'entità del con tributo prestato, la raty tompo a la gravità tollo I 22 conseguenze e per ciascuno di essi, le circostanze speci-
ficamente indicate a fil. 140 della sentenza di appello).
8. Del pari infondati sono i motivi di ricorso con i
Quali il ARdeduce la nullità, per difetto di motiva-
zione della sentenza impugnata nel punto concernente la determinazione della pena e la Di MA ed il OR la nullità, per la medesima causale, della setanza nel punto concernente l'attenuante della minima importanza causale della loro condotta, avendo il giudice d'appello dato ampio conto dei criteri direttivi cui si è ispirato "in una sin-
tesi equilibrata a razionale" (fol. 142, con specifica indi- cazione) e delle ragioni del diningo della richiesta atte-
nuante (fol. 139).
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9. L'accoglimento dei motivi di ricorso della NT,
di IZ EP, delia DO, di IZ US e della
AV, nel punto concernente l'affermazione della loro pe-
nale responsabilità comporta l'assorbimento degli altri motivi dei rispettivi ricorsi.
10. Giudice del rinvio è altra sezione della Corte di appello di Roma.
11. Il AR, il ZZ, la Di MA, il OR ed il
EL, totalmente sommombenti, vanno condannati, con vin colo solidale, al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento, in favore della cassa delle ammende,
della somma stimata equa di L. 200.000 cadauno.
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P. Q. M.
La Corte di cassazione, visti gli artt. 524, 537, 543, 549, annulla la sentenza impugnata nei confronti della IA, di IZ EP, della DO, di IZ US e della
AV nel punto concernente l'affermazione della responsa- bilità, dichiarando ausorbiti gli altri motivi dei rispet tivi ricorsi e rinvia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
rigetta i ricorsi del AR, del ZZ, della Di MA, del OR e del CA e condanna i predetti in solido al pagamento delle spese del procedimento e cicuno al ver l
f e
r samento della somma di delle ammende.
Roma, 19 gennaio 1987
Il Consigliere est.
віковими чере
DIRETTORE DI SEZIONE (Carlo Navacot)
23
L. 200.000 in favore della cassa
Il Presidente.
Hlavn
Depositato in Cancelleria LUG 1987
IL CANCELLIERD