Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2003, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E QA OGNI ALTRA TASSA REPUBBLICA ITALIAN, Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 04752/03 LA CORTE SU Oggetto SEZIO PRI A C VILE ↑ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15672/00 Presidente - DE MUSIS Dott. Rosario - Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO VITRONE Consigliere - Cron. 10712 Dott. Ugo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Rep. Ud.04/11/02 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUFFINI 2/A, presso l'avvocato TOMMASO RACCUGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AR AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato CARLO MARIA BARONE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1984 avverso la sentenza n. 1368/00 della Corte d'Appello di 1 ROMA, depositata il 21/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RACCUGLIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato BARONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28/9/98 il signor ON Ugo proponeva gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 1997, la quale, pronunciando definitivamen- te in tema di divorzio fra il medesimo e la signora AR BA: a) aveva imposto all'ON di contri- buire al mantenimento della figlia minore RT, af- fidata alla ex moglie, con l'assegno mensile di £ 1.800.000, da rivalutarsi annualmente;
b) aveva posto integralmente a carico di esso ON il mantenimento della figlia minore ZI a lui affidata;
c) aveva infine posto a carico dello stesso ON un assegno divorzile di £ 760.000 mensili, soggetto a rivalutazio- 2 ne ISTAT. A contenuto del proprio gravame l'ON deduceva: a) come, del tutto erroneamente il Tribunale avesse te- nuto conto del solo stipendio di insegnante della AR, ma non anche né dei suoi cespiti familiari, quali la residenza in Ansedonia, né delle sue parteci- pazioni azionarie alla Villa Mafalda spa, né infine delle sue attività mobiliari su un deposito di c/c ban- cario e su un deposito VIP presso la BNA;
b) come al- trettanto erroneamente il Tribunale non avesse tenuto in alcun conto l'incidenza degli oneri di mantenimento incombenti su di esso ON per il mantenimento di 4 figli ( di cui due nati dal matrimonio, ed altri due nati dalla nuova convivenza); c) come infine ancora una volta del tutto erroneamente il Tribunale avesse escluso qualsiasi forma di contribuzione della AR al mantenimento della figlia minore ZI. l'appellante concludeva: a) per ilCiò premesso, rigetto della domanda di assegno divorzile;
b) per la fissazione, a carico della AR, di un contributo al mantenimento della figlia minore ZI a lui af- fidata. La AR resisteva al gravame e, а sua volta, proponeva appello incidentale chiedendo l'elevazione dell'assegno divorzile, sottolineando, fra l'altro, CO- 3 me: a) le circostanze relative alla proprietà della ca- sa in Ansedonia ed alla partecipazione azionaria alla casa di cura Villa Mafalda fossero state già oggetto di considerazione in sede di separazione consensuale del 1982; b) già in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione consensuale, il Tribunale avesse, dapprima, nel 1991, con ordinanza, elevato 1' originaria misura dell' assegno ( £ 1.200.000 ) previ- sto per essa AR e per le figlie, а £ 2.700.000 mensili, e quindi, con decreto, determinato, a decorre- re dal 1/7/92, in £ 760.000 l'entità dell'assegno di contributo al mantenimento di essa AR;
c) tale mi- sura dell'assegno fosse stata successivamente conferma- ta dalla Corte di appello, ancorché senza aggiornamento ISTAT. La Corte di Appello di Roma, con sentenza depo- sitata il 21 aprile 2000, premesse talune considerazio- ni in ordine alla natura "assistenziale" dell'assegno da individuarsidivorzile ed ai suoi presupposti nell'insufficienza dei mezzi dell'altro coniuge, com- prensivi dei redditi, dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità a sua disposizione), ed avendo proceduto, fra l'altro, ad una comparazione dell'evoluzione dei redditi dei due ex coniugi, poneva fra l'altro in evi- denza come, anche a prescindere dalla evidente scarsa 4 attendibilità dei redditi da lavoro medico- professionale denunciati dall'ON, la modesta porta- ta della partecipazione azionaria della AR, ren- desse tanto più evidente come, in ragione del rile- vante divario delle condizioni economiche complessive dei due ex coniugi, la AR avesse subito un sensi- bile deterioramento del proprio tenore di vita. Sulla base di tali premesse, e fatto conto, da un lato, del ritenuto costante aumento di redditi conosciuto dall'ON, e, dall'altro, della circostanza per cui quest'ultimo dovesse peraltro provvedere integralmente anche al mantenimento di quattro figli, la Corte di Ap- pello elevava, a decorrere dalla sentenza di 1° grado, a £ 1.000.000 mensili la misura dell'assegno divorzile, con rivalutazione ISTAT. Quanto invece al secondo profilo di gravame, la Corte di Appello, rilevato come, con "memoria autoriz- zata" in data 30/1/99 nonché con "memoria di replica" datata 27/2/99, 1'ON avesse chiarito come il motivo di gravame relativo alla fissazione di un contributo della AR al mantenimento della minore ZI a lui affidata, avesse " valenza esclusivamente morale", ed avesse così evidenziato una sostanziale carenza di effettivo interesse giuridico ed economico alla pronun- cia, riteneva del tutto inaccoglibile l'appello sul 5 punto. Ricorre per Cassazione l'ON sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso la AR. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo l'ON, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, VI COMMA, L. N. 898/70 ( COME NOVELLATO DALL'ART. 10 L. 74/87) - ART. 3 C.P.C., lamenta come la Corte di merito, pur 360, N. correttamente richiamato in premessa della sua avendo decisione la natura "assistenziale" dell'assegno di di- а vorzio ed i presupposti che giustificano la sua attri- buzione, avrebbe poi - di fatto - negletto le implica- zioni delle suddette premesse, commisurando il proprio apprezzamento circa l'asserita impossidenza di mezzi adeguati da parte della AR soltanto ( o quasi sol- tanto) sulla base della valutazione delle attività stipendiali della stessa, arricchita della sola aggiun- tiva valutazione ( per di più condotta sotto il solo profilo reddituale ) delle partecipazioni azionarie della stessa, ed omettendo del tutto a suo dire di considerare, invece, sia la portata "patrimoniale" di tali partecipazioni nonché della residenza in An- sedonia, sia le altre sostanze della stessa AR, "1 6 fatte oggetto di specifica istanza istruttoria" e Co- stituite dalle attività mobiliari sul conto corrente bancario n. 45241B e sul deposito V.I.P. n. 95582 aper- to presso la BNA. Il motivo non può trovare alcun accoglimento, siccome esso si rivela, al tempo stesso, sia infondato che inammissibile. Più in particolare esso si rivela infondato laddove finisce con lo stravolgere l'effettiva portata e l'effettivo senso della decisione impugnata, riducen- do arbitrariamente la valenza e le implicazioni della considerazione complessiva dedicata, dalla Corte, alla A valutazione comparata delle posizioni patrimoniali e reddituali di ciascuno dei due ex coniugi, e pretende ad esempio- di ricostruire una insussistente indiffe- renza dei giudici di merito alla considerazione della concorrente componente "patrimoniale" intrinseca ai "mezzi a disposizione" della AR;
indifferenza di cui sarebbero segno tangibile i termini del riferimento effettuato, dagli stessi, alla estrema modestia della partecipazione azionaria vantata dalla AR. Nulla, più in particolare, nel contenuto della sen- tenza, consente di pervenire ad una conclusione del ge- nere;
tanto meno il riferimento operato, in motivazio- ne, alla nozione di "partecipazione azionaria " la 7 quale non esclude affatto da sé la considerazione del- la concorrente componente patrimoniale. Va invece rilevato, al riguardo, come la Corte territoriale abbia fatto in sé corretta applicazione della invocata disposizione normativa di cui all'art. 5 della 1. n. 898/70, e si sia affidata ad una nozione del tutto corretta delle "condizioni" patrimoniali e reddituali dei due ex coniugi. Il motivo si rivela invece del tutto inammis- sibile nelle sue residue componenti tese а provocare, in realtà, null'altro che un sindacato di merito sulle conclusioni in concreto tratte dalla Corte di Appello in tema di comparazione fra le posizioni reddituali e patrimoniali dei due ex coniugi e circa il ricorso dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile;
sindacato in realtà del tutto precluso a questo giudice di legittimità siccome implicante giudizi attinenti all'area del mero fatto. Non miglior sorte merita il II motivo, con il quale l'ON, nel denunciare invece OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA- ART. 360 N. 5 C.P.C., e riproponendo, fra l'altro, sotto altro profi- lo, anche le considerazioni già svolte in sede di I mo- tivo, lamenta come le prospettate pretermissioni di va- 8 lutazione e di considerazione poste in essere dalla Corte di Appello identificherebbero, in realtà, un con- corrente profilo di evidente vizio di motivazione, po- sto che la Corte : a) non darebbe ragione né del per- ché abbia valutato la partecipazione azionaria della AR sotto il solo profilo reddituale, nè del per- ché l'abbia ritenuta "modestissima", né del perché ab- bia ritenuto di poter prescindere, pur nell'insussistenza, agli atti, di qualsiasi altro para- metro di riferimento, dall'accertamento " а mezzo CTU sollecitato da esso ricorrente"; b) avrebbe altresì del tutto omesso di considerare la portata patrimoniale e reddituale della residenza di proprietà della AR in località ANSEDONIA, notoriamente - a dire del ri- di particolare prestigio, ed in ogni caso corrente avrebbe, ancora una volta, omesso di dare conto del mancato accoglimento della richiesta di consulenza estimativa formulata al riguardo da esso ricorrente;
c) avrebbe omesso di dare ragione dell'omessa considera- zione delle posizioni bancarie vantate dalla AR, nonché della componente indiziaria implicita nell'atteggiamento di resistenza frapposto - sempre a dire del ricorrente dalla stessa nonché dalla BNA ad ogni esibizione della relativa documentazione;
d) avrebbe omesso di dedicare la benché minima attenzione 9 all'istanza di reitera dell'ordine di esibizione della documentazione in questione;
d) avrebbe omesso di lu- meggiare la portata effettiva del "sensibile deteriora- mento del proprio tenore di vita" risentito suppostame- ne dalla AR, non dando neppure spiegazione della mancata considerazione della componente di "incremento" comportata dal fatto per cui, a dire del ricorrente, la AR avesse avuto attribuito, in sede di separazio- ne, in via esclusiva l'intero patrimonio comune, depu- rato di ogni debito;
e) avrebbe del pari del tutto omesso ( stante l'insufficienza in sé in un conte- sto legislativo segnato da progressive restrizioni all'attività libero professionale dei medici ospedalie- а ri, della mera considerazione della componente dei mi- glioramenti reddituali), di tratteggiare, in concreto, quale incremento del tenore di vita avesse conseguito esso ricorrente;
omissione tanto più rilevante ove po- sta in relazione con la trascurata valutazione sia del deterioramento - a dire del ricorrente - delle condi- zioni di salute di esso ON, sia della portata sempre a dire del ricorrente assorbente della sua at- tività scientifica ( improduttiva in quanto tale ) di reddito), sia infine delle componenti "compensative" implicite nel sostanziale sempre a dire del ricorren- te esonero della AR da oneri di effettivo mante- 10 nimento delle figlie. Anche un tal II motivo non può trovare, infatti, ingresso alcuno, posto che, ribadito ancora una volta in via astratta e generale, come, negli obblighi di motivazione posti a carico del giudice di merito, non rientri di certo anche quello di dare partitamente conto di ogni e qualsivoglia dedu- zione proposta e sviluppata eventualmente dalle parti, ogniqualvolta quest'ultima debba ritenersi assorbita da altre considerazioni e conclusioni sviluppate in sen- tenza, va sottolineato come il motivo stesso, così come concepito, si prospetti in realtà come del tutto inam- missibile. Ed infatti esso non appare risolversi in altro che in una mera e generica contrapposizione, alle conclusioni tratte in sentenza, di una ricostru- alternativa delle risultanze istruttorie matura- zione te in ordine alle componenti fattuali della fattispecie e della loro rilevanza, con l'aggiuntiva complicazione rappresentata dal fatto per cui, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente omette del tutto di porre in condizione questa Corte (cui è preclusa, data la natura del vizio denunciato, ogni accesso agli atti delle fasi di merito ) di veri- ficare preventivamente quali degli stessi profili fat- 11 tuali evocati in sede di ricorso, abbiano trovato ef- fettivo ingresso nel contraddittorio. Ciò si rende particolarmente e negativamente rilevante in ordine ai profili del dedotto omesso vizio di motivazione che attengono alla mancata ammissione delle richieste istruttorie dedottamene formulate da esso ricorrente nel corso della fase di merito;
richie- ste istruttorie le quali fermi i profili relativi alla natura del tutto discrezionale, in sé, della fa- coltà del giudice di disporre la CTU о di ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. vengono lasciate, in ogni caso, dal ricorrente, in una dimen- sione di sostanziale genericità affidata ad un mero ri- il quale non pone in condizioneferimento riassuntivo, questa Corte di valutare la effettiva rilevanza e de- cisività delle stesse. Valutazioni di inammissi- bilità si impongono anche al riguardo dell'ultimo moti- VO, con il quale 1' ON, nel dedurre, infine, APPLLICAZIONE DELL'ART. 6, II VIOLAZIONE E FALSA COMMA., L. 898/70 ( COME NOVELLATO DALL'ART. 11 L. 74/87) ART. 365 N. 3 C.P.C., lamenta il profilo per cui si renderebbe del tutto sorprendente il fatto che la Corte di Appello sia pervenuta а giudicare "inaccoglibile" il capo di gravame teso alla statuizio- 12 ne di un contributo della ex moglie almeno agli oneri straordinari di mantenimento della figlia ZI, e ciò sulla base della "valenza squisitamente morale" at- tribuita alla questione da esso stesso appellante. Più in particolare, a dire del ricorrente, si ren- derebbe del tutto patente la avvenuta violazione della normativa in richiamo, laddove quest'ultima assume a esclusivo parametro dei provvedimenti relativi alla prole, proprio "l'interesse morale" ( oltre che mate- riale di essa prole. Il motivo, infatti, così come formulato, si rende del tutto privo di perti- nenza rispetto all'effettivo contenuto del della sen- tenza impugnata, laddove si rende del tutto palese, dal tenore stesso della decisione, come la Corte di Appello abbia inteso ed interpretato con percorso argomenta- tivo in sé immune da vizi logico giuridici - 1'avvenuto riferimento contenuto negli scritti conclusionali dell' ON alla "valenza esclusivamente morale" della richiesta, nel senso di fattore sintomatico ed indi- interesse di esso ON allaziante di una carenza di statuizione;
ragion per cui è avverso una tale ratio interpretativa e decisionale che avrebbero dovuto, in realtà, indirizzarsi le doglianze del ricorrente. Dal conclusivo rigetto del ricorso consegue la 13 condanna del ricorrente alla refusione delle spese di questa fase di giudizio in favore della AR, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questa fase, che liquida in euro 1.500,00 per onorari ed in euro 100,00 per spe- se. Così deciso nella Camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 4 no- vembre 2002. Il consigliere estensore Il Presidente (Rosario De Musis) (Onofrio Fittipaldi) Polyuns ми CORTE IL CANCELIERE Andrea Bianchi Degre IL CANCELLIERE 14