Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1481
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Sentenza 11 marzo 1998

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Nel procedimento di sorveglianza, quando la comunicazione della data dell'udienza sia stata eseguita senza il rispetto del termine di 10 giorni liberi previsto dall'art.666, terzo comma del cod. proc. pen., richiamato dall'art.678, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178. lett. c), in quanto il mancato rispetto del detto termine menoma l'apprestamento della difesa sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista come necessaria dal quarto comma dell'art.666.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1481
    Data del deposito : 11 marzo 1998

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