Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, quando la comunicazione della data dell'udienza sia stata eseguita senza il rispetto del termine di 10 giorni liberi previsto dall'art.666, terzo comma del cod. proc. pen., richiamato dall'art.678, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178. lett. c), in quanto il mancato rispetto del detto termine menoma l'apprestamento della difesa sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista come necessaria dal quarto comma dell'art.666.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 11.3.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 1481
3. " Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 31458/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'IS OR, n. 18.6.1963 a Pescara avverso l'ordinanza in data 7.3.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Taranto Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
OSSERVA:
D'IS OR, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al Servizio sociale emessa in data 7.3.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, denunciandone la nullità ex art. 178 lett. c) C.P.P. perché pronunciata all'esito di udienza camerale tenuta su avviso comunicato senza rispetto del termine indicato al co. 3 del successivo art. 666.
Il ricorso è fondato. In effetti l'avviso di fissazione dell'udienza del 7.3.1997 risulta notificato al difensore il 5.3 e all'interessato il 6.3.1997. Ora nel procedimento di sorveglianza, quando la comunicazione della data dell'udienza sia stata eseguita senza il rispetto del termine di 10 giorni liberi previsto dall'art. 666, co. 3, richiamato dall'art. 678 C.P.P., deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi del precedente art. 178, lett. c), in quanto il mancato rispetto del detto termine menoma l'apprestamento della difesa sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista come necessaria dal co. 4 dell'art. 666 (Cass., Sez. I, 4.3.1993, Radosavljevis;
29.3.1994, Cavalca).
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al Tribunale di Taranto per nuova deliberazione nelle forme di rito.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998