Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengano nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1998, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 01.10.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. GEMELLI TORQUATO " N.4689
3.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO IU " N.15511/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) OL IU n. il 27.11.1934
2) OL IG n. il 05.06.1944
avverso decreto del 07.01.1998 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto di ricorsi;
Osserva in fatto e in diritto.
1. Con decreto motivato del 27 novembre 1997 la corte d'appello di Napoli confermava il decreto del 5 giugno 1996 con il quale il tribunale della stessa città aveva applicato a SI EP e SI LU la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro per il primo e di anni tre per il secondo, disponendo con lo stesso provvedimento la confisca di alcuni beni e di quote societarie intestate ai SI ed a terzi, nonché il versamento di una cauzione dell'importo di lire duecento milioni ciascuno.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori, sia il SI EP che il SI LU.
2. 1. SI EP, facendo riferimento ad un precedente decreto 22 luglio 1987 (confermato da questa corte) con il quale la corte d'appello di Napoli aveva revocato analoga misura di prevenzione disposta nei suoi confronti dal giudice di primo grado, denunzia:
a) la violazione dell'art. 649 c.p.p. sotto il duplice profilo che, contrariamente a quanto assunto dalla corte d'appello non sarebbero sopravvenuti fatti nuovi suscettibili di autonoma valutazione e, quindi, idonei a modificare il precedente accertamento di merito e che, in ogni caso, in funzione di questi ultimi, la corte non avrebbe potuto procedere alla rivalutazione anche dei fatti che erano stati esaminati con la precedente decisione di revoca della misura e non ritenuti sintomatici della appartenenza del ricorrente ad associazione camorrista;
b) la mancanza e la illogicità della motivazione con la quale il decreto impugnato aveva ritenuto la sussistenza della attualità della pericolosità sociale.
Da una parte, infatti, gli elementi posti a base della decisione risalirebbero nel tempo e non potrebbero considerarsi fatti nuovi per mancanza di qualsiasi valore indiziante;
dall'altra la rimessione in libertà per la cessazione delle esigenze cautelari, la dissoluzione dell'associazione camorrista alla quale il ricorrente avrebbe appartenuto, il fallimento delle numerose società a lui facenti capo dimostrerebbero palesemente il recesso dalla compagine delittuosa, che, invece, era stato considerato non provato dai giudici di merito. c) con riferimento ai beni confiscati, la illogicità della motivazione del decreto impugnato perché la corte di merito non avrebbe tenuto conto dell'ingente asse ereditario a lui lasciato dal genitore, che poteva giustificare il successivo notevole aumento del patrimonio..
2. 2. Anche il SI LU, con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza, denunzia la mancanza e la illogicità della motivazione del decreto impugnato in ordine alla affermazione della sussistenza della pericolosità sociale, in quanto dagli elementi di fatto indicati nel provvedimento impugnato non avrebbe potuto trarsi la prova della pericolosità intesa come condotta di vita criminosa in quanto consisterebbero in fatti isolati e non sintomatici;
non sarebbe stata considerato, inoltre, che la risalenza nel tempo dei fatti presi a base della decisione, il dissolvimento del gruppo camorrista facente capo ad RI MI, al quale il SI avrebbe appartenuto, erano tali da escludere la attualità della pericolosità del ricorrente..
2. 3. Il SI LU ha depositato in data 15 settembre 1998 la sentenza della corte di appello di Napoli con la quale in data 21 aprile 1998 è stato assolto dal reato di cui all'art. 416bis c.p.. 3. Entrambi i ricorsi sono infondati.
3. 1. Questa corte ha più volte affermato che "nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate" (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Unite, 17 luglio 1996, n. 18. RV. 205260). Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione dell'art. 649 c.p.p., in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ed in particolare del SO e dell'RI), i provvedimenti di custodia cautelare emessi nei confronti suoi (e del fratello), la applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il delitto di cui all'art.416bis c.p., costituivano fatti nuovi sopravvenuti, o, comunque non conosciuti, di indubbio valore indiziario che consentivano e giustificavano la rivalutazione degli elementi acquisiti in precedenza e non ritenuti idonei ai fini della dimostrazione della pericolosità del ricorrente.
L'assunto, poi, che la "rivalutazione" dovrebbe essere limitata soltanto ai nuovi elementi è manifestamente infondato, in quanto caratteristica della decisione "rebus sic stantibus" e (peraltro, di carattere generale in ogni caso di "revisione" di un precedente giudizio) è la possibilità (e il dovere) di rivalutare gli elementi di riprova (o indiziari) in precedenza acquisiti alla luce delle nuove risultanze processuali (cfr. art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.). 3. 2. Gli altri motivi di ricorso sono sostanzialmente comuni ad entrambi i ricorrenti e possono essere, quindi, trattati congiuntamente.
La dedotta illogicità della motivazione sotto il profilo che i nuovi elementi accertati sarebbero privi della necessaria consistenza indiziaria è inammissibile in questa sede in quanto si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze indiziare che involge una valutazione squisitamente di merito. I motivi, peraltro, sul punto non sembrano tenere nella necessaria considerazione la articolata e logica motivazione della corte d'appello che ha affermato la valenza probatoria dell'episodio di ON e di quello della vendita delle carni ai SI da parte del RN (gli unici episodi ai quali fanno riferimento specifico i ricorrenti), non tanto per il fatto in sè, quanto perché l'arrivo dei due fratelli a ON (peraltro nel periodo in cui il SI EP si sottraeva all'esecuzione della prima misura di prevenzione, quella poi revocata) era stato preceduto dall'invito di RI MI a SO SQ di "mettersi a loro disposizione" [cioè, dei fratelli SI], perché "nostri affiliati" e perché la vendita delle carni a prezzi particolarmente vantaggiosi era stata imposta al RN dall'RI MI, cointeressato alla gestione della SIMCARNI di cui si era dichiarato socio.
3.3. Ugualmente infondate sono le censure con le quali vengono denunziati vizi della motivazione in ordine alla attualità della pericolosità dei ricorrenti.
Le stesse sono fondate sull'assunto - che non essendo stata dimostrata la appartenenza dei SI alla associazione camorrista facente capo all'RI, sarebbe priva di fondamento la motivazione del decreto che ha ritenuto persistere l'attualità della pericolosità fino alla dimostrazione della dissociazione dall'organizzazione criminale.
L'assunto, tuttavia, da cui i ricorrenti traggono spunto è inconsistente, in quanto, a parte la genericità del motivo, la corte d'appello ha dimostrato, con ragionamento immune da vizi logici e con richiami puntuali a elementi di fatto (tra cui le più recenti traversie giudiziarie, conclusesi per il SI EP con una sentenza di applicazione della pena per il delitto di cui all'art.416bis c.p.), la appartenenza dei due ricorrenti (ovviamente nei limiti del procedimento di prevenzione in esame) al sodalizio camorrista facente capo all'RI, non ancora estinto malgrado l'arresto e la collaborazione del suo capo.
Sicché, come è stato più volte affermato da questa corte, per effetto dell'accertamento della pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 1, legge 31 maggio 1965, n.575, sarebbe stato onere dei ricorrenti, in considerazione della particolare natura delle associazioni di tipo mafioso, fornire la dimostrazione della cessazione della appartenenza alla associazione medesima. I ricorrenti, al contrario, si limitano a far riferimento agli stessi elementi di fatto presi in esame dalla corte d'appello (dissolvimento della associazione facente capo all'RI, fallimento delle aziende dei SI, ecc.), fornendone una propria interpretazione in contrasto con quella della corte stessa.
IL motivo deve, quindi, considerarsi inammissibile in quanto non rientra nei poteri di questa corte esaminare la "maggiore" validità dell'una o dell'altra tesi, come prospettato dai ricorrenti che non denunziano nessuna illogicità della motivazione, ma soltanto esaminare se la motivazione sulla cui base il giudice di merito è giunto ad una determinata conclusione risponda a corretti criteri logici o non sia manifestamente carente.
3.4. Con riferimento, infine, al motivo relativo alla confisca, proposto dal solo SI EP va rilevato che l'assunto che l'ingente aumento patrimoniale troverebbe giustificazione nell'oculata gestione del sostanzioso asse ereditario, è meramente assertivo e, peraltro, contraddetto dalla precisa e motivata ricostruzione effettuata dai giudici di merito sulle modalità di formazione della ricchezza dei ricorrenti che dopo un iniziale periodo, a lungo perdurante nel tempo, di gravi difficoltà economiche, in concomitanza con l'ingresso in società dell'RI, cominciarono ad avere un improvviso ed impensabile sviluppo economico..
3. 5. La sentenza 21 aprile 1998 della corte di appello di Napoli, con la quale SI LU è stato assolto dal delitto di cui all'art. 416bis c.p. non può essere, infine, essere in considerazione.
A parte, infatti, la specificità del giudizio di legittimità davanti a questa corte, va rilevato che la sentenza esibita, è successiva al giudizio di merito, per cui eventualmente potrà essere utilizzata soltanto ai fini di cui all'art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, fermo restando, ovviamente, la non pregiudizialità della statuizioni nella stessa contenute sul giudizio in esame in considerazione dei diversi presupposti ai quali è ispirato il giudizio di prevenzione rispetto a quello di cognizione (cfr. Cass., Sez. Unite, 17 luglio 1996, n. 18, RV. 205261).
4.I ricorsi debbono, pertanto, essere rigettati con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 1999