Sentenza 2 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2001, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
Бевидео E N O I Z A R 61 63/ 0 T S I REPUBBLICA ITALIANA G 2.0.1 E R IN NOME DEL POPOLO TALIA A D E AZIONE LA CORT SU T Oggetto N E S Regolamento E SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10643/00 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 13681 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Ud. 29/01/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del 30/03/00, nella causa iscritta al n°. 77074/99 vertente tra AN MM;
AN CA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Marcello MATERA che ha chiesto si 184 dichiari la competenza del Giudice di pace di Roma in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO depositato 1'8.6.1999 AN MM Con ricorso proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma con il quale gli si intimava il pagamento in favore di LL Carla della somma di L. 4.342.669, oltre interessi e spese di procedura. L'adito Giudice di Pace, con ordinanza in data 5.7.1999, dichiarava la propria incompetenza per "trattandosi di controversia inerente a materia contratto di locazione" e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Unico presso il Tribunale concedendo termine per la riassunzione. Operata dal AN tale riassunzione il Giudice Unico presso il Tribunale, con ordinanza in data 30.3.2000, richiamando la giurisprudenza di questa Suprema Corte in merito al carattere funzionale della competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, richiedeva regolamento di competenza avverso l'indicata sentenza. Nessuna delle partivè avvalsa della facoltà di proporre memorie a norma dell'art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Questione che forma ancora una volta oggetto dell'esame di questo Collegio quella di stabilire se la competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo nel relativo giudizio di opposizione subisca o meno delle deroghe per ragioni di connessione. Questa Corte, con costante, pacifica giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass.
9.4.1999 m 3475, II.
2.1999 n. 24.10.1998 n.10574, SS.UU.
8.3.1996 n. 1835 e II86, SS.UU.
8.10.1992 n. 10984) ha affermato che "la competenza dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale ed inderogabile”. Ha altresì precisato che tale competenza "in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni" avendo carattere funzionale ed inderogabile non subisce modificazioni neppure per una situazione di connessione (cfr.Cass.
9.4.1999 n. 3475, 24.10.1998 n.10574 e 9.9.1998 n. 8914) e che il giudice cui sia stata rimessa detta causa per ragioni di connessione ben può richiedere il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., giacchè la declaratoria di incompetenza del primo giudice comporta 3 implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (v. sul punto Cass.
9.4.1999 n. 3475, 20.1.1998 n. 8328 e 13.5.1998 n. 4793). Nè sulla questione, influisce l'art. 40 co.6 c.p.c., introdotto con l'art. 19 legge n. 375 del 1991 in quanto, una volta ribadito il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso ingiuntivo precisandosi che essa prevaleil decreto sulle ragioni di connessione stabilite dagli artt. 36 e 40, non si ravvisano motivi per i quali queste ultime dovrebbero, in siffatta ipotesi, riespandersi. Va quindi dichiarata, -su conforme richiesta del P.G. la competenza del Giudice di Pace di Roma mentre non va difensiva delle adottata, in mancanza di attività parti, alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul regolamento di competenza d'ufficio dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, nulla per le spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 29.1.2001. 4 Клариґміни Il Presidente Il Consiglie est. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista - Depositata in Cancelleria Oggi, lì E - 2 MAG. 2001 N O I A Z M IL CANCELLIERE E A R R P Giovanni Giambattista T U E S IS T N Z E I O A R G O C E R A D E T N E S E S