Sentenza 19 aprile 2001
Massime • 1
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha l'obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l'omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse la nullità della notifica in un caso in cui, disposta ctu ematologica per l'accertamento della paternità naturale e ritualmente comunicato non solo l'inizio delle operazioni ma anche le sedute successive, il ricorrente lamentava di non essere stato informato preventivamente dagli istituti e laboratori scelti dal consulente per gli esami immuno - ematologici e biologici, del che non aveva mai fatto richiesta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO AMABILE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER ME, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ARTURO DE FELICE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
ER RT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2/00 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione Minori, depositata il 10/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Amabile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 novembre 1996, il Tribunale per i minorenni di Salerno, in accoglimento della domanda di CA RI, dichiarò la paternità giudiziale di AR DI nei confronti della figlia RO RI.
L'impugnazione del DI è stata respinta dalla Corte di appello di Salerno, la quale con sentenza del 10 aprile 2000 ha osservato che la prova della paternità contestata si ricavava sia dalle deposizioni dei numerosi testi escussi che avevano confermato l'esistenza di una relazione tra le parti nel periodo del concepimento della minore, sia dalle risultanze della consulenza immunoematologica che aveva attribuito la paternità con una probabilità dell'ordine del 99,9975%; e che non sussisteva l'eccepita nullità della consulenza sia perché il consulente aveva regolarmente comunicato all'appellante ed al suo consulente non solo la data di inizio delle operazioni peritali, cui era tenuto, ma anche quella delle successive riunioni, sia perché costoro non ne avevano contestato la validità, ne' le conclusioni cui queste erano pervenute.
Per la cassazione della sentenza, il DI ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste CA RI con controricorso. RO RI, nelle more divenuta maggiorenne non si è costituita. Motivi della decisione
La Corte deve, anzitutto, dichiarare ammissibile il ricorso, essendo stato ritualmente notificato in data 14 luglio 2000 (cfr. relata di notifica) a RO RI, nelle more divenuta maggiorenne;
con la conseguenza che è invece venuta meno la capacità di CA RI di stare in giudizio in rappresentanza della figlia dopo l'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte della stessa, ormai unica titolare dell'azione. E che, dunque la resistente, cui è stato egualmente notificato il ricorso, non poteva spiegare difese in sostituzione della figlia maggiorenne sul merito della controversia, ma soltanto eccepire il proprio difetto di legittimazione processuale.
Con detto ricorso AR DI, denunciando violazione degli art. 194 e 201 cod. proc. civ., nonché 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di nullità della consulenza, tempestivamente formulata nel giudizio di primo grado e sulle cui risultanze i giudici di merito avevano fondato quasi esclusivamente la paternità contestata, senza considerare: a) che il c.t.u. non aveva fissato le date ne' indicato i laboratori presso cui avrebbe svolto le indagini sul sangue, pur essendone stato specificamente richiesto;
b) che era stato in tal modo violato il principio del contraddittorio il quale impone all'ausiliario l'obbligo di comunicare, di volta in volta, le date ed il luogo delle operazioni;
c) che, essendo dunque la consulenza affetta da nullità, la stessa non poteva essere utilizzata neppure nella motivazione della sentenza per rafforzare gli elementi concernenti la paternità, perciò incidendo su un punto decisivo della stessa.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a sezioni unite, che il principio del contraddittorio si applica pure alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio e che lo stesso ai sensi delle disposizioni contenute negli art. 194 e 201 cod. proc. civ. nonché 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ., deve essere osservato secondo le modalità che seguono: A) il consulente tecnico autorizzato, a norma dell'art. 194 cod. proc. civ., a compiere indagini senza la presenza del giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto di cancelleria da comunicarsi, a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., ai procuratori delle parti costituite nonché ai loro consulenti;
B) tale obbligo di comunicazione sussiste, dunque unicamente per il giorno, l'ora ed il luogo d'inizio delle operazioni e non anche per quanto riguarda ogni singola successiva operazione;
in relazione alla quale, una volta stabilito il contraddittorio tra il consulente di ufficio e le parti con la fissazione della data di inizio delle operazioni, incombe sulle parti medesime l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (se lo ritengano); C) E d'altra parte il menzionato art. 194 abilita il consulente tecnico, nello svolgimento delle indagini che è autorizzato a compiere da solo, ad assumere informazioni da terzi e ad acquisire, anche di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti (ancorché risultante da documenti non prodotti in causa o da altre fonti), sempre che si tratti di fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza: senza che ciò comporti violazione del principio del contraddittorio, avendo egli, in tal caso, l'obbligo di riportare le relative risultanze con l'indicazione delle fonti nella relazione, con la conseguenza che può sempre utilmente avvenire ad opera della controparte la confutazione di quelle ritenute sfavorevoli;
D) Eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano, pertanto, la nullità solo ove consistano nell'omissione della comunicazione di cui si è detto, della data di inizio delle operazioni;
e semprecché tale omissione abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto;
un pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 986/1996; 2865/1995;
1457/1995; 4821/1993; 3615/1990).
Ma un tal pregiudizio non è stato prospettato neppure in questa fase di legittimità dal ricorrente, il quale peraltro non ha contestato nè la legittimità dei prelievi ematici operati dal consulente, ne' le metodologie delle analisi e degli esami immuno - ematologici e biologici, svolti dagli istituti universitari e dai centri specializzati incaricati da quest'ultimo e che sono stati allegati, tutti, alla relazione, nonché le risultanze cui sulla base di essi il consulente è pervenuto;
ed ha ravvisato la dedotta nullità nel solo fatto di non essere preventivamente venuto a conoscenza dei nominativi degli istituti e dei laboratori al riguardo prescelti (pag. 13), perciò stesso rendendo palese l'infondatezza della censura rivolta alla sentenza impugnata. La quale, pur tuttavia, ha smentito l'esistenza di omissioni ed irregolarità nelle operazioni peritali, ricostruendone analiticamente lo svolgimento e dimostrando non solo che il DI, in conformità del citato art. 91 disp. att. cod. proc. civ. era stato informato della data e del luogo di inizio delle operazioni, ove non si era presentato preannunciando la propria assenza, ma che il consulente aveva comunicato allo stesso ed al di lui perito anche la data ed il luogo delle 5 sedute successive:
nel corso delle quali, infatti, erano stati effettuati due prelievi sulle parti e che si erano rese necessarie per il comportamento dilatorio ed ostruzionistico mantenuto in ciascuna di esse dal ricorrente e dal proprio consulente.
Va aggiunto che la Corte territoriale non ha trascurato di esaminare neppure se la disinformazione lamentata da costoro fosse ascrivibile a comportamento del consulente tecnico, pur non tenuto per i principi avanti esposti a dare comunicazione di ogni operazione successiva a quella iniziale per l'espletamento dell'incarico; e l'ha esclusa in base agli stessi verbali delle operazioni peritali (non contestati dal ricorrente) dai quali è invece emerso che soltanto nel corso della terza seduta e del secondo prelievo ematico, il DI ed il proprio consulente avevano sollevato la questione, non già per chiedere notizie sul prosieguo delle operazioni e sulle presumibili date delle stesse, bensì esclusivamente per eccepire l'asserita nullità di quelle già compiute a causa dell'omessa indicazione degli enti incaricati di svolgere le indagini, pur in mancanza di qualsiasi loro precedente richiesta al riguardo. E che analogo comportamento pretestuoso è stato mantenuto nel corso delle sedute successive in cui il ricorrente si è limitato a contestare presunte irregolarità concernenti sempre operazioni precedenti, senza mai richiedere informazioni sul loro prosieguo e rifiutando, anzi, dopo il secondo prelievo di prendere in consegna i frammenti ematici che il consulente gli aveva offerto per consentirgli l'autonomo svolgimento su di essi di tutte le indagini ritenute opportune per tutelare il proprio diritto di difesa.
E poiché il ricorrente ha ignorato del tutto tale argomentato ragionamento svolto dai giudici di merito, cui non ha dato risposta, limitandosi a riproporre semplicemente l'eccezione di nullità della consulenza già motivatamente disattesa in secondo grado, la Corte deve confermare la sentenza impugnata per avere respinto l'eccezione suddetta ed aver conseguentemente utilizzato gli accertamenti peritali esenti dalle denunciate irritualità; che d'altra parte la Corte di appello ha esaminato e valorizzato unitamente alle altre risultanze istruttorie, pur esse favorevoli alla RI, per ritenere ampiamente raggiunta la prova della paternità contestata e già dichiarata dai primi giudici.
Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese relative al rapporto processuale con RO RI, perché costei, cui l'esito del giudizio è stato favorevole non si è costituita;
mentre sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate quelle attinenti al rapporto processuale tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese processuali tra il ricorrente e la RI.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2001