Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 1
L'estensione ai coindagati degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento di impugnazione "de libertate" presuppone che si tratti di decisione non annullata. (Fattispecie in tema di concorso in corruzione pluriaggravata di pubblici funzionari di banca centrale estera, in riferimento alla quale il G.i.p. aveva revocato la misura cautelare estendendo a un coindagato gli effetti favorevoli di una decisione del tribunale del riesame successivamente annullata in sede di giudizio di legittimità). Conf. sez. I, nn. 9775 e 10301 del 2010 non massimate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2010, n. 8244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8244 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 562
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37632/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
1) ER IA JA, N. IL 01/08/1953;
avverso l'ordinanza n. 1017/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 24/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio V., che ha richiesto annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Ciliberti A., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 15.04.2009 il Gip del Tribunale di Palermo applicava, tra gli altri, a IV CI ER la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai seguenti addebiti: capo n) concorso in tentata truffa pluriaggravata;
capo p) concorso in corruzione pluriaggravata di funzionari del Banco Centrale Venezuelano. Il complessivo addebito fa riferimento all'utilizzo di falsi titoli di Stato venezuelani per ottenere linee di credito presso banche straniere al fine di procedere poi a lucrosi investimenti.
1.1 Con ordinanza in data 24.06.2009 il Gip presso il Tribunale di Palermo revocava la misura cautelare applicata al IV CI sul rilievo che analoga decisione era stata presa dal Tribunale del Riesame per altro coimputato nelle stesse condizioni.
1.2 Avverso tale ordinanza il P.M. presso l'anzidetto Tribunale proponeva appello ex art. 310 c.p.p., sostenendo le proprie contrarie tesi.
1.3 Con ordinanza 24.07.2009 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 310 c.p.p., rigettava tale appello dell'Accusa, rilevando innanzitutto come fosse stato corretto applicare in favore del IV CI il fatto nuovo costituito dalla decisione già presa dal Tribunale del Riesame su altro indagato che si trovava nelle stesse condizioni sostanziali;
rilevava poi come da un lato (per quel che atteneva all'addebito di cui al capo "p") fosse risultato che i funzionari del Banco Centrale del Venezuela non potessero essere qualificati pubblici ufficiali, e dall'altro (per quel che riguarda il capo "n") come non potesse darsi concreta applicazione all'aggravante ex L. n. 146 del 2006, art. 4 per il limite di pena del reato contestato.
2. Avverso tale ultima ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo che motivava il gravame deducendo: a) il Banco Centrale del Venezuela è, per quell'ordinamento, ente di diritto pubblico i cui funzionari rivestono qualifica di pubblici funzionari anche e proprio nell'attività di attestazione di autenticità dei falsi titoli di Stato;
b) doveva ritenersi applicabile la L. n. 146 del 2006, art. 4, tenendo conto delle altre aggravanti, in particolare di quella ex L. n. 203 del 1991, art. 7 da ritenere parimenti sussistente.
3. In data 03.02.2010 la difesa del IV CI depositava memoria di contrasto al ricorso dell'Accusa.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero il provvedimento impugnato muove dall'affermazione, in sè corretta, dell'effetto estensivo, anche in materia cautelare, dell'impugnazione proposta da un coindagato, sempre che il motivo fondante l'impugnazione non abbia natura strettamente personale. Tale principio, però, nella presente vicenda processuale, non può non tenere conto del fatto che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti del coindagato DO EN - su cui poggiava l'ordinanza qui impugnata - è stata annullata con sentenza di questa Corte, Sez. 6 Pen., n. 1869 in data 05.11.2009, anche relativamente ai reati per cui è indagato il IV CI, disponendo rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Alla stregua di questo elemento pregiudiziale, erroneamente apprezzato dal giudice a quo, ed anche per l'evidente sussistenza della medesima ratio decidendi nel merito, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo anche per quanto riguarda la posizione dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010