Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/1994, n. 3347
CASS
Sentenza 24 gennaio 1994

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Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del "neminem laedere", ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/1994, n. 3347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3347
    Data del deposito : 24 gennaio 1994

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