Sentenza 6 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, la irreperibilità del testimone (che, ai sensi del terzo comma dell'art. 195 cod.proc.pen., rende utilizzabili le dichiarazioni relative a fatti che lo stesso ha riferito aver appreso da altri) è ipotesi che ha fondamento e disciplina del tutto diversi rispetto a quelli relativi alla irreperibilità dell'imputato, in quanto, le norme che prevedono la necessità di disporre ricerche di quest'ultimo, in caso di impossibilità di notificargli atti processuali, non sono applicabili anche al teste atteso che esse rispondono alla esigenza di assicurare il diritto di difesa (in ragione del quale, in caso di ricerche infruttuose, è prevista la emanazione del decreto di irreperibilità e la notifica degli atti al difensore); ne consegue che, di fronte alla impossibilità di notificare la citazione al testimone, è sufficiente a far ritenere la sua irreperibilità l'effettuazione di accertamenti anagrafici, che abbiano dato esito negativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2000, n. 6888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6888 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. F. MARRONE - Presidente - del 06/12/2000
1. Dott. R. CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. A. AMATO - Consigliere - N. 1974
3. Dott. A. DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. V. RAGONESI - Consigliere - N. 9841/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG MA n. Avola il 29.10.50
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
In fatto e in diritto
Il Pretore di Ivrea, con sentenza del 25.6.98, dichiarava NG MA responsabile del reato di furto aggravato e lo condannava alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e lire 600 mila di multa. Tale sentenza veniva confermata in data 6.10.99 dalla Corte d'appello di Torino.
Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione dell'art. 195 c.p.p. per avere la Corte di merito ritenuta legittima la dichiarazione di irreperibilità della teste Agramante sulla base dell'esito negativo degli accertamenti anagrafici. Con il secondo motivo il prevenuto assume la violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p. per essere stata riconosciuta la sua responsabilità
penale sulla base di indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso l'imputato lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti è sulla recidiva nonché il mancato contenimento della pena nei limiti più prossimi ai minimi edittali. Il primo motivo del ricorso è infondato.
L'irreperibilità del testimone, prevista dall'articolo 195 cpp, costituisce una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella dell'imputato il che fa escludere che ad essa risultino applicabili le disposizioni di cui agli articoli 159 e 160 cpp. La necessità, infatti, di disporre, le ricerche dell'imputato, in caso di impossibilità di notificare gli atti processuali a quest'ultimo, è strettamente collegata con la tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito in ragione del quale si rende necessaria, in caso di ricerche infruttuose, l'emanazione del decreto di irreperibilità che consente la notifica successiva degli atti al difensore.
Sarebbe invece totalmente privo di giustificazione disporre l'effettuazione di ricerche nei confronti del testimone irreperibile posto che nei confronti di quest'ultimo non deve essere assicurato il diritto di difesa, non deve essere emanato alcun decreto di irreperibilità e non deve essere disposta alcuna notifica al difensore.
Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi che, a fronte della impossibilità a notificare la citazione al testimone, sia sufficiente a far ritenere l'irreperibilità di quest'ultimo l'effettuazione di ricerche anagrafiche che diano esito negativo, come correttamente ritenuto dalla impugnata sentenza. Il motivo di ricorso in esame è privo di pregio anche in relazione all'ulteriore profilo dedotto in ordine alla inutilizzabilità della deposizione della testimonianza del teste Persichella poiché, essendo questa "de relato", si sarebbero dovuti applicare i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 comma 3 cpp. circa la necessità di riscontri alle dichiarazioni. Senza entrare in considerazioni di ordine giuridico circa la necessità o meno nel caso di specie di elementi di riscontro, rileva la Corte che la sentenza impugnata adduce come ulteriore elemento di prova a carico dell'imputato il fatto obiettivo che in casa dello stesso furono sequestrati beni provenienti dal furto in danno della parte lesa Novaria, circostanza questa che costituisce indubbio riscontro alla deposizione del teste Persichella.
Per quanto concerne il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso gli stessi, ancorché proposti, sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione, tendono in realtà ad avvalorare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, nonché a censurare sotto il profilo del merito la decisione del giudice di secondo grado in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena e, come, tali costituiscono censure in punto di fatto non proponibili in sede di legittimità.
Il ricorso va in conclusione rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001