Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2000, n. 6888
CASS
Sentenza 6 dicembre 2000

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In tema di testimonianza indiretta, la irreperibilità del testimone (che, ai sensi del terzo comma dell'art. 195 cod.proc.pen., rende utilizzabili le dichiarazioni relative a fatti che lo stesso ha riferito aver appreso da altri) è ipotesi che ha fondamento e disciplina del tutto diversi rispetto a quelli relativi alla irreperibilità dell'imputato, in quanto, le norme che prevedono la necessità di disporre ricerche di quest'ultimo, in caso di impossibilità di notificargli atti processuali, non sono applicabili anche al teste atteso che esse rispondono alla esigenza di assicurare il diritto di difesa (in ragione del quale, in caso di ricerche infruttuose, è prevista la emanazione del decreto di irreperibilità e la notifica degli atti al difensore); ne consegue che, di fronte alla impossibilità di notificare la citazione al testimone, è sufficiente a far ritenere la sua irreperibilità l'effettuazione di accertamenti anagrafici, che abbiano dato esito negativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2000, n. 6888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6888
    Data del deposito : 6 dicembre 2000

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