Sentenza 11 giugno 2004
Massime • 1
È illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, sul semplice presupposto che il richiedente sia stato in passato condannato per un reato in materia di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, giacché, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 la ratio della esclusione è riferita ai reati oggetto del procedimento per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio.
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale sul divieto di accesso al patrocinio a speseGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza che qui pubblichiamo la Corte costituzionale ha ribadito, in tema di preclusioni di accesso al patrocinio a spese dell'Erario, una opzione interpretativa che aveva già compiuto in una precedente occasione, e che risulta accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità. Il problema concerne i reati tributari, o più precisamente i reati «commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». Il divieto di ammissione al patrocinio per i non abbienti è nato con il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990, che disponeva appunto non applicarsi il beneficio «nei confronti dell'imputato» dei reati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2004, n. 31177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31177 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 11/06/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 2766
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 036332/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RÌ ER N. IL 11/11/1964;
avverso ORDINANZA del 07/05/2003 TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 7/5/03 il Tribunale monocratico di Taranto ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30/5/02 n. 115 da ER AL contro il decreto con il quale il 30/1/03 lo stesso Tribunale, quale giudice procedente, aveva negato al predetto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale pendente a suo carico per violazioni delle leggi sugli stupefacenti ritenendo applicabile, poiché risultava essere stato ripetutamente condannato per reati in materia di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, l'art. 91 comma 1 lett. a) del citato D.P.R.. Secondo tale norma l'ammissione al patrocinio è esclusa per "l'indagato, l'imputato o il condannato" di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
L'art. 1 comma 9 della legge 30/7/90 n. 217, in tale parte non modificata dalla legge 29/3/01 n. 134, stabiliva invece che non poteva essere ammesso al patrocinio "l'imputato" per i suddetti reati.
Il Tribunale ha ritenuto che il nuovo testo della disposizione risponda a una ratio di tipo prettamente economico, comune alla previsione dell'art. 96 ove sono dettati i criteri cui il giudice deve rifarsi per valutare l'ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio, e miri ad evitare che del beneficio possano approfittare soggetti che non ne paiono meritevoli e bisognosi proprio per avere commesso reati in materia fiscale;
ed alla luce di questa ratio, cui sarebbe stata adeguata la lettera della norma, ha ritenuto che non si debba distinguere a seconda che i reati ostativi siano o meno oggetto del procedimento in cui viene richiesta l'ammissione al patrocinio.
Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione, integrato da memoria, deducendo erronea interpretazione della norma.
La doglianza è fondata.
La modifica che il comma 9 dell'art. 1 della legge 217/1990 ha subito nella trasposizione nell'art. 91 lett. a) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia risponde invero chiaramente solo all'esigenza di prevedere espressamente nel testo della disposizione le diverse situazioni procedimentali e vesti (non solo di imputato ma anche di indagato o di condannato) in cui può essere chiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Non vede quindi il Collegio alcuna significativa ragione per discostarsi dal principio affermato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002 da questa Sezione con la sentenza 17/3/00, Sinisi, rv. 215.924 secondo cui la ratio dell'esclusione di cui si tratta è dettata dall'esigenza di non riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato limitatamente a una categoria di reati, quelli concernenti l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la cui commissione comporta la impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell'autore.
Restano d'altra parte validi - anche alla stregua del nuovo testo della norma in cui tutt'ora figura, tra coloro che non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, pure chi non è stato condannato, ma è solo indagato o imputato, per i suddetti reati - i dubbi di costituzionalità manifestati con la citata pronuncia per una interpretazione che, come quella adottata dal Tribunale, facesse escludere dal beneficio anche in relazione a reati diversi un soggetto la cui responsabilità per il reato fiscale non sia stata ancora definitivamente accertata.
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per nuovo esame che tenga conto dell'enunciato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004