Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2004, n. 31177
CASS
Sentenza 11 giugno 2004

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Massime1

È illegittima la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, sul semplice presupposto che il richiedente sia stato in passato condannato per un reato in materia di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, giacché, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 la ratio della esclusione è riferita ai reati oggetto del procedimento per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio.

Commentario1

  • 1La Corte costituzionale sul divieto di accesso al patrocinio a spese
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza che qui pubblichiamo la Corte costituzionale ha ribadito, in tema di preclusioni di accesso al patrocinio a spese dell'Erario, una opzione interpretativa che aveva già compiuto in una precedente occasione, e che risulta accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità. Il problema concerne i reati tributari, o più precisamente i reati «commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». Il divieto di ammissione al patrocinio per i non abbienti è nato con il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 217 del 1990, che disponeva appunto non applicarsi il beneficio «nei confronti dell'imputato» dei reati …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2004, n. 31177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31177
Data del deposito : 11 giugno 2004

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