Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 7001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7001 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula A 07001/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LAVORO SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.21807/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Cron.19689 Cons. Rel. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI BALLETTI Consigliere Ud. 12/03/02 Dott. Bruno. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12 è per legge domiciliato;
ricorrente
contro
NI NT, DE MARCO LETIZIA, nella qualità di legali rappresentanti di NI AS, nata il [...], nonché
contro
NI NT;
atti; intimati 1054 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 802 del 19 aprile-30 giugno 1999, n. 802/351, RGAC n. 755 del 1997, cron. 5404; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 MARZO 2002 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 19 aprile-30 giugno 1999, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la decisione del locale Pretore che aveva riconosciuto ai genitori di AS IN il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, a causa della grave infermita mentale dalla quale la stessa minore era affetta sin dalla nascita. Avverso tale decisione ricorre il Ministero dell'Interno con ricorso sorretto da due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della legge n.18 del 1980 in relazione all'art. 360, primo comma n.3, codice di procedura civile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 codice di procedura civile. Secondo il ricorrente, la diagnosi di stato demenziale grave cui conseguirebbe la necessità di sarebbe contraddetta dalla accompagnamento circostanza, già rilevata dal consulente tecnico nominato in primo grado, e cioè che la IN aveva comunque conseguito il diploma di scuola media inferiore, al termine di un periodo di studi regolari. In altre parole, ad avviso del Ministero ricorrente, il grado di scolarità raggiunto sarebbe, di per sè, un ostacolo al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, non sono fondati. La consulenza tecnica di ufficio disposta dal Tribunale _ secondo quanto risulta dalla decisione impugnata ha confermato la diagnosi e la valutazione già espressa dal consulente tecnico di primo grado in ordine alla necessità di accompagnamento della IN, in quanto affetta da "insufficienza mentale in soggetto con idrocefalo congenito operato di derivazione ventricolo- peritoneale". Nel ricorso in appello, il Ministero aveva dedotto "l'erroneità e l'insufficienza dell'espletata consulenza tecnica in ordine alla accertata decorrenza delle patologie invalidanti" riscontrate. A tali censure, i giudici di appello hanno risposto sottolineando che doveva essere confermata la data di decorrenza del beneficio indicata dal Pretore nel primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda (1 giugno 1990) considerato che si trattava di malformazione congenita nella minore. Il conseguimento del diploma di scuola media inferiore (terza media), secondo l'accertamento compiuto dai consulenti di primo e secondo grado, non è affatto in contrasto con la diagnosi di "stato demenziale grave" formulata nei confronti della IN e con la conseguente accertata necessità di un suo accompagnamento (in linea, del resto, con la valutazione espressa in sede amministrativa di "difficoltà persistenti"). Si tratta come è evidente di un accertamento tecnico e di merito, non sindacabile in questa sede. Tra l'altro, opportunamente i consulenti nominati dall'ufficio hanno posto in luce che la IN ebbe a frequentare la scuola e a terminare gli studi solo grazie ad una attività continua di sostegno da parte di personale specializzato. L'osservazione finale, contenuta nel ricorso, secondo la quale "tutti gli invalidi psichici per definizione hanno bisogno di cura e di assistenza sul piano psichico" e tuttavia non tutti gli invalidi psichici hanno necessità di accompagnamento, appare - pertanto generica e del tutto irrilevante, essendo stata riferimento alla IN, una accertata, con impossibilità rilevante ai sensi situazione di dell'art.1 della legge n.18 del 1980. Il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
Laa Corte rigetta il ricorso. aundrer Nulla per le spese di questo giudizio. で Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vincenzo Miles Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Z oggi, 14 MO6 2002 E B E IL CANCELLIERE 5