Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
SE01 893/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Contratto di mediazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5301/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. 4640 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep.521 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 23/11/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE N TENZA Sex Sig 45. -6 Der diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AR IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R R PEREIRA 202, presso lo studio dell'avvocato BOFFA FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato VITUCCI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro €1,55 .3000 FOR HOSPITAL SPA, in CANCELLERIA persona dell'Amministratore Delegato sig. Vittorio Sartori, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A DEPRETIS 86, presso lo studio DG724683 dell'avvocato CAVASOLA PIETRO, che lo difende 2001 unitamente agli avvocati SCAMONI MARIO, ERCOLI 2002 GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1655/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione III civile emessa il 28/9/1998, depositata il 16/10/98; RG.723/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato FRANCO BOFFA;
udito 1'Avvocato GIANNETTO CAVASOLA (per delega avv. Pietro Cavasola); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per accoglimento del II motivo, inammissibilità о rigetto del I motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IN SA, con atto di citazione del 15 dicembre 1987, ha convenuto in giudizio davanti al tri- bunale di Padova la spa For Hospital, chiedendone la condanna al pagamento della provvigione che si era ma- turata in suo favore per l'attività di mediazione pre- stata nella vendita di un immobile di proprietà della convenuta. La convenuta si è costituita in giudizio ed ha ec- cepito la prescrizione del diritto del mediatore: que- sti aveva chiesto il pagamento della provvigione (con 2 la citazione del 15 dicembre 1987) dopo oltre un anno dalla conclusione dell'affare (3 aprile 1986).
2. La domanda è stata rigettata dal tribunale e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 16 ottobre 1998. La Corte di appello ha ritenuto che il SA non aveva fornito la prova che il termine della prescrizio- ne era sospeso per avere il debitore dolosamente occul- tato il debito.
3. IN SA ha proposto ricorso con il quale ha chiesto la cassazione della decisione della Corte di appello. Resiste con controricorso la Società For Hospital. Le parti hanno depositato anche memorie MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso si articola in due motivi, per inten- dere i quali occorre richiamare la motivazione della sentenza impugnata in punto di inesistenza di cause sulla sospensione della prescrizione. La Corte di appello ha dichiarato che il SA non aveva dedotto alcuna prova che "valesse a postici- pare il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8 C.C." e che dalla prova articolata non ri- sultava che la convenuta avesse posto in essere alcuna frode atta а nascondere l'avvenuta esistenza del credi- 3 to.
2. Con il primo motivo, denunziando omessa motiva- zione su punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 184 cod. proc. civ, il ricorrente si duole, sostanzialmente, del fatto che il giudice del merito non ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova arti- colata. La censura non è ammissibile sia come censura di censura di omes- errata applicazione di legge, sia come sa motivazione. Infatti, il SA non riproduce in questa sede, come gli imponeva il dovere della specifica indicazione dei motivi del ricorso, i capitoli della prova testimo- niale di cui afferma l'ammissibilità e la rilevanza.
3. Con il secondo motivo la sentenza è censurata per avere ritenuto che il dolo presupposto dall'art. 2941, n. 8 cod. proc. civ. ai fini della sospensione della prescrizione si identifichi solo con la frode. Anche questa censura è inammissibile, perché l'identificazione del dolo con la frode non appartiene al decisum della sentenza impugnata, la quale si ri- pete- è incentrata soltanto sulla mancanza di prove sulle cause di sospensione della prescrizione.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. 4 Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in ₤230000 ₤11878 oltre onorari liquidati in euro 1.291,14 (lire 1.500.000). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il ༡ ཀཞུག་ ཀ ག 23 novembre 2001. 2066 Luigi Francesco Di Nanni, Est. 149,77 Il Presidente Profientimines IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli Deposit Concelleria oggi, in IL CANCELLIERE01 Gina Casoli AGENZIA D E ENTRATE ROMA 2 A Sario 16737