Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di spostamento della competenza territoriale nei procedimenti riguardanti magistrati, la disciplina prevista dall'art. 11 cod. proc. pen., in virtù della modifica intervenuta con la legge n. 420 del 1998, che sancisce la competenza tabellare con rinvio ad altro Tribunale previamente determinato, si applica solo ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 420 del 1998 con la conseguenza che ai fatti precedenti si applica la disciplina previgente e cioè la regola attributiva di competenza al capoluogo del distretto più vicino a quello nel quale ha sede l'ufficio del giudice (Fattispecie in tema di giudici onorari aggregati).
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Cass. pen., Sez. I, sent. 27.1.2025, n. 2970 – Pres. Siani Abstract: A fronte di un ricorso mediante il quale veniva sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 568, co. 2, c.p.p. in relazione agli articoli 3, 24, 25, co. 1, e 111 Cost., l'organo nomofilattico fissa i parametri interpretativi in tema d'impugnabilità della sentenza che decide sulla competenza. La scelta assunta dal legislatore con l'art. 568, co. 2, c.p.p. non cede a critiche di irragionevolezza, perseguendo quell'interesse di ordine pubblico in materia di competenza che risponde ai criteri di naturalità e precostituzione del giudice e che, conseguentemente, soddisfa i crismi del giusto processo. …
Leggi di più… - 2. Magistrato onorario indagato: si applica lo spostamento di competenzaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 13105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13105 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 1260
3. " ANNA MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " ER GI " N. 42226/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza rilevato dal G. I. P. presso il Tribunale di Roma nei confronti del G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in procedimento penale a carico di:
RE EN, n.
5.11.1935 a Napoli, con ordinanza in data 17.10.2000
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco COSENTINO che ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma OSSERVA Con sentenza del 6.4.1999 il G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, investito all'udienza preliminare della richiesta, formulata dal P.M in data 12.6.1998, di rinvio a giudizio di RE EN per reato commesso il 16.2.1998, osservava che l'imputato risultava nominato con D.M.
6.1.1998 giudice onorario aggregato al Tribunale di Napoli, ove aveva preso possesso il 9.11.1998. Ravvisava perciò la propria incompetenza in ragione della speciale disciplina derogatoria prevista dall'art. 11 C.P.P., rimettendo gli atti al P.M. presso il Tribunale di Roma, individuato secondo i criteri da detta norma nel testo vigente stabiliti.
All'udienza preliminare nuovamente fissata dinanzi al G.I.P. di Roma questi, rilevato che il fatto contestato risultava anteriore all'entrata in vigore della modifica all'art. 11 C.P.P. introdotta con L.
2.12.1998 n. 420, ravvisava conflitto di competenza, qui rimettendo gli atti per la soluzione.
Il conflitto è ammissibile in rito. Ai fini della soluzione va preliminarmente risolto il problema dell'applicabilità ai giudici onorari aggregati della speciale disciplina sulla competenza, dettata dall'art. 11 C.P.P. per i procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale, la deroga da tale disposizione prevista agli ordinari criteri determinativi della competenza trova la sua giustificazione nella necessità di evitare anche soltanto il sospetto di lesione all'imparzialità del giudizio in ragione dei vincoli che vengono a stringersi fra soggetti investiti di funzioni giudiziarie nel medesimo ambito territoriale;
l'eccezione è quindi correlata ad una concreta stabilità di rapporti, presupponendo, per i membri laici di organi giurisdizionali, un non occasionale ne' episodico esercizio delle relative funzioni (cfr. Cass., Sez. 1^, 13/30.12.1999, confl. comp. in proc. La Torre). Poiché il giudice onorario aggregato non è chiamato a svolgere funzioni giudiziarie presso il Tribunale in via meramente occasionale, deve affermarsi l'applicabilità nei suoi confronti della regola stabilita dall'art.11 C.P.P.. Questo, nel testo originario, prevedeva lo spostamento della competenza presso il giudice, ugualmente competente per materia, con sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni. La L. n.420/1998, nel modificare il citato art. 11 e la relativa disposizione di attuazione, ha invece stabilito una competenza tabellare, per cui da ciascun distretto la modifica opera con rinvio ad altro previamente determinato (nel caso di specie, da Napoli a Roma). Poiché peraltro la nuova disciplina si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 420/1998, come dispone il suo art. 8, co. 1, al procedimento in questione rimane applicabile la normativa previgente, e cioè la regola attributiva di competenza al capoluogo del distretto più vicino a quello nel quale ha sede l'ufficio cui è aggregato il giudice onorario, da identificarsi in Salerno, attesa la sua distanza da Napoli, minore di quella di ogni altra sede distrettuale. Il conflitto va dunque risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001