Sentenza 10 giugno 2013
Massime • 1
La norma incriminatrice prevista dall'art. 681 cod. pen. si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.
Commentario • 1
- 1. Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2013, n. 33779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33779 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 10/06/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 944
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 13395/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IO N. IL 07/12/1964;
avverso la sentenza n. 4405/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara, in data 14.2.2011, con la quale ZI TT, veniva condannato - per quanto qui interessa - per il reato di cui all'art. 681 c.p., alla pena di mesi due di arresto ed Euro duecento di ammenda. Veniva ritenuta accertata la responsabilità dell'imputato che aveva aperto al pubblico, senza la prescritta autorizzazione, un locale da ballo in un seminterrato sottostante al bar - pizzeria dallo stesso gestito.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, il TT denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato contestato, atteso che non si trattava di locale aperto al pubblico perché nello stesso era stata esclusivamente tenuta una festa tra compagni di scuola. I ragazzi presenti non avevano pagato il biglietto di ingresso e all'interno del locale non vi era personale specializzato per le bevande e per la musica, ma soltanto ragazzi che intrattenevano gli amici con la musica;
inoltre, l'accesso non era indiscriminato essendo riservato ai compagni di scuola tra i quali la festa era stata pubblicizzata. Del resto, mai in precedenza il locale era stato adibito alla organizzazione di feste.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Relativamente alla prima censura deve rilevarsi che la Corte territoriale ha, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e puntualmente correlata alle circostanze di fatto acquisite - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità -specificamente argomentato in ordine alla circostanza che si trattasse di serata danzante aperta al pubblico. Ha evidenziato, in specie, che nel locale poteva confluire una quantità indeterminata di persone in quanto i volantini che pubblicizzavano l'evento erano diretti indistintamente al pubblico e si riferivano alle "serate" con "ingresso omaggio presso il ristorante La Quercia". Come correttamente ricordato nella sentenza impugnata, la contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogni volta che l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica (Sez. 1^, n. 13055 del 24/03/2005, Luperini, rv. 231599) ed il precetto non è rivolto soltanto a chi gestisce in via permanente o professionale luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento, ritrovo, ma chiunque apra i suddetti luoghi;
conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata anche nei confronti di chi occasionalmente e sia pure per una sola volta abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo (Sez. 1^, 01/12/1995, n. 2196, rv. 203829). Pertanto, i rilievi mossi dal ricorrente si sostanziano in censure di fatto volte alla rilettura delle circostanze accertate non consentita al giudice di legittimità.
Manifestamente infondato è la doglianza in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che il giudice dell'appello ha specificamente evidenziato che l'imputato è gravato da una precedente condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. e che è titolare di un esercizio pubblico e, conseguentemente, ha contezza degli obblighi relativi alla gestione di locali pubblici. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2013