CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 50038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50038 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RR RO nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza resa il 11 luglio 2023 dal tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FE AR che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di AR CO avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Napoli il 20 giugno 2023 aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere, già applicata al predetto nella veste di indagato in ordine al delitto di scambio elettorale politico mafioso di cui all'art. 416 ter cod.pen., con quella degli arresti domiciliari, in ragione della intervenuta sostituzione della misura carceraria in favore del coindagato CI OT e della condizione di incensurato del AR, stante una recente sentenza che lo aveva assolto da altro addebito. Il GIP aveva respinto l'istanza di sostituzione ritenendo persistenti le esigenze cautelari già valutate in quanto era stato proprio AR a rivolgersi agli esponenti di un clan Penale Sent. Sez. 2 Num. 50038 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/11/2023 camorristico per intavolare trattative e per ottenere il supporto elettorale in favore del OT, a prescindere dal dato della sua sostanziale condizione di incensurato. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso AR CO, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari necessarie a giustificare la misura cautelare di maggiore rigore e in ordine alla richiesta difensiva di sostituzione della custodia intramuraria con quella domiciliare accompagnata dalla posizione del braccialetto elettronico e con una collocazione territoriale in un domicilio posto fuori dai confini regionali. 3. Con nota trasmessa il 9/11/2023 gli avv. Parisi e De Caro hanno comunicato la volontà di rinunziare al ricorso in quanto l'indagato è stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari, la cui mancata concessione era unico oggetto di doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La rituale rinunzia del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'applicazione della misura cautelare domiciliare, invocata dalla difesa con l'istanza respinta e oggetto dell'impugnazione, impone la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. A detta dichiarazione non segue la condanna alle spese processuali e all'ammenda poiché il sopravenuto venir meno dell'interesse ad impugnare non comporta profili di responsabilità del ricorrente. E' stato infatti affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 3 - , Sentenza n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785 - 01
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 14 novembre 2023 7
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FE AR che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di AR CO avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Napoli il 20 giugno 2023 aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare in carcere, già applicata al predetto nella veste di indagato in ordine al delitto di scambio elettorale politico mafioso di cui all'art. 416 ter cod.pen., con quella degli arresti domiciliari, in ragione della intervenuta sostituzione della misura carceraria in favore del coindagato CI OT e della condizione di incensurato del AR, stante una recente sentenza che lo aveva assolto da altro addebito. Il GIP aveva respinto l'istanza di sostituzione ritenendo persistenti le esigenze cautelari già valutate in quanto era stato proprio AR a rivolgersi agli esponenti di un clan Penale Sent. Sez. 2 Num. 50038 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/11/2023 camorristico per intavolare trattative e per ottenere il supporto elettorale in favore del OT, a prescindere dal dato della sua sostanziale condizione di incensurato. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso AR CO, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenza delle esigenze cautelari necessarie a giustificare la misura cautelare di maggiore rigore e in ordine alla richiesta difensiva di sostituzione della custodia intramuraria con quella domiciliare accompagnata dalla posizione del braccialetto elettronico e con una collocazione territoriale in un domicilio posto fuori dai confini regionali. 3. Con nota trasmessa il 9/11/2023 gli avv. Parisi e De Caro hanno comunicato la volontà di rinunziare al ricorso in quanto l'indagato è stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari, la cui mancata concessione era unico oggetto di doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La rituale rinunzia del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'applicazione della misura cautelare domiciliare, invocata dalla difesa con l'istanza respinta e oggetto dell'impugnazione, impone la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione. A detta dichiarazione non segue la condanna alle spese processuali e all'ammenda poiché il sopravenuto venir meno dell'interesse ad impugnare non comporta profili di responsabilità del ricorrente. E' stato infatti affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 3 - , Sentenza n. 29593 del 26/05/2021 Cc. (dep. 28/07/2021 ) Rv. 281785 - 01
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 14 novembre 2023 7