Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
Nel sequestro giudiziario, il custode - anche se non è legittimato a chiedere l'accertamento della titolarità di un diritto reale sul bene sequestrato, essendo la sua legittimazione correlata a situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità - può stare in giudizio come attore e come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare; in particolare il custode è legittimato all'azione diretta ad assicurarsi la disponibilità del bene funzionale all'incarico da assolvere nell'ipotesi in cui l'atto contestato, per le modalità con cui è attuato, sia suscettibile di pregiudicare l'esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui tutela è preposto (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, non avendo il giudice, innanzi al quale il custode aveva proposto azione di accertamento della inefficacia o nullità della cessione delle quote di una Srl sequestrate intervenuta dopo la sua nomina, verificato se ne sussistesse la legittimazione in correlazione all'esercizio dei poteri in concreto conferitigli ed al contenuto ed alle finalità della misura cautelare disposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9692 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC ES, nella qualità di custode giudiziario della società PIACENZA QUARANTASETTE Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso l'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO DALLA VOLTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.T.C. ITALIANA CESSIONI E SOVVENZIONI Srl, HI BE, HI SA, RO NI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso 20151/99 proposto da:
RO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso l'avvocato LUIGI BARULLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GRASSI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CC ES nella qualità di custode giudiziario della società PIACENZA QUARANTASETTE Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 745/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Federici, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato nell'ottobre 1995 il dott. Alessandro LI, nella qualità di custode del 50% delle quote della Piacenza Quarantasette s.r.l., oggetto di sequestro giudiziario, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Parma i sig.ri OB e IN CH, eredi di GE SI, e la società I.T.C. s.r.l., per ottenere la declaratoria di inefficacia (o di nullità) della cessione (dai CH alla I.T.C.) delle quote sequestrate. I convenuti si costituirono. La I.T.C. eccepì la carenza di legittimazione attiva del custode e, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto a terzi le quote acquistate. Il terzo acquirente, sig. ON AR, citato, si costituì e aderì alla impostazione della società.
2. Il Tribunale, con sentenza del 4 aprile 1997, accolse la domanda e dichiarò inopponibili al LI, nella sua qualità di custode delle quote sequestrate, la cessione della quota del 50% del capitale sociale della "Piacenza Quarantasette" s.r.l. in favore della I.T.C. s.r.l. e la cessione della medesima quota da questa al AR.
3. La I.T.C. propose impugnazione avverso questa decisione. Si costituirono il LI (che si oppose alla domanda) e i CH (che fecero proprie le argomentazioni della società appellante). Contumace il AR, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza 25 giugno 1998, riformando la pronuncia di primo grado, dichiarò la carenza di legittimazione attiva del custode, e compensò integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. La Corte osservò che il LI, dati i limiti della sua investitura, non poteva stare in giudizio nelle cause riguardanti la proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto del sequestro, potendo egli rivestire la qualità di parte nelle sole controversie relative all'amministrazione dei beni stessi.
4. Avverso questa sentenza il dott. Alessandro LI, nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione in base ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso il dott. ON AR, che ha proposto anche ricorso incidentale, con un motivo. Il ricorrente ha depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti a norma dell'art.335 c.p.c.
2. Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.65, 670 e 676 c.p.c. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata - negando la legittimazione attiva all'azione svolta, perché al solo sequestrante sarebbe demandata la tutela della posizione giuridica attiva preservata con il sequestro - non avrebbe considerato che al custode spetta di agire per le liti afferenti a situazioni e rapporti giuridici relativi o, comunque, connessi alla conservazione e amministrazione dei beni, derivanti da fatti prodottisi successivamente al sequestro e, quindi, in definitiva, di reagire all'alienazione del bene avvenuta dopo il sequestro. Deduce, inoltre, che la Corte d'appello non avrebbe spiegato come la vendita della quota effettuata successivamente al sequestro, per atto notarile, con garanzia da parte dei cedenti di pieno godimento e di libera disponibilità, potesse conciliarsi con i compiti, attribuiti nel provvedimento giudiziale di nomina al dott. LI, di gestione e di amministrazione delle quote;
compiti da svolgere mediante la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del diritto di voto.
3. Il motivo è fondato, alla stregua (e nei limiti) delle seguenti considerazioni.
3.1. Per chiarire il contenuto della censura, occorre premettere che, come è pacifico in punto di fatto, essendo oggetto di controversia tra la ricorrente, signora IA CO, e la sig.ra GE SI, amministratrice unica della società Piacenza Quarantasette s.r.l., con sede in Parma, l'appartenenza del 50% del capitale sociale di tale società, con provvedimento del 5 maggio 1994 era stato autorizzato il sequestro giudiziario di tale quota, attribuendo al custode la relativa gestione e amministrazione, da svolgere mediante la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del diritto di voto, nell'interesse reciproco delle parti ed in funzione conservativa;
che il giorno successivo la SI aveva comunicato alla cancelleria del Tribunale di Parma, ex art.2475 bis c.c., di essere socia unica della società, ed il 30 maggio, senza avviso al custode, aveva presieduto l'assemblea di approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1993,; che, infine, deceduta la SI e scomparso l'originale libro dei soci, l'assemblea straordinaria aveva trasferito la sede sociale a Napoli, e lo stesso giorno i due CH (eredi della SI) avevano ceduto le loro quote di partecipazione alla società I.T.C. con sede in Napoli.
3.2. La Corte d'appello ha escluso la legittimazione del dott. LI all'azione, intrapresa, sul rilievo che, non avendo il custode la rappresentanza legale delle parti, la sua legittimazione non era estensibile alle controversie attive e passive attinenti alla proprietà o ad altro diritto reale sui beni sequestrati, potendo egli rivestire la qualità di parte nelle sole controversie concernenti l'amministrazione dei beni sottoposti alla sua custodia.
3.3. La Corte di merito non ha, tuttavia, considerato che, anche se nel sequestro giudiziario il sequestratario non è legittimato a chiedere l'accertamento della titolarità di un diritto reale sul bene sequestrato, essendo la sua legittimazione correlata a situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità, egli può sempre stare in giudizio come attore e come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare. Per decidere correttamente essa avrebbe, dunque, dovuto tenere conto non solo della natura dell'atto contrastato, ma anche della sua compatibilità rispetto al risultato della conservazione del bene sequestrato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che, alla stregua dei principi enunciati, dovrà verificare se, nella concreta situazione fattuale, il dott. LI, in correlazione all'esercizio dei poteri conferitigli ed al contenuto ed alle finalità della misura cautelare disposta, era legittimato (o non) a chiedere la declaratoria di inopponibilità delle due cessioni: considerando che sussiste la legittimazione del custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario all'azione diretta ad assicurarsene la disponibilità funzionale all'incarico da assolvere, anche quando l'atto contestato, pur investendo la titolarità del bene, per le modalità in cui è attuato sia suscettibile di pregiudicare, incidendo sulla materiale disponibilità di esso, l'esercizio della funzione e gli interessi alla cui tutela egli è preposto.
4. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale, con cui si censura la statuizione relativa alla compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello.
5. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, vorrà provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 26 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001