Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NO E DEL POPO0 1 4 78 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente - R.G.N. 9789/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.3829 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: TO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN MANTEGAZZA LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato NATRELLA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUSL/1 LECCE;
intimato avverso la sentenza n. 2095/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 27/07/98 R.G.N. 153/97; -- udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA 4447 -1- TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e comunque rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Lecce del 14 marzo 1994 la dottoressa MA RO esponeva di essere stata consulente psicologa con rapporto convenzionale presso il consultorio familiare del Comune di S. Cesario e poi della Usl Le/4 dal gennaio 1981; che il 21 dicembre 1991 la Usl le aveva comunicato la cessazione del rapporto, poiché era stato espletato il concorso e lei non era risultata vincitrice;
la ricorrente, assumendo la illegittimità del recesso assumendo trattarsi di rapporto a tempo indeterminato, chiedeva che la USL venisse condannata al ripristino del rapporto con condanna ai corrispettivi maturati medio tempore. La Usl, costituendosi in giudizio contestava la fondatezza della domanda che il Pretore rigettava con sentenza del 28 novembre 1995. W La RO proponeva appello che il locale Tribunale, nella contumacia della USL, rigettava con sentenza del 27 luglio 1998. Affermava il Tribunale che la revoca era legittima poiché espressamente consentita dall'Accordo Nazionale per i medici ambulatoriali, e precisamente dall'art. 12, ancorché si trattasse di rapporto a tempo indeterminato. Il Tribunale rilevava altresì che la USL si era avvalsa della disciplina legale e precisamente dell'art. 2 della legge regionale della Puglia n. 39 del 1985, la quale stabiliva che le USL si sarebbero avvalse del personale in servizio con rapporto convenzionale sino all'espletamento delle procedure concorsuali;
ed infatti dette procedure erano state espletate e la RO non era risultata vincitrice. Né la medesima poteva invocare la disposizione che stabiliva l'utilizzazione del personale in soprannumero in altre strutture della medesima USL in a posti corrispondenti alla qualifica, perché la loro esistenza era stata esclusa dal Pretore con accertamento non oggetto di specifica censura. Avverso detta sentenza la dottoressa RO propone ricorso affidato ad un unico motivo. 1 Sia l'Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1 di Lecce USL sia la gestione liquidatoria sono rimaste intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 6 dell'Accordo Nazionale per i medici specialistici ambulatoriali del 22 dicembre 1978, violazione della circolare della Regione Puglia n. 17/80 e si sostiene la illegittimità della revoca trattandosi di rapporto a tempo indeterminato non automaticamente risolvibile per effetto dello svolgimento della procedura concorsuale. Ed infatti, sostiene la ricorrente, l'art. 6 del citato accordo prevedeva espressamente la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato P qualora la non conferma non fosse stata comunicata entro sei mesi dal suo inizio. La ricorrente soggiunge che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5517 del 26 maggio 1987, aveva ribadito che i rapporti come quello in questione erano a tempo indeterminato e che il termine di cui all'art. 4 della legge 207 del 1985 non era applicabile, mentre con deliberazione del giugno 1988 aveva stabilito che qualora il soggetto convenzionato non fosse risultato vincitore, avrebbe dovuto essere impiegato in altre strutture della USL in cui risultasse prevista la figura dello psicologo. L'art. 2 della legge regionale n. 39 del 1985 non prevedeva la risoluzione automatica dei rapporti convenzionali all'esito dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, perché in tal caso la disciplina della durata di ciascun rapporto dovrebbe trovarsi nella fonte contrattuale e cioè nella convenzione individuale, e poiché nella specie si trattava di rapporto a tempo indeterminato non sarebbe consentita la facoltà di revoca ravvisata dal Tribunale. 2 Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo non vale ad inficiare la statuizione dei Giudici di merito la circostanza sottolineata dalla ricorrente di essere titolare di rapporto a tempo indeterminato, in quanto il Tribunale ha dato ampiamente atto della natura indeterminata del rapporto, e tuttavia ha rilevato che anche in questi casi la revoca è consentita dall'art. 12 dell'Accordo Nazionale per i medici ambulatoriali. Inoltre la USL si era avvalsa dell'art. 2 della legge regionale della Puglia, che prevede l'utilizzazione del personale a rapporto convenzionale in servizio fino all'espletamento delle procedure concorsuali. A fronte di dette argomentazioni la ricorrente si limita ad osservare che la legge regionale citata non prevede la risoluzione automatica del titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale che non lo veda vincitore. La censura così come formulata non coglie nel segno, perché nella specie non è in discussione la possibilità di risoluzione automatica del rapporto, giacché la USL ha provveduto al formale provvedimento di revoca in data 21 dicembre 1991, revoca che ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo richiamato dal Tribunale, è consentita anche in relazione ai rapporti a tempo indeterminato. Infine non è più in discussione la possibilità di impiego in diverse strutture della USL, poiché è stata esclusa dalla sentenza di primo grado e su detta circostanza il Tribunale ha affermato che non era stata proposta censura. Il ricorso va pertanto rigettato. I D A 0 S , Nulla perle spese stante la mancata costituzione delle controparti. 1 S O . A L T 3 T L R , 3 O 5 A A B ' S I L . E L D P N E S
P.Q.M.
A I D T 3 I N S 7 S G - O N O 3 P - E S A 1 La Corte rigetta il ricorso. Nullaperle spese. Così deciso in Roma il 16 novembre 2001, IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Rivizuale Mam Depositato in CancellerieMame l E ogg 5 FEB. 2002 3 R P IL CANCELLIERE U S