Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10509 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
1 05 09 / 0 1 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. n. 1107/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 23127 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Udienza 29 maggio 2001 Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. Rep. ha pronunciato la seguente: RRi SENTENZA sul ricorso proposto da NI RO, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Chiriaco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 141, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2535 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. rappr.to e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Mario Poti e Carlo De Angelis e con gli stessi elettivamente domiciliato alla via della Frezza n. 17 (presso l'avvocatura centrale dell'Istituto) giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 327/1998 del 14 gennaio 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 34816/1995). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. R SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D Con ricorso ex art. 442 cod. proc. civ. TR ON conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma l'I.N.P.S. per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità. Nel relativo giudizio si costituiva l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea -siccome completamente infondata "in fatto” ed "in diritto" e concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso. 2 L'adito Giudice del lavoro - dopo avere disposto consulenza tecnica rigettava il ricorso del ON e, a seguito di appello della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - dopo avere disposto nuova consulenza tecnica "respinge(va) l'appello e dichiara(va) irripetibili le spese del gravame, pone(ndo) a definitivo carico dell'I.N.P.S. le spese relative all'espletata c.t.u.". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: * le conclusioni cui il c.t.u. è giunto, peraltro coincidenti, in punto di diagnosi e di valutazione medico legale, con quelle formulate dall'ausiliare del Pretore, risultano frutto di ineceppibili accertamenti diagnostici (esami radiografici della colonna vertebrale e dei piedi) e coerenti con i risultati degli stessi e con l'approfondito esame obiettivo>>; * l'appellante ha prodotto solo nel corso della odierna udienza note critiche, le quali, per non essere state previamente autorizzate, non possono essere acquisite agli atti del processo, ma ha comunque insistito perchè la causa fosse decisa limitandosi a ribadire le conclusioni formulate nell'atto di appello>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre TR ON adducendo a sostegno un unico motivo. 3 Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. depositando procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con l'unico motivo il ricorrente denunciando "vizio e - contraddittorietà di motivazione e violazione di legge" - censura la sentenza del Tribunale di Roma in quanto non ha tenuto conto che il criterio di valutazione adottato dal c.t.u. era significativamente difforme da quello previsto dalla legge in materia>>. " Il ricorso, come dinanzi proposto, si appalesa inammissibile II e,comunque, infondato. Infatti, nella sentenza impugnata il Tribunale di Roma si è riportato espressamente al giudizio medico-legale del consulente N E tecnico di ufficio sorretto da adeguate motivazioni, immuni da vizi logici, che possono essere poste a base della decisione assunta>>, per cui a conferma dell'infondatezza delle censure contenute nel ricorso in esame vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente - come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati 4 della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 271/1995). In ogni caso, a conferma dell'integrale infondatezza del motivo in esame, si evidenzia che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza W giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, dato che il Tribunale di Roma, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente 5 pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che non sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, anche, all'assegno di invalidità. III Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Non si fa luogo ad alcuna statuizione quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, trattandosi di controversia promossa ai sensi dell'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. e non ricorrendo l'ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da ON TR;
nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 29 maggio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Vicenzo Tresse IL CAND Depositate Da aller) 1 60.201 oggi. IL CANCELLERE T R O C