Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7154
CASS
Sentenza 9 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto e per la considerazione che una elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi soltanto se collegata a particolari eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la natura retributiva della integrazione del premio di rendimento corrisposto ai dirigenti della Banca Cassa di Risparmio di Torino, e quindi la computabilità della stessa nella base utile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, rilevando come la suddetta integrazione avesse carattere accessorio rispetto al premio di rendimento che, per espressa previsione statutaria, aveva carattere retributivo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7154
    Data del deposito : 9 maggio 2003

    Testo completo