Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 1
La corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto e per la considerazione che una elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi soltanto se collegata a particolari eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la natura retributiva della integrazione del premio di rendimento corrisposto ai dirigenti della Banca Cassa di Risparmio di Torino, e quindi la computabilità della stessa nella base utile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, rilevando come la suddetta integrazione avesse carattere accessorio rispetto al premio di rendimento che, per espressa previsione statutaria, aveva carattere retributivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7154 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDO PENSIONI PERSONALE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, società per azioni, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in carica, Dottor Sergio Morrà, elettivamente domiciliato in Roma, via Plinio n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Prof. Paolo Tosi del Foro di Milano;
- ricorrente -
contro
ET TO e NA FR, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso l'avv. Bruno Cossu, che li rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. prof. Marino Bin del Foro di Torino;
- controricorrente -
nonché
contro
BANCA CRT, Cassa Risparmio di Torino
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 23 novembre 1999 - 2 marzo 2000, n. 8710, RGAC 190 del 1998, cronologico 12666. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 NOVEMBRE 2002 dal Relatore Cons. Dott. Cantillo Filadoro;
Uditi gli avv. prof. Paolo Tosi e Bruno Cossu;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, TO AR e FR AI, dipendenti della Banca Cassa di Risparmio di Torino, collocati a riposo il 15 ottobre 1985, con la qualifica di direttori centrali, convenivano in giudizio la Banca Cassa di Risparmio di Torino e il Fondo Pensioni per il personale dipendente dalla stessa Banca, per sentirli condannare in solido al ricalcolo del trattamento pensionistico, includendo in esso l'integrazione del premio aziendale, già esclusa dalla base di calcolo.
I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la natura non retributiva di tale erogazione integrativa, prevista dall'art.6 dell'accordo integrativo del 30 marzo 1982. Gli stessi precisavano che in una nota a verbale dello stesso art. 6, le parti avevano espressamente convenuto che si tenesse conto esclusivamente del premio di rendimento nella base di calcolo del trattamento pensionistico (e non anche delle eventuali sue integrazioni).
Il Pretore accoglieva la domanda dei ricorrenti.
Il Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio proponeva appello chiedendo il rigetto della domanda. I due ex dirigenti resistevano al gravame, e con appello incidentale chiedevano il riconoscimento degli accessori di legge sulla somma capitale loro riconosciuta dal Pretore.
La Banca Cassa di Risparmio di Torino rimaneva contumace. Il Tribunale di Torino, con sentenza 23 novembre 1999-2 marzo 2000, accoglieva l'appello incidentale, respingendo quello principale del Fondo.
I giudici di appello osservavano che dalle deposizioni rese dai testimoni e dai verbali del Consiglio di Amministrazione in atti era rimasto accertato in modo incontrovertibile (e, del resto, tale circostanza non era stata minimamente contestata dall'appellante) che la speciale erogazione di cui si tratta era stata corrisposta in modo indifferenziato a tutti i dirigenti, anche per gli anni anteriori al 1982 e sino al 1985.
I giudici di appello richiamavano la motivazione del Pretore, secondo la quale la speciale erogazione di cui alla lettera b) dell'art. 6 dell'accordo integrativo aziendale del 30 marzo 1982 era stata corrisposta in pari misura a tutti i dirigenti interessati e che siffatto emolumento aveva natura retributiva ed era stato versato in forza di un uso aziendale.
D'altro canto, dal carattere continuativo della erogazione si doveva desumere anche la obbligatorietà della stessa attribuzione. Non era, pertanto, criticabile la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva riconosciuto il carattere retributivo di quello erogazione.
Poiché la stessa costituiva - secondo l'accordo in questione - una integrazione del premio di rendimento, la stessa aveva carattere accessorio rispetto a tale elemento, sicuramente avente carattere retributivo secondo la previsione dell'art. 31 dello Statuto e dello stesso art.6 lettera a) dell'accordo del 1982.
Quanto alla natura pattizia dello Statuto del Fondo pensioni era sufficiente evidenziare che - ai sensi dell'art. 8 dello stesso - ogni modificazione dello stesso doveva essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e dalla maggioranza degli iscritti e approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dal Ministero del lavoro.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale condivideva le osservazioni svolte dal primo giudice, in ordine alla inderogabilità delle norme statutarie ad opera della contrattazione collettiva.
Del tutto irrilevante appariva poi la circostanza che sulla redazione dello Statuto fossero stati sentiti i rappresentanti dello Organizzazioni sindacali, trattandosi comunque di una attività informale di consultazione sulla quale le organizzazioni sindacali non potevano spendere alcun potere di effettiva contrattazione. Avverso tale decisione il Fondo ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da un unico motivo.
Resistono il AR ed il AI con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (D.P.R. n. 469 del 1973, articoli 1340, 2077 codice civile, art. 12 disposizioni preliminari del codice civile), nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Richiamando le disposizioni dell'art. 31 dello Statuto, il ricorrente ribadisce l'inscindibilità del profilo della continuità e di quello della continuità. Il primo giudice aveva erroneamente ricostruito l'obbligatorietà dell'erogazione in parola, evocando la categoria della prassi aziendale ex art. 1340 codice civile, nel caso di specie formatasi per effetto della costante reiterazione del comportamento datoriale, consistente nell'erogazione indifferenziata per i singoli dirigenti della integrazione al premio di rendimento.
I giudici di appello avevano confermato tale argomentazione, evidenziando che la speciale erogazione era stata corrisposta in modo indifferenziato a tutti i dirigenti a partire dal 1979 e fino al 1985.
In tal modo, tuttavia, il Tribunale non aveva considerato che risultava documentalmente provato che l'emolumento in parola era stato istituito solo nel 1982, con il contratto integrativo per il personale direttivo della Banca.
Il ricorrente richiama la nota a verbale del contratto, sottolineando che nessuno meglio delle parti collettive, istituendo l'integrazione al premio di rendimento, poteva conoscere i reali connotati di tale particolare emolumento e stabilirne l'esatta natura giuridica.
Osserva il Collegio: il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con motivazione adeguata e sufficiente i giudici di appello hanno riconosciuto la natura retributiva della integrazione del premio di rendimento, che doveva pertanto essere ricompresa nella retribuzione base fini del calcolo del trattamento pensionistico, secondo la previsione dell'art. 6 dello Statuto del Fondo.
I giudici di appello sono partiti dall'esame dei dati documentali testimoniali e documentali raccolti, rilevando che la speciale erogazione di cui si tratta era stata corrisposta in maniera indifferenziata, cioè in misura eguale per tutti i dirigenti interessati, a partire dal 1979 e fino al 1985.
In tal modo, i giudici di appello hanno mostrato di condividere l'insegnamento di questa Corte, secondo cui la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto e per la considerazione che una elargizione liberale da parte del datore di lavoro può giustificarsi soltanto se collegata a particolari eventi.
Del resto, il crinale che separa la corresponsione obbligatoria da una elargizione liberale è normalmente costituito dalla occasionalità della seconda, sempre collegata a particolari eventi:
altrimenti, se ripetuta nel tempo anche essa entra a far parte della retribuzione vera e propria (Cass. 3 dicembre 1988 n. 6567). La reiterazione del pagamento, per tutto il periodo considerato, sotto altro profilo appare elemento sufficiente ad integrare il requisito della continuativita (Cass. S.U. n. 3101 del 1995). Anche sotto altro profilo, tuttavia, i giudici di appello hanno riconosciuto la necessità di comprendere la integrazione del premio di rendimento nella base di calcolo della retribuzione pensionabile. Infatti, con accertamento insindacabile in questa sede, i giudici di appello hanno affermato che le disposizioni dello Statuto del Fondo - che prevedono come retribuzione pensionabile ogni indennità avente carattere continuativo (art. 31 comma 1 n. 12) - possono essere modificate solo con la procedura di cui all'art. 8 dello stesso Statuto, che dunque, in quanto normativa di carattere secondario, non è derogabile dalla contrattazione collettiva. Avverso tale argomentazione il ricorrente non ha svolto alcuna censura, limitandosi a ricordare che l'erogazione in esame fu introdotta ed applicata per la prima volta nel marzo 1982, a seguito della disposizione contenuta nel contratto integrativo. Il problema del rapporto gerarchico tra le fonti, precisa infatti il ricorrente, (vale a dire la possibilità o meno che l'art. 6 dell'accordo integrativo aziendale possa derogare allo Statuto del Fondo) risulta in realtà fuori luogo e mal posto. Poiché l'erogazione integrativa del premio di rendimento non rientra affatto tra le voci espressamente comprese nella base di computo del trattamento pensionistico, la sua inclusione o meno dipende esclusivamente dalle caratteristiche strutturali di tale emolumento, così come voluto e concepito dalle parti collettive.
In ogni caso, sottolinea il ricorrente, manca qualsiasi prova dell'elemento soggettivo della dedotta prassi aziendale, cioè della consapevolezza di entrambe le parti di voler disciplinare, con il proprio comportamento, una data situazione anche per il futuro. Il giudice di merito, osserva ancora il Fondo, avrebbe dovuto accertare e valutare la conoscibilità del vero intento del soggetto erogante, che nel caso di specie era certamente quello di un compenso del tutto discrezionale ed eventuale, senza alcun vincolo di obbligatorietà, come del resto esplicitato nella norma contrattuale di riferimento nel 1982: "tale norma, a tacer d'altro, ha certamente reso manifesto e quindi conoscibile anche dai lavoratori, il reale intento del soggetto erogante, così escludendo che la condotta potesse rilevare ai fini costitutivi di una prassi". Sul punto, i giudici di appello hanno ritenuto non censurabile la decisione del Pretore per aver ritenuto che, nel caso di specie, il datore di lavoro avesse volontariamente corrisposto a tutti i dipendenti interessati quella erogazione che, secondo la norma contrattuale, aveva invece facoltà di corrispondere discrezionalmente, giungendo in questo modo ad autolimitarsi.
Tale conclusione, ha osservato il Tribunale, appare anche come la più convincente, anche ove si consideri la natura della speciale erogazione che, definita dalle parti stesse quale "integrazione del premio di rendimento" ha carattere accessorio rispetto a quest'ultimo emolumento, avente sicuramente natura retributiva ai sensi dell'art. 6 dello Statuto. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nei confronti delle sole parti intimate che hanno depositato difese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 12,00 oltre ad euro 4.000 (quattromila) per onorari di avvocato in favore dei controricorrenti AR e AI.
Nulla per le spese nei confronti della Banca Cassa Risparmio di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2003