Sentenza 28 settembre 2009
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta "di fatto", a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall'obbligo di precedenza poichè aveva continuato ad impegnare l'incrocio anche dopo che l'altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2009, n. 38671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38671 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2009 |
Testo completo
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386 71/09 2396/09 Udienza pubblica Sentenza N.
Registro Generale N. 14415/09 del 28.09.2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV SEZIONE PENALE
Composta dai Sigg.:
1) Dott. Piero MOCALI
-- Presidente;
CAMPANATO - Consigliere;
2) Dott.ssa Graziana
3) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel.;
4) Dott. ssa Silvana IACOPINO Consigliere;
5) Dott. Giacomo FOTI - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA AC, n. in Spilimbergo il 24.3.1970: avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 5.11.2008.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott.
Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Non comparso il difensore del ricorrente;
Osserva:
1.0 L'8 aprile 2005 il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, assolveva AC RA da imputazione di cui all'art. 589,
2° comma, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Sui gravami del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone e delle parti civili, la Corte di Appello di Trieste condannava l'imputato, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, a pena ritenuta di giustizia (con la connessa sanzione amministrativa accessoria), accordando i benefici della sospensione condizionale della pena inflitta e della non menzione della condanna riportata;
lo condannava, altresì, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle tre costituite parti civili, TI TT, IG DE DI e IA DE DI, ed ai primi due venivano assegnate delle provvisionali.
Era stato contestato all'imputato di avere, per colpa generica e specifica
(quest'ultima per violazione dell'art. 145 C. d. S.), cagionato la morte di
TO DE DI, perché, alla guida di un autobus di linea, giunto alla intersezione di due strade, aveva "oltrepassato lo STOP svoltando a sinistra", omettendo di dare la precedenza ad un motociclo, condotto dalla vittima, che collideva contro la fiancata sinistra dell'autobus, riportando il motociclista lesioni che lo avevano immediatamente tratto a morte.
1.1 Ricordava la Corte Territoriale che il primo giudice, richiamati anche gli esiti di consulenze tecniche del P.M., della parte civile e della difesa, era pervenuto alla statuizione assolutoria rilevando che:
- "nel senso della direzione di marcia del motociclista, a quell'incrocio - posto in zona ove vige il limite di velocità di 70 km/h. – si
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perviene dopo ampia curva a destra a visuale parzialmente impedita: e poiché è pacifico che il conducente dell'autobus si sia fermato sulla linea di arresto prima di immettersi, il problema fondamentale consiste nello
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stabilire se l'autista abbia avuto la possibilità di avvistare il motociclista prima di iniziare l'attraversamento dell'incrocio"; essendo, perciò, “importante appurare la velocità del motociclista, bisogna considerare che sul punto gli elaborati tecnici divergono radicalmente", avendo il consulente tecnico del P.M. indicato una velocità di circa 95 Km/h., quello della difesa di circa 100 km/h., quello della parte civile di circa 78 km/h.;
-una "ulteriore perizia PI" aveva "ricostruito la velocità del motoveicolo in circa 93 Km/h., individuando il campo di avvistabilità dei due mezzi in circa 152 metri";
- “essendo probabile che DE DI sia entrato nel campo di visibilità proprio durante la valutazione che precedette l'inizio della manovra, si determina una situazione d'incertezza probatoria in ordine al fatto che l'imputato abbia omesso di dare la precedenza”;
-“di contro, il fatto che la manovra di arresto da parte del Predolin sia avvenuta con notevole ritardo (oltre cinque secondi da quando la motocicletta era entrata nel campo della sua visibilità) non è stato contestato e comunque non risulta in termini certi ed univoci come fattore causale dell'incidente".
1.2 Osservavano, di contro, i giudici dell'appello che: va innanzitutto evidenziato che la corretta ricostruzione del fatto deve essere operata tenuto conto dei contributi tecnici acquisiti, in particolare della perizia effettuata per ultima, non potendosi attribuire un valore decisivo alle sole fonti testimoniali ...";
- "è nel vero il primo giudice allorché, condividendo la ricostruzione del perito PI - secondo cui era estremamente plausibile, ma non certo, che il motociclista AL DI fosse entrato nel campo di visibilità del RA nel momento in cui quest'ultimo, fermo all'incrocio, valutava il da farsi prima di attraversare l'incrocio -, ha scelto nel dubbio la tesi più favorevole all'imputato ...";
- ma, "pur assecondando questa ricostruzione", non si poteva concludere "che erano esauriti i doveri incombenti a chi impegna un incrocio senza fruire del diritto di precedenza: infatti per tutto il tempo necessario al completamento della manovra permaneva il suo obbligo, quale conducente del veicolo sfavorito, di scongiurare intralci o pericoli ai veicoli aventi il diritto di precedenza". Richiamando un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte, rilevano che il conducente del veicolo sfavorito "ha l'obbligo di procedere a piccoli tratti o adottando altri espedienti, che, tutti, conducano a scongiurare intralci e pericoli ai veicoli aventi diritto a precedenza ..."; e "la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa;
né tale regola può mutare in considerazione della irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito ovvero della eccessiva andatura con la quale questo ingaggi il crocevia"; il perito PI aveva accertato che “i due autisti, nonostante fossero ormai in grado di avvistarsi reciprocamente, continuarono la manovra di avanzamento: per giungere all'urto, infatti, ci volle un certo tempo, durante il quale nessuno dei due protagonisti mise prontamente in essere alcuna manovra di emergenza ...; il RA continuò nella manovra di immissione iniziando a frenare solo quando si rese conto che il motociclista non si sarebbe arrestato, e comunque 5,33 secondi dopo l'inizio della manovra";
- inoltre, "è certo che nel momento in cui l'autobus iniziava a muoversi il motociclo si trovava nel campo visivo del suo autista ...: tale circostanza imponeva al RA l'obbligo di adottare una manovra di emergenza, ed in particolare l'obbligo di arrestarsi immediatamente, in A
maniera da lasciare al motociclista uno spazio sufficiente per superare indenne l'incrocio ...";
- "erra il Tribunale allorché afferma che non sarebbe stato adeguatamente dimostrato che una tempestiva manovra di arresto da parte del RA avrebbe impedito l'urto con la moto: proprio il contrario si desume dalle parole del perito Né può dirsi, come fa il primo giudice ..., che tale specifico addebito non risulta precisamente contestato, essendo esso certamente compreso nella contestazione generica (presente nel capo di imputazione) d'imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione ...".
2. Avverso tale sentenza ha personalmente proposto ricorso l'imputato, denunziando:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Assume che "il fatto che, subito dopo l'avanzamento del bus, la motocicletta fosse entrata nel campo visivo, ad una distanza di circa 152 metri, non vale ad affermare che nel medesimo momento fosse stata, o dovesse essere vista .... Un tanto perché in una manovra di immissione a sinistra, il campo visivo da ispezionare non è solo quello di sinistra, ma anche quello di destra, oltre che quello antistante, relativo alla traiettoria da porre in essere", ed "il testimone
Panazzolo Debora, ove fosse utile, ha confermato che il sottoscritto ha guardato sia a destra, sia a sinistra ...". Soggiunge che "secondo la perizia
PI l'intervallo di tempo psicotecnico è di almeno 1 secondo ed il
...
bus avanzava per m. 2,4 metri al secondo Per l'effetto, il ricorso alla immediata frenata di emergenza non può essere ancorato all'iniziale avanzamento, coincidente con il potenziale avvistamento;
ma al successivo e progressivo avanzamento, coincidente con l'effettivo avvistamento del motociclista che sopraggiungeva ...; la reazione invece è intervenuta con
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il tempo strettamente indispensabile per vedere, comprendere e reagire...".
5 In conclusione, “la norma di riferimento (art. 145 C. d. S.) non ha trovato una corretta applicazione nella sentenza della Corte d'Appello, posto che l'obbligo di usare la massima prudenza, al fine di scongiurare intralci, non va valutato astrattamente ma in base al caso concreto ed alla umana possibilità";
b) gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 40, primo comma, e 41 cod. pen. Adduce al riguardo che, "se l'obbligo di frenare immediatamente non può derivare dall'iniziale avanzamento ed ingresso nel campo visivo, ma da una fase di attraversamento immediatamente successiva (ispezione dell'intera area e reazione psicofisica), è evidente che il tratto stradale antistante, metro dopo metro e secondo dopo secondo, gradualmente si riduce (più precisamente di
2,4 metri al secondo). Considerato un tanto, o non vi è alcuno spazio residuo o, se vi è, non coincide certo con l'intera corsia di sinistra, ma con una minore parte della stessa, tale comunque da non consentire il transito della motocicletta, tantomeno indenne...".
Motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato.
come si èInvero, ha, tra l'altro, ricordato la sentenza impugnata sopra già riportato - che in sede peritale si era accertato che “i due autisti, nonostante fossero ormai in grado di avvistarsi reciprocamente, continuarono la manovra di avanzamento: per giungere all'urto, infatti, ci volle un certo tempo, durante il quale nessuno dei due protagonisti mise prontamente in essere alcuna manovra di emergenza ...": in particolare, "il
RA continuò nella manovra di immissione iniziando a frenare solo quando si rese conto che il motociclista non si sarebbe fermato ...", ed "è
certo che nel momento in cui l'autobus iniziava a muoversi il motociclo si trovava nel campo visivo del suo autista ...". Così cristallizzata la ricostruzione fattuale della condotta del ricorrente ovviamente non diversamente rivisitabile, nel merito, in questa sede di legittimità e ricordato che il ricorrente aveva l'obbligo di dare la precedenza al veicolo antagonista, è ben noto che le norme che disciplinano la precedenza sono ispirate ad una inderogabile esigenza di sicurezza della circolazione stradale, sicché, anche nel caso in cui sussistano situazioni ambientali che ostacolino l'avvistamento dei veicoli convergenti all'incrocio, il conducente di quello che versi in una tale situazione, vieppiù se gravato dall'obbligo di dare la precedenza, deve procedere con la massima dovuta cautela, anche procedendo a piccoli tratti o adottando altri espedienti idonei a scongiurare intralci e pericoli al conducente di altro veicolo avente il diritto di precedenza (Cass., Sez. IV, 28 febbraio 1989, n.
6556). Assumendo lo stesso ricorrente che, "subito dopo l'avanzamento del bus, la motocicletta fosse entrata nel campo visivo, ad una distanza di circa
152 metri...", e ricordati gli evocati esiti al riguardo delle indagini peritali, è di tutta evidenza che l'imputato, a quella considerevole distanza, doveva essere reso avveduto del sopraggiungere dell'altro veicolo, ché se di tanto, poi, non si sia reso conto imputet evidentemente sibi, a sua conclamata negligenza. Ed in tale contesto, non è dato certo evocare alcun apprezzamento di una deducibile precedenza di fatto: la precedenza cronologica (o di fatto) può, infatti, ritenersi legittima ed idonea ad escludere quella di diritto solo quando il conducente sfavorito sia in grado di effettuare l'attraversamento della sede stradale con assoluta sicurezza, senza porre in essere alcuna situazione di rischio e di pericolo per la circolazione stradale (Cass., Sez. IV, 16 ottobre 1990, n. 16405; id., 23 novembre 1993,
n. 1528; id., 30 settembre 1988, n. 10589; id., 17 dicembre 1987, n. 5331).
Né infine, ad escludere il nesso causale con l'evento prodottosi - nella specie ritenuto dai giudici del merito - può valere la considerazione
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della affidabilità circa il comportamento del conducente antagonista, nel senso che questi possa essere in grado di parare le conseguenze dell'altrui illecita condotta: in tema di rapporto di causalità, invero, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo;
in tal caso, difatti, l'omessa attivazione dell'altro o la mancata attuazione di idonei comportamenti di quest'ultimo non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 28 settembre 2009..
| Consigliere estensore Il Presidente mancesco Martano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 OTT. 2009
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O CAN N an E IL M ulio
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