Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
01 3 00 / 0 1 ICA ITALIANA IN NOME LA CORTE SUP MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE proprietà memobilis. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: мансаріоне Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 15231/98 Consigliere Cron. 2710 Dott. Rafaele CORONA Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 437 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Ud.20/09/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORF S E N T EN ZA dal Sig 3000 per diritti L. # 31 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SI ER, NI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio LIRE 3000 CANCELLERIA dell'avvocato PARRELLI ENNIO, che li difende, giusta delega in atti%;B ricorrenti CG408174
contro
TURA LUCA, TURA DOMENICO, elettivamente domiciliati in ON TAUKE ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio Alasciata copia legale Si Sig. PARRELL dell'avvocato CICCOTTI FRANCESCO, che li difende Der diritti 0073 unitamente all'avvocato FAVERO DIEGO, giusta delega in IL ANCELLIERE 2000 atti;
1459 controricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COPIE Richiesta copia studio. UFFICIO avverso la sentenza n. 222/98 del Tribunale di BASSANO per dirity 3.000 dal Sig. DEL GRAPPA, depositata il 06/04/98; 5.01 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica 0 #23 udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
LIRE 1500 1'Avvocato Carlo CONSALVI, per delega udito CANCELLERIA dell'Avvocato E.PARRELLI depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento 0476070 del ricorso;
udito l'Avvocato Francesco CICCOTTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. LIRE 1500 0179468 155 13000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. ercont LIRE 3000 per diritti L12000.+35 00667061 CANCELLERIA il 1.2 GIU 2001-- 00687063 IL CANCELLIERE 00687064 -2- CG054924 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12,13 luglio 1995 LU e IC Tu- ra- premesso che da oltre venti anni possedevano continuamente e pacificamente un fondo sito in Gallio, indicato in catasto alla particella 4666 foglio 36 mappale 253, che già il nonno aveva a suo tempo coltivato e dotato di recinzione e del quale erano “formalmente” proprietari BE RO e VA IG convennero in giudizio costoro, dinanzi al pretore di Bassano del Grappa, perché si accertasse il compiuto loro acquisto, per usucapione, della proprietà dell'immobile. Costituitisi nel giudizio, i convenuti negarono fondamento alla pretesa sol- lecitandone il rigetto poiché agli istanti poteva essere solo riconosciuta una deten- zione, inidonea alla usucapione della proprietà, di quel bene a seguito di saltuarie e pur stagionali loro concessioni. All'esito dell'istruttoria il pretore adito, con sentenza del 21 ottobre 1996, accolse la domanda dei Tura;
adito, poi, con l'appello del RO e del IG, il tri- bunale di Bassano del Grappa, con sentenza del 5 aprile 1998, ha rigettato l'impugnazione. Il giudice dell'appello--premesso che elementi dell' usucapione del di- ritto di proprietà sono il possesso, nel senso indicato dall'art. 1140, il quale pertan- to deve estrinsecarsi in una attività corrispondente a quella dell'esercizio del diritto dominicale, e che, ai sensi dell'art. 1141 c.c, si presume in chi esercita il potere di fatto su di una cosa, nonché la continuità di quell'esercizio per il tempo di venti anni prescritto dall'art. 1158 c.c. - ha osservato che le risultanze del mezzo di pro- va testimoniale avevano fornito la certezza in ordine al fatto controverso dell'aver 3 4 gli istanti Tura ed i loro danti causa esercitato sul fondo "intestato agli appellanti" un potere di fatto continuo ultraventennale ad immagine di quel diritto. In proposito i testi OB e LI RO avevano concordemente af- fermato che il terreno in questione era stato “continuamente nella disponibilità dei Tura i quali "per qualche anno" lo avevano dato in uso al OB riscuotendo il corrispettivo. Gli appellanti, ai fini del superamento della presunzione posta dall'art. 1141 c.c., non avevano ottemperato all'onere loro imposto di provare la dedotta sola detenzione del bene in questione. Inutilmente infatti costoro avevano invocato le risultanze documentali di due atti di vendita, delle denuncie dei redditi e quella redatta ai fini dell'i.c.i..Dette risultanze, pretesamente idonee a dimostrare il mantenimento dell'animus rem sibi habendi" sul fondo conteso, non potevano incidere sul possesso “ad usucapionem" utilmente esercitato dai Tura essendo inidonei a "confiscare il potere di fatto sulla cosa quel carattere di continuità e pubblicità richiesto dal modello della prescrizio- ne acquisitiva del diritto di proprietà". Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, poi illustrati con una memoria, ricorrono il RO ed il IG;
resistono con con- troricorso i Tura. Motivi della decisione Preliminarmente, la questione, introdotta con la memoria dai ricorrenti, dell'inammissibilità, ai sensi degli artt. 370 e 366 n° 3 c.p.c., del controricorso per 4 5 non contenere l'atto di resistenza la sommaria esposizione dei fatti di causa, va ri- solta in senso negativo. Nel giudizio di cassazione, ai fini della verifica dell'ammissibilità del con- troricorso, sono necessari secondo la giurisprudenza di questa corte consolidatasi a seguito della pronunzia delle ss.uu. n° 1749/97 ( vedasi “ex multis" la sentenza di questa sezione n°8746/97) – solo quegli elementi indispensabili alla sua identifica- - zione, quali l'indirizzo alla s.c., l'indicazione delle parti e della sentenza impugna- ta, ed alla validità della costituzione nel processo, la sottoscrizione di una avvocato iscritto nell' albo speciale munito della procura speciale “ad litem” e la sua indica- zione. Sono, invece, rimesse alla prudente valutazione della parte resistente ""esposizione dei fatti di causa" e quella, più o meno analitica, delle ragioni che si intendono dedurre per contraddire quanto asserito, sotto il profilo delle censure, nel ricorso. --a tenoreNe discende il sostanziale rispetto del II comma dell'art. 370 del quale "al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile" -- quando l'atto di resistenza, pur non contenendo un'autonoma "espo- sizione sommaria dei fatti di causa" (art. 366 n° 3) tuttavia faccia riferimento a quelli esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla loro narrazione in essa esposta, anche se il richiamo sia soltanto implicito nell'indicazione di detta pronunzia. Il che è certamente dato rilevare nel controricorso dei Tura poichè nell'atto è ravvisabile, nell' esplicito riferimento alla sentenza pronunziata in con- 5 6 traddittorio con i ricorrenti dal tribunale di Bassano del Grappa il 5 aprile 1998, quello implicito dei "fatti di causa" in essa narrati. Con il primo motivo, in relazione ai nn.3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunziano la falsa applicazione degli artt. 1164 e1140 c.c nonché il vizio di moti- vazione su punti decisivi della controversia. Il giudice dell'appello - sostengono il RO ed il IG - dopo aver pre- messo che il possesso “ad usucapionem, mutuato dalla nozione del possesso fornita dall'art. 1140 c.c., deve consistere nella manifestazione di una attività continua, a- vente ad oggetto"la cosa", ad immagine del diritto reale, nella specie dominicale, si è sbrigativamente sbarazzato della questione affermando che le risultanze del mezzo di prova testimoniale avevano reso certo il possesso, conforme all'esercizio del diritto di proprietà, continuo ultraventennale degli appellanti e dei loro danti causa del fondo degli odierni ricorrenti. Infatti quel giudice, a fronte delle specifica questione dell'aver gli istanti al più, esercitato un possesso corrispondente - all'esercizio del diritto reale di usufrutto, non ha reso ragione del ritenuto esercizio del potere di fatto sull'immobile corrispondente a quello del diritto dominicale da parte dei Tura anche sotto il profilo della “continuità” nel tempo, nè del "dies a quo", nel quale detta attività si sarebbe manifestata. Inidoneo a fornire concretezza alle apodittiche argomentazioni esposte è il riferimento alla circostanza dell'aver "per qualche anno" i Tura concesso a terzi a titolo oneroso il godimento del fondo conteso poiché questo valorizzato compor- tamento, pur privo di una collocazione cronologica, appare al più manifestazione di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di usufrutto. 6 7 Con il secondo motivo, in relazione a nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il IG ed il RO denunziano la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 1141 c.c. nonché l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Il giudice dell'appello assumono i ricorrenti - dopo aver premesso che il possesso si presume in chi eserciti il potere di fatto sulla cosa, ha ritenuto non aver gli odierni ricorrenti adempiuto all'onere probatorio diretto al superamento di detta presunzione rilevando in proposito l'inidoneità della produzione di due atti di com- pravendita nonché delle denunzie dei redditi e dell'i.c.i.. Palese è la violazione del principio di diritto a tenore del quale,anche al fi- ne dell'usucapione il possesso si deve esteriorizzare in un comportamento univo- camente corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale e, per- tanto, specie a fronte di atti del proprietario che, pur se privi di efficacia interrutti- va, indichino una persistenza della titolarità del diritto dominicale ( come la presen- tazione di denunzia di successione, la partecipazione a divisione ereditaria,il pro- movimento nei confronti di un terzo del giudizio di affrancazione), il possesso me- desimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto ( e quindi non giustificabi- le da un titolo diverso, ad esempio, la locazione o il comodato). Inoltre, il giudice del merito ha pretermesso le risultanze della c.t.u. che indicavano l'assenza di recinzioni, smentendo financo l'attività prospettata "ex adverso" sotto il profilo dell'esercizio di un'attività corrispondente a quella del tito- lare del diritto dominicale. Queste censure hanno esito diverso. 7 8 Il giudice dell'appello nella corretta premessa del verificarsi l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà immobiliare a mezzo del possesso, nel senso indicato dall'art. 1140 c.c.( del manifesto esercizio di un potere di fatto sulla "co- sa" ad immagine di quel diritto reale) protratto, di continuo, per venti anni - ha ri- tenuto in concreto compiuta la descritta fattispecie acquisitiva. In proposito, quel giudice ha tratto il suo convincimento dall'esito del mezzo di prova testimoniale che, secondo il suo prudente apprezzamento, aveva fornito sufficiente certezza dell'essere stato il fondo conteso nella “continua dispo- nibilità ultraventennale" dei Tura i quali, infatti, lo avevano "per qualche anno" concesso in uso a terzi facendo propri i canoni. L'esercizio continuo e ventennale di quel potere sulla "cosa", utile в all'usucapione del diritto reale, costituisce un accertamento di fatto demandato dall'art. 116 c.p.c. al potere istituzionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità quando detto giudice ne abbia reso ragione im- mune da vizi logici e giuridici. Il che, contrariamente a quanto denunziano i ricorrenti, deve escludersi quanto al "termine ventennale". Con questi, invece, deve convenirsi quanto alla "continuità", nell'ambito di quel termine, del possesso. Infatti, se in relazione al primo elemento deve ritenersi implicita, nella suf- ficiente ragione resa sul punto dell'avvenuto compimento di quel termine ventenna- le alla data dell'esercizio dell'azione di accertamento dell'acquisto, per usucapione, della proprietà con la notifica dell'atto di citazione eseguita nel luglio 1995, la col- locazione cronologica del “dies a quo" nel corrispondente mese dell'anno 1975 8 9 (collocazione cronologica non smentita dai rilievi critici svolti dai ricorrenti), ciò non si rileva in ordine al secondo elemento, relativo alla continuità del possesso. In proposito il giudice del merito ha affermato che la certezza era fornita dal mezzo di prova testimoniale dal cui esito era risultato che i Tura "per qualche anno” avevano concesso in uso a terzi il fondo conteso riscuotendone il canone. Di tutta evidenza è il dissidio logico fra le due proposizioni interne al di- scorso giustificativo, la prima espositiva di un elemento della fattispecie legale e la seconda della sua concreta positiva verifica, laddove l' "occasionalità" contraddice la necessaria “continuità” del “segno esteriore" del possesso della "res". L'accoglimento della doglianza afferente l'accertamento di uno dei pre- supposti di fatto dell'usucapione in generale comporta l'assorbimento delle ulterio- ri (logicamente gradate) censure che attengono esatta individuazione del diritto, che si afferma usucapito, atteso che il giudice del rinvio potrà e dovrà decidere la questione la questions - posta al tribunale ma da questo non risolta – sul se il po- - tere di fatto in concreto esercitato con continuità corrispondesse al diritto di usu- frutto, piuttosto che a quello di proprietà, solo a seguito dell'accertamento affer- mativo dell'utile e continuativo esercizio di tale potere sul fondo "de quo". Inammissibile è l'ultima censura. Questa infatti, essendo diretta a contraddire un argomento estraneo alla "ratio" che sorregge la sentenza impugnata si rivela inidonea alla sua cassazione cui è istituzionalmente diretto il ricorso. 9 10 Concludendo la disamina, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure che hanno trova- to consenso, con rinvio ad altro giudice. Questo si indica nella corte d'appello di Venezia e non nello stesso o in al- tro tribunale quale giudice dell'impugnazione. Dopo l'entrata in vigore del III comma dell'art. 133 del d.lgs 9 febbraio 1998, infatti, la causa non può essere rimessa ad un giudice privato del potere di conoscere le impugnazioni delle pronunzie del pretore. Il giudice di rinvio designato si pronunzierà nuovamente e nei limiti della sentenza di cassazione sull'appello del RO e del IG avverso la sentenza del pretore di Bassano del Grappa e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, facendone questa Corte espressa rimessione ( art.385, ult. cpv, c.p.c.).
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, in relazione, cassa la sentenza A M O impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimi- R E 0 T 4 0 A e 0 R tà, alla Corte di Appello di Venezia. . m T o il 20 settembre 2000N 0 s 1 a 3 l . ) Roma, i C m a P o e i P r c I p D o N e c i I r d Il Presidente H d o n O i O v I I o 2 C o t t C C n I A (dr Vincenzo Baldassarre) a 9 r F R t e n F 0 s . i o c M 2 p U 8 g s e e e r R Baldaman t R Il Consigliere estensore # e r i l ( IL CANCELLIERECT (dr Enrico Spagna Musso) Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO Mona 3.0. GE CANCEL 10