Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A IN NOME038 10/0 1 REPUBBLICA ITALIANA CASSAZIONE LA CORTE SUPRE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.17017/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.8121 Dott. Pietro CUOCO LAMORGESE Cons. Relatore Rep. Dott. Antonio Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: già CO ME, elettivamente domiciliato in Roma, via a da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria Corte Cassazione Nizza n. 92, Dracon l'avv. Elisabetta Macrina, che unitamente agli avv.ti Gualtiero Timossi e Giorgio Arata Cybeo lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro piz edzultimo d'ufficio presso 12 Cancelleria Corte Cassazione NZ, elettivamente domiciliato in Roma, PILATO piazza del Paradiso n. 55/ presso l'avv. Nicola Staffa, che con l'avv. Gregorio Catrambone lo rappresenta e CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
33 controricorrente - 1 e
contro
NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI ISTITUTO INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente e legale rappresentante avv. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Marcello Britti e Andrea Rossi, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
controricorrente · - n. 1749 del Tribunale di Genova avverso la sentenza luglio depositata il 3 giugno 1998 (R.G. n. 8033/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Giulio Fanti (per delega avv. Elisabetta Macrina) e Marcello Britti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZI Velardi, ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova in data 23 agosto 1991 l'Inail agiva in regresso nei confronti di ME NI per il recupero delle somme 2 corrisposte a NZ IL, dipendente dello Scatolificio Ligure Lombardo di cui era titolare il convenuto, a titolo di indennità per inabilità temporanea di gg. 376 e come rendita per inabilità permanente del 45%, in relazione all'infortunio sul lavoro subito da quel dipendente il 10 aprile 1985. L'istituto aggiungeva che il datore di lavoro era stato prosciolto dal reato di lesioni colpose allo stesso contestato per il suddetto episodio, perché estinto per prescrizione. Con separato ricorso l'infortunato, lariferendosi al medesimo fatto, richiedeva condanna del NI per il danno differenziale. resistenza del convenuto, ilNella quale dell'incidente, contestava la responsabilità negando che fosse rotto il pannello protettivo della macchina tagliatrice in cui il lavoratore aveva infilato il braccio, e adducendo la colpa esclusiva della vittima dell'infortunio, il Pretore, riuniti i procedimenti, accoglieva parzialmente le domande. Tale decisione, appellata dal NI e in via incidentale dall'Inail, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede, con sentenza del 3 giugno/3 luglio 1998, soltanto in ordine alla 3 entità della liquidazione delle spese di lite nei confronti dell'Inail. Per la cassazione della sentenza del Tribunale, il NI ha proposto ricorso con due motivi. Le altre due parti hanno resistito con rispettivi controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia falsa applicazione di norme di diritto, senza alcuna specificazione di quelle che sarebbero state violate, e si deduce che le risultanze probatorie emerse non consentono l'affermazione della responsabilità del ricorrente. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e con un primo profilo di censura si addebita alla sentenza impugnata, di non avere eseguito un'adeguata comparazione fra le consulenze tecniche di ufficio, quella sul macchinario e quella medico legale, comparazione che ..avrebbe permesso di chiarire larghi aspetti della vicenda;
con un secondo profilo, si critica il parere del consulente tecnico di ufficio, recepito dal giudice del merito, in ordine alla ricostruzione dell'incidente. Ma prima di esaminare dette censure, si deve rilevare che il ricorrente ha depositato l'originale del ricorso presso la Cancelleria di questa Corte il 20 ottobre 1998, mentre il medesimo atto è stato notificato al resistente IL il 25 settembre 1998 e all'Inail il 28 settembre 1998. Conteggiando dalla data dell'ultima notificazione il termine dei venti giorni, così come prescrive l'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito in Cancelleria del ricorso, questo è avvenuto a distanza di ventidue giorni e perciò detto termine, che, come è specificamente previsto dalla norma citata, è a pena di improcedibilità, non è stato rispettato. A nulla rileva che qui esso andava a scadere di giorno festivo il 18 ottobre 1998 era - in quanto il giorno 19, cui eradomenica -1 prorogato di diritto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., era lunedì e non era festivo. Come è stato rilevato da autorevole dottrina il deposito dell'atto assolve alla funzione che, nelle fasi di merito, è svolta dalla costituzione in giudizio della parte e secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'inosservanza del 5 termine non può essere sanata dalla costituzione del resistente, né dalla circostanza che questi abbia omesso di eccepirla (cfr. tra le più recenti Cass. 2 giugno 1997 n. 4894, Cass. 19 maggio 1997 n. 4452). Ancora preliminarmente va rilevata la del controricorso dell'Inail,inammissibilità perché notificato al ricorrente oltre il termine di giorni venti dalla notificazione del ricorso (art. 370 cod. proc. civ.). Mentre, come si è innanzi specificato, il ricorso è stato notificato all'Inail il 28 settembre 1998, il controricorso dell'ente è stato notificato a mezzo posta il 13 novembre 1998, data di ricezione da parte del destinatario del plico raccomandato. Si deve pertanto dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione e il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio - per l'Inail limitati gli onorari alla sola discussione -1 liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 6 presente giudizio, liquidate in lire 32.000 oltre a lire 1.500.000=(unmilionecinquecentomila) per ciascuna delle parti resistenti. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. M. Au ch Антолго вашиогдсн Stilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 16 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIEAE 3 3 5 0 1 . . N T A R S 3 S A 7 I ' - A L D T 8 L , - , E 1 O A 1 D L S E L I P S E O S B N G I E I N G S D E G I L O A A T A S A O D O L T E T P L I , E M R O I I D R D A T S D I O G E E T R N E S E 7